{"id":12250,"date":"2009-08-19T00:00:00","date_gmt":"2009-08-18T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/integrazione-europea-e-patriottismo-parlamentare\/"},"modified":"2017-11-03T15:38:40","modified_gmt":"2017-11-03T14:38:40","slug":"integrazione-europea-e-patriottismo-parlamentare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/08\/integrazione-europea-e-patriottismo-parlamentare\/","title":{"rendered":"Integrazione europea e patriottismo parlamentare"},"content":{"rendered":"<p>Con sentenza del 30 giugno 2009, la Corte Costituzionale Federale tedesca ha aperto la strada alla ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania. Tuttavia, le motivazioni espresse dalla Corte esprimono alcune fondamentali riserve circa l\u2019attuale natura giuridica dell\u2019Unione Europea e individuano alcune limitazioni costituzionali circa i suoi possibili sviluppi. In Germania la ratifica di un trattato internazionale dipende dal consenso del Parlamento. Nel caso del Trattato di Lisbona, tale consenso, nonch\u00e9 un certo numero di atti legislativi collegati con il Trattato stesso, erano stati deferiti alla Corte Costituzionale Federale (Ccf). <\/p>\n<p>La motivazione di fondo per un tale deferimento era che il Trattato di Lisbona andava troppo oltre nel trasferimento di diritti sovrani (nazionali) all\u2019Unione, finendo col mettere a rischio il principio inalienabile di sovranit\u00e0, l\u2019identit\u00e0 nazionale dello stato tedesco quale \u00e8 garantita dalla sua Legge Fondamentale (la Costituzione tedesca) e dal principio di democrazia, costituzionalmente protetto, che richiederebbe, secondo alcuni, che venga salvaguardata una sfera sufficientemente ampia di politiche sulle quali abbia il diritto di esprimersi solo il  Parlamento eletto democraticamente dagli elettori tedeschi.<\/p>\n<p><b>I freni della Corte all\u2019integrazione europea<\/b><br \/>La sentenza della Corte ha respinto queste argomentazioni per quel che riguarda il Trattato in oggetto, accettandone solo accessoriamente e parzialmente l\u2019applicazione per quel che riguarda la legislazione di accompagnamento, rendendo cos\u00ec possibile sanare tali aspetti prima della pausa estiva dei lavori parlamentari e delle nuove elezioni politiche federali previste per settembre.<\/p>\n<p>Questa pronuncia positiva tuttavia si accompagna ad una quantit\u00e0 di riserve e di limitazioni che influiranno pesantemente sul comportamento futuro dell\u2019amministrazione e del governo tedesco nei confronti dell\u2019Ue e soprattutto sulla loro partecipazione ai meccanismi decisionali dell\u2019Unione. Di fatto, la Corte ha eretto alcune barriere costituzionali che ostacoleranno possibili sviluppi futuri dell\u2019integrazione europea e la partecipazione tedesca a tale processo. Cos\u00ec facendo, la Corte manifesta ancora una volta una sua forma particolare di \u201ceuroscetticismo\u201d, espressa sin dagli anni Settanta e pi\u00f9 volte riaffermata in seguito. Mentre inizialmente le decisioni che andavano in questa direzione riguardavano la protezione dei diritti fondamentali (tedeschi) all\u2019interno della Comunit\u00e0 Economica Europea (il nome di allora), le pi\u00f9 recenti (sul Trattato di Maastricht prima, su quello di Lisbona ora) si preoccupano dell\u2019espansione dei poteri dell\u2019Unione Europea a detrimento di quelli degli Stati Membri, in particolare dei loro Parlamenti.<\/p>\n<p>Le argomentazioni della Corte muovono dalla affermazione che l\u2019Unione Europea \u00e8 una stretta associazione tra stati sovrani, ma non \u00e8 uno stato federale. E la Legge Fondamentale tedesca non solo consente, ma in qualche modo esige che la Germania aderisca a questo tipo di associazione. Un\u2019unione pi\u00f9 stretta non potrebbe essere consentita sulla base di quanto \u00e8 scritto nella Legge Fondamentale, neanche se essa venisse emendata secondo le procedure normalmente previste. Ci\u00f2 richiederebbe una diversa procedura (europea) di legittimazione costituzionale. Il potere di emendare la costituzione  \u00e8 infatti limitata da  determinati principi, quali la democrazia, la salvaguardia della dignit\u00e0, lo stato di diritto, alcuni elementi del principio di federalismo.