{"id":1140,"date":"2006-05-02T00:00:00","date_gmt":"2006-05-01T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/e-giuridicamente-lecito-bombardare-per-bloccare-larma-atomica\/"},"modified":"2017-11-03T15:44:03","modified_gmt":"2017-11-03T14:44:03","slug":"e-giuridicamente-lecito-bombardare-per-bloccare-larma-atomica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2006\/05\/e-giuridicamente-lecito-bombardare-per-bloccare-larma-atomica\/","title":{"rendered":"E&#8217; giuridicamente lecito bombardare per bloccare l&#8217;arma atomica?"},"content":{"rendered":"<p>Da tempo si sta parlando dell\u2019opzione militare per impedire all\u2019Iran di venire in possesso dell\u2019arma atomica. Il dibattito ha per oggetto le conseguenze politiche di tale opzione e la sua fattibilit\u00e0 strategica, ma poco o niente si \u00e8 detto della sua liceit\u00e0. In altri termini, l\u2019uso della forza per distruggere mediante un bombardamento aereo o missilistico i siti nucleari iraniani, specialmente quelli di produzione dell\u2019uranio arricchito, \u00e8 conforme al diritto internazionale oppure costituirebbe una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite?<\/p>\n<p>     La forza pu\u00f2 essere lecitamente usata in legittima difesa oppure su autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds). Al momento, non ricorre nessuna delle due ipotesi.<\/p>\n<p><b>La minaccia non \u00e8 imminente<\/b><br \/>Presupposto per l\u2019esercizio della legittima difesa \u00e8 che uno Stato sia vittima di un attacco armato. La legittima difesa pu\u00f2 essere esercitata dallo Stato vittima, oppure da terzi in favore della vittima (legittima difesa collettiva). N\u00e9 Israele, n\u00e9 gli Stati Uniti (o il Regno Unito, che potrebbe intervenire insieme agli Usa) hanno subito un attacco armato da parte dell\u2019Iran. La legittima difesa pu\u00f2 essere effettuata (bench\u00e9 sia opinione controversa) anche nell\u2019imminenza di un attacco armato. Ma questo non \u00e8 il caso dell\u2019Iran, che palesemente non sta preparando un attacco armato, a parte le minacce per ora solo verbali di M. Ahmadinejad contro Israele.<\/p>\n<p>Il caso iraniano potrebbe ricadere sotto la dottrina Bush della guerra preventiva, che in realt\u00e0 \u00e8 una formulazione pi\u00f9 ampia della legittima difesa, poich\u00e9 il nuovo concetto strategico afferma che la nozione di imminenza deve essere oggi intesa in modo diverso dal contesto tradizionale.<\/p>\n<p>La legittima difesa potrebbe essere esercitata anche nei confronti di uno Stato, governato da un regime autoritario, che tenti di entrare in possesso dell\u2019arma atomica in violazione dei trattati internazionali sottoscritti (in questo caso il TNP). Ma il nuovo concetto strategico, nella parte che qui rileva, non \u00e8 conforme al diritto internazionale.<\/p>\n<p>I precedenti sono contrari. Nel 1981 Israele bombard\u00f2 il reattore nucleare iracheno Osirak, invocando la legittima difesa. L\u2019azione fu considerata una violazione della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di Sicurezza (CdS), che adott\u00f2 una risoluzione ad hoc (n. 487 del 1981). Gli Stati Uniti non posero il veto.<\/p>\n<p><b>Il ruolo del Consiglio di Sicurezza<\/b><br \/>La politica iraniana di acquisizione dell\u2019arma nucleare potrebbe essere qualificata come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale da parte del Cds, cui spetterebbe decidere, in base al Capitolo VII della Carta, se autorizzare un\u2019azione armata, dopo aver intimato all\u2019Iran di smantellare il proprio programma nucleare. Ma sarebbe necessaria una risoluzione chiara, la cui adozione appare improbabile a causa del veto che opporrebbero Russia e Cina.<\/p>\n<p>Non sarebbe sufficiente, come da qualche parte \u00e8 stato prospettato, il richiamo alla violazione degli obblighi di trasparenza, imputabili all\u2019Iran in relazione al suo programma nucleare, contenuto nel preambolo della risoluzione del Consiglio dei governatori dell\u2019Aiea del 4 febbraio 2006. In breve, solo il Cds potrebbe autorizzare l\u2019uso della forza per far fronte ad una minaccia \u201clatente\u201d e non \u201cimminente\u201d quale quella iraniana.<\/p>\n<p>Ma a supporre che l\u2019uso della forza sia autorizzato dal Cds, sarebbe lecito ricorrere all\u2019arma atomica (altra opzione che \u00e8 stata prospettata) per bombardare i siti nucleari iraniani? Nei pochi casi in cui il Cds ha autorizzato il ricorso alla forza armata non si \u00e8 mai fatta espressa menzione dei mezzi da usare. Nel caso concreto, per\u00f2, di fronte alla possibilit\u00e0 del ricorso all\u2019arma nucleare, occorre ricordare che nel 1996 la Corte internazionale di giustizia ha adottato un parere, in cui afferma che l\u2019uso dell\u2019arma atomica \u00e8 in linea di principio contrario al diritto internazionale umanitario, lasciando irrisolta solo la questione delle circostanze estreme di legittima difesa che mettono in pericolo l\u2019esistenza stessa dello Stato attaccato.<\/p>\n<p>Ora \u00e8 vero che un parere della Corte non \u00e8 un atto giuridicamente vincolante e che gli Stati Uniti e altri membri occidentali ne hanno vivacemente contestato le conclusioni. Ma la Corte internazionale di giustizia \u00e8 un organo delle Nazioni Unite e il Consiglio, qualora dovesse autorizzare il ricorso alla forza armata, non potrebbe non tenere conto di quanto affermato dalla Corte e dovrebbe escludere, implicitamente o esplicitamente, l\u2019uso dell\u2019arma nucleare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da tempo si sta parlando dell\u2019opzione militare per impedire all\u2019Iran di venire in possesso dell\u2019arma atomica. Il dibattito ha per oggetto le conseguenze politiche di tale opzione e la sua fattibilit\u00e0 strategica, ma poco o niente si \u00e8 detto della sua liceit\u00e0. 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