{"id":12990,"date":"2009-11-09T00:00:00","date_gmt":"2009-11-08T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-sentenza-sul-crocifisso-verso-un-effetto-domino\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:37","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:37","slug":"la-sentenza-sul-crocifisso-verso-un-effetto-domino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/11\/la-sentenza-sul-crocifisso-verso-un-effetto-domino\/","title":{"rendered":"La sentenza sul crocifisso: verso un effetto domino?"},"content":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo del 3 novembre relativa all\u2019ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche ha sollevato un coro di commenti negativi, che in genere sono stati poco documentati e frutto di una grande confusione tra le varie istituzioni europee di cui l\u2019Italia \u00e8 membro. Sotto il cappello unificante \u201cEuropa\u201d non si \u00e8 distinto tra Consiglio d\u2019Europa e Unione Europea o tra Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (con sede a Strasburgo) e Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea (con sede a Lussemburgo).<\/p>\n<p>Addirittura vi \u00e8 stato chi ha proposto di abolire la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, dimenticando le sue numerose sentenze che hanno contribuito ad ammodernare i nostri codici. Si \u00e8 detto che l\u2019Italia non poteva far parte di organismi di cui \u00e8 membro pure il Kazakistan, senza ricordare che quel paese ha fatto domanda per diventare membro del Consiglio d\u2019Europa, ma \u00e8 in lista d\u2019attesa e non potr\u00e0 entrare fino a che non avr\u00e0 messo a punto le necessarie riforme istituzionali.<\/p>\n<p><b>Una sentenza unanime<\/b><br \/>Coloro i quali vorrebbero che l\u2019Italia si ritirasse dalla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo non tengono conto del fatto che il Trattato di Lisbona impone all\u2019Unione Europea di aderire alla Convenzione e che la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea diventer\u00e0 uno strumento giuridico vincolante con l\u2019entrata in vigore di quel Trattato.<\/p>\n<p>Anche chi ha meritoriamente messo in luce le differenze tra le diverse istituzioni europee, ha dimostrato di avere una conoscenza approssimativa della materia, poich\u00e9 ha ammonito che i 47 giudici di Strasburgo avrebbero fatto meglio a riflettere di pi\u00f9 prima di emettere la sentenza. In verit\u00e0 questa \u00e8 stata emessa da una Camera di 7 giudici. La Grande Camera, cui probabilmente sar\u00e0 deferita la sentenza della Camera, si compone di 17 giudici. La Corte, che si compone di 47 giudici, tanti quanti sono i membri del Consiglio d\u2019Europa, si riunisce in seduta plenaria solo per questioni amministrative e non ha funzioni giurisdizionali. Occorre inoltre dire che i sette giudici, membri della Camera che ha emesso la sentenza, hanno deciso all\u2019unanimit\u00e0. Nessuno ha votato contro o si \u00e8 astenuto, formulando un\u2019opinione dissidente. <\/p>\n<p>Preme inoltre sottolineare come la Corte sia sempre stata composta da personalit\u00e0 eminenti. Per riferirmi al passato e a persone che sono ormai scomparse, basti citare, per quanto riguarda l\u2019Italia, i nomi di studiosi del calibro di Giuseppe Sperduti (Commissione europea dei diritti dell\u2019uomo) e Giorgio Balladore Pallieri (Corte europea dei diritti dell\u2019uomo).<\/p>\n<p><b>Il principio della neutralit\u00e0 confessionale<\/b><br \/>\u00c8 comprensibile il disappunto di chi, cattolico, vede nella sentenza di Strasburgo un grave colpo inferto al sentimento religioso della maggioranza degli italiani o anche di chi, laico, considera il Cristo un simbolo che testimonia il comune essere della civilt\u00e0 europea. Ma le critiche, che ciascuno \u00e8 libero di fare, non devono travisare i fatti ed esentare da un esame sereno della motivazione della sentenza.<\/p>\n<p>I fatti sono noti. Il ricorrente, dopo aver esaurito i ricorsi interni italiani (Tar Veneto, Consiglio di Stato), ha investito della questione la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, lamentando che l\u2019esposizione del Crocefisso in classe violasse l\u2019art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, relativo alla libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione, e l\u2019art. 2 del Protocollo n. 1, relativo al diritto all\u2019istruzione, che obbliga lo Stato a rispettare il diritto dei genitori a provvedere all\u2019educazione e all\u2019insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. <\/p>\n<p>La Corte ha affermato che l\u2019ostensione di un simbolo religioso poteva essere facilmente identificata con la condivisione da parte dello Stato di una particolare religione e che questo era contrario al principio della neutralit\u00e0 confessionale e, aggiungeremo noi, della laicit\u00e0 dello Stato.