<\/p>\n<p><b>Quale legittimit\u00e0 democratica?<\/b><br \/>L\u2019elemento centrale messo in discussione in questa occasione \u00e8 quello della democrazia, in quanto esso esige che un ambito sufficientemente ampio di decisioni essenziali per il cittadino sia riservato alle deliberazioni di un Parlamento eletto democraticamente, quale \u00e8 il Parlamento nazionale (tedesco). La Corte sottolinea che questo principio di limitazione dell\u2019integrazione europea non \u00e8 presente solo nella Costituzione tedesca, ma \u00e8 anche uno dei principi fondamentali dei Trattati europei, che riconoscono e proteggono l\u2019identit\u00e0 nazionale dei singoli stati membri (Art. 6 (3) Trattato di Nizza; Art. 4 (2) Trattato di Lisbona).<\/p>\n<p>Questo principio fondamentale ha due conseguenze pratiche. In primo luogo esso prevede una limitazione sostanziale nella crescita dei poteri attribuibili all\u2019Ue. E in secondo luogo, anche quando tali limitazioni vengono rispettate, ogni crescita dei poteri europei richiede il consenso esplicito dei parlamenti nazionali.<\/p>\n<p>Circa il primo punto, la Corte analizza molto dettagliatamente l\u2019effettiva dimensione delle decisioni politiche destinate a rimanere di competenza nazionale. Dato che il Trattato di Lisbona non accresce significativamente i poteri dell\u2019Unione Europea, questa parte non ha molta importanza per questo particolare passaggio dell\u2019integrazione europea, ma permette di comprendere meglio gli indirizzi della Corte. Tra gli elementi che debbono restare di competenza nazionale sono le regole di base del diritto penale, il monopolio dell\u2019uso della forza da parte dello stato, sia all\u2019interno che all\u2019estero, la forma del sistema che assicura la sicurezza sociale, le decisioni di fondamentale importanza culturale (legge di famiglia, educazione, rapporti tra religioni e stato).<\/p>\n<p>Circa il secondo punto, la Corte si domanda se il Parlamento Europeo potrebbe assicurare la necessaria legittimazione democratica delle decisioni dell\u2019Ue. La Corte si esprime negativamente su questo punto,<i> inter alia  <\/i>perch\u00e9 ritiene che il PE non sia eletto \u201cdemocraticamente\u201d \u2013 la sua composizione infatti violerebbe il principio dell\u2019uguaglianza dei diritti degli elettori. Al contrario, i diritti dei parlamenti nazionali sarebbero rispettati poich\u00e9 i poteri dell\u2019Ue sono limitati a quelli enunciati nel Trattato, che a sua volta \u00e8 stato ratificato con il consenso del Parlamento. Ne discende che il principio di attribuzione  (Art. 5 del Trattato di Lisbona) \u00e8 la chiave di volta della costituzionalit\u00e0 di tutti i Trattati europei.<\/p>\n<p><b>L\u2019enfasi sul ruolo dei Parlamenti nazionali<\/b><br \/>Ad ulteriore salvaguardia del ruolo dei Parlamenti nazionali sulle decisioni europee si sottolinea il fatto che alcune politiche dipendono tutt\u2019ora dall\u2019applicazione della regola dell\u2019unanimit\u00e0, per cui i Parlamenti nazionali possono imporre al loro governo di accettare o respingere determinate decisioni del Consiglio dell\u2019Ue. Per questo, tutte quelle clausole del Trattato che consentono di passare dalle decisioni all\u2019unanimit\u00e0 alle decisioni a maggioranza sono problematiche. Ne consegue che, ove il rappresentante della Germania nel Consiglio volesse accettare un tale passaggio, secondo la Legge Fondamentale ci\u00f2 richiederebbe il consenso del Parlamento tedesco. In altri termini, la Corte prefigura un diritto di veto del Parlamento tedesco su ogni decisione del Consiglio che debba essere presa all\u2019unanimit\u00e0, o su ogni eccezione a tale regola. La legislazione di accompagnamento della ratifica del Trattato di Lisbona era parzialmente incostituzionale perch\u00e9 non assicurava in modo pieno il rispetto di questo principio, e non stabiliva le procedure necessarie per esercitarlo.