<\/p>\n<p><b>Novit\u00e0 della sentenza e potenziale effetto domino<\/b><br \/>La Corte richiama un certo numero di precedenti, ma \u00e8 la prima volta che essa si esprime sulla conformit\u00e0 alla Convenzione della mera esposizione di un simbolo religioso, cio\u00e8 su un comportamento meramente passivo, non coniugato con una condotta concreta, quale l\u2019insegnamento di una religione. Nella sentenza Folgoro ed altri c. Norvegia (2007), che pure viene richiamata nel caso italiano, la Corte ha imputato alla Norvegia una violazione della Convenzione poich\u00e9 nel programma di cristianesimo, religione e filosofia di vita impartito nella scuola primaria l\u2019insegnamento della religione luterana era preponderante e perch\u00e9 il diritto di chiedere l\u2019esenzione per i propri figli di quella parte del programma avrebbe esposto i genitori al rischio di vedere indebitamente esposta la loro vita privata.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 un punto essenziale e la sentenza del 3 novembre rischia di avere un effetto domino sia per quanto riguarda l\u2019ora facoltativa di religione sia per quanto riguarda la presenza dei relativi insegnanti agli scrutini. La Santa Sede, che \u00e8 peraltro solo osservatore presso il Consiglio d\u2019Europa e non ha ratificato n\u00e9 la Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo n\u00e9 il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, non si \u00e8 espressa ufficialmente, ma autorevoli esponenti del clero non hanno mancato di manifestare la loro posizione nettamente contraria.<\/p>\n<p>Il governo italiano non ha formulato nessuna riserva o dichiarazione al momento della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo o del Protocollo n. 1. Ora \u00e8 troppo tardi. Riserve tardive non sono ammesse. Ma siamo certi che il Governo abbia assicurato un\u2019efficace difesa tecnica dinanzi alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo? Dubbi sono stati espressi da pi\u00f9 parti. Da quello che \u00e8 dato capire leggendo il dispositivo della sentenza uno dei principali argomenti \u00e8 stato quello secondo cui il Cristo non rappresenta un simbolo religioso, ma  l\u2019espressione della civilt\u00e0 e del sentimento dei popoli europei. Ma questa argomentazione \u00e8 stata criticata da molti commentatori perch\u00e9 ritenuta estranea all\u2019ottica della Convenzione. Piuttosto, invece di ripetere a Strasburgo le argomentazioni del Consiglio di Stato che aveva confermato la sentenza del Tar Veneto, occorreva far riferimento al principio di sussidiariet\u00e0 e margine di apprezzamento che spettano agli ordinamenti nazionali.<\/p>\n<p><b>Futuri sviluppi<\/b><br \/>La sentenza del 3 novembre non \u00e8 definitiva. Lo diverr\u00e0 solo se entro tre mesi ciascuna delle parti non chieda di rinviare il caso alla Grande Camera. Tecnicamente non si tratta di un giudizio di appello, poich\u00e9 due giudici della Camera che ha emesso la sentenza dovranno far parte del collegio dei 17 membri della Grande Camera (il Presidente della Camera che ha emesso la sentenza e il giudice nazionale, cio\u00e8, in questo caso, il giudice italiano). Vi \u00e8 comunque un filtro procedurale. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera dovr\u00e0 decidere se la questione oggetto del ricorso sollevi gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque un\u2019importante questione di carattere generale. \u00c8 da presumere che la Grande Camera accolga il ricorso e si pronunci sul caso, sia perch\u00e9 viene in considerazione una questione di grande rilievo politico, sia perch\u00e9 quella dell\u2019ostensione nella scuola di un simbolo religioso \u00e8 questione assolutamente nuova.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href= \" https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1128\" target= \"blank\"><b><u>Durban II, perch\u00e9 era importante partecipare<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>B. Nascimbene:  <a href= \"   https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1244\" target= \"blank\"><b><u>I respingimenti e i rapporti Italia-Ue<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo del 3 novembre relativa all\u2019ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche ha sollevato un coro di commenti negativi, che in genere sono stati poco documentati e frutto di una grande confusione tra le varie istituzioni europee di cui l\u2019Italia \u00e8 membro. 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