<\/p>\n<p>Un elemento centrale del sistema democratico tedesco \u00e8 il principio che le Forze Armate tedesche sono poste sotto lo stretto controllo del Parlamento (<i>Parlamentsheer<\/i>). Per cui qualsiasi impiego delle Forze Armate all\u2019estero (salvo casi di estrema urgenza) richiede il consenso preventivo del Bundestag. Questo principio deve essere salvaguardato anche in caso di maggiore integrazione militare europea, e non pu\u00f2 essere aggirato o sminuito attraverso emendamenti al Trattato.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, la Corte ha imposto serie limitazioni ai futuri sviluppi dell\u2019integrazione europea, e si \u00e8 riservata un diritto di controllo su di essi. Ne consegue che essa potrebbe (e sarebbe disposta a) dichiarare che quegli atti europei che eccedessero tali limiti non sono applicabili in Germania. Nel riservarsi un tale diritto, con un atteggiamento in qualche modo pi\u00f9 conciliatorio, la Corte fa riferimento alla sentenza della Corte Europea di Giustizia sul <i>caso Kadi<\/i>, nella quale quest\u2019ultima ha deliberato che le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bench\u00e9 tecnicamente obbligatorie per la Comunit\u00e0 Europea, erano di fatto inapplicabili perch\u00e9 i principi fondamentali del diritto comunitario erano prevalenti nella legislazione interna alla Comunit\u00e0 stessa.<\/p>\n<p>\u00c8 tuttavia legittimo dubitare che le due situazioni siano pienamente comparabili. Questa affermazione sulla prevalenza ultima della legislazione nazionale \u00e8 destinata a sollevare obiezioni. Non \u00e8 certo sorprendente che vengano gi\u00e0 ora presentati i primi pareri legali che suggeriscono casistiche che richiederebbero l\u2019esercizio di un tale potere da parte della Corte Costituzionale tedesca. <\/p>\n<p>Chi esce  chiaramente vincitore da questa vicenda \u00e8 il Parlamento tedesco. Il suo ruolo viene accresciuto ben oltre quanto riconosciuto ai parlamenti nazionali degli stati membri dal Trattato di Lisbona (Art.12). La questione \u00e8 se questo tipo di patriottismo parlamentare sia realmente una soluzione efficace e realistica del problema di come assicurare la legittimit\u00e0 dell\u2019integrazione europea, della sua crescita e delle decisioni da prendere in questo quadro.<\/p>\n<p><b>Verso una maggiore responsabilit\u00e0 parlamentare<\/b><br \/>Non ignoriamo per\u00f2 anche un aspetto potenzialmente positivo. Per controverso che sia il ragionamento euroscettico della Corte, l\u2019accresciuta responsabilit\u00e0 parlamentare che ne discende potrebbe essere utile e forse anche necessaria per l\u2019Europa. Usata nel modo giusto, questa responsabilit\u00e0 potrebbe allargare il dibattito pubblico sulle decisioni prese giornalmente dalla politica europea e quindi dare all\u2019elettore europeo la sensazione della sua personale importanza in Europa. Ci\u00f2 potrebbe diminuire quell\u2019alienazione creatasi tra le istituzioni europee e i popoli europei, che \u00e8 stata alla base delle sconfitte referendarie.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>L. S. Rossi: \t<a href= \" https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1206\" target= \"blank\"><b><u> Integrazione europea al capolinea?<\/u><\/b><\/a> <\/p>\n<p>C. Merlini:\t<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1204\" target= \"blank\"><b><u> La camicia di forza della Corte Costituzionale tedesca<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sentenza del 30 giugno 2009, la Corte Costituzionale Federale tedesca ha aperto la strada alla ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania. Tuttavia, le motivazioni espresse dalla Corte esprimono alcune fondamentali riserve circa l\u2019attuale natura giuridica dell\u2019Unione Europea e individuano alcune limitazioni costituzionali circa i suoi possibili sviluppi. In Germania la ratifica [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[113,105],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12250"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12250"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62266,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12250\/revisions\/62266"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}