{"id":13110,"date":"2009-11-16T00:00:00","date_gmt":"2009-11-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/lintervento-umanitario-tra-filantropia-e-realpolitik\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:30","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:30","slug":"lintervento-umanitario-tra-filantropia-e-realpolitik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/11\/lintervento-umanitario-tra-filantropia-e-realpolitik\/","title":{"rendered":"L\u2019intervento umanitario  tra filantropia e Realpolitik"},"content":{"rendered":"<p>Il 7 ottobre l\u2019Assemblea Generale dell\u2019Onu ha approvato la risoluzione 63\/308, con cui si esprime l\u2019intenzione di continuare a discutere sulla Responsabilit\u00e0 di Proteggere (<i>Responsibility to Protect <\/i>\u2013 R2P). Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse e delle reticenze di numerosi paesi, sembra ancora presto per fare previsioni sull\u2019esito del dibattito.<\/p>\n<p><b>La normativa<\/b><br \/>La proposta di codificare una norma sulla Responsabilit\u00e0 di Proteggere \u00e8 emersa sin dai primi anni \u201990, in risposta  ai violenti conflitti che hanno insanguinato varie regioni del mondo. Ciononostante tale principio \u00e8 stato per lungo tempo confinato nell\u2019ambito della letteratura politica e solo ultimamente ha guadagnato maggiori attenzioni da parte dei decisori politici. <\/p>\n<p>La prima organizzazione internazionale ad adottare tale norma \u00e8 stata l\u2019Unione Africana. L\u2019Atto Costitutivo dell\u2019Ua, approvato nel 2000, prevede il diritto dell\u2019Unione di intervenire in uno stato membro in caso di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l\u2019umanit\u00e0, previa decisione dell\u2019Assemblea (art. 4, par. h).<\/p>\n<p>Il <i>World Summit Outcome <\/i>del 2005, approvato dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 60\/1, contiene un paragrafo dedicato alla Responsabilit\u00e0 di Proteggere (artt. 138-140). L\u2019art. 138 contempla quattro tipi di reati: genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l\u2019umanit\u00e0; la responsabilit\u00e0 di impedire tali crimini \u00e8 innanzitutto dei singoli stati nei confronti dei propri cittadini; il compito principale della comunit\u00e0 internazionale \u00e8 aiutare gli stati ad adempiere le proprie responsabilit\u00e0. Solo nel caso in cui uno stato sia manifestamente incapace di proteggere i propri cittadini pu\u00f2 essere autorizzato l\u2019impegno diretto da parte della comunit\u00e0 internazionale, chiamata ad intervenire con un\u2019azione \u201crisoluta\u201d e \u201ctempestiva\u201d, previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza (art. 139).<\/p>\n<p><b>Questioni d\u2019interpretazione<\/b><br \/>Ovviamente nessun paese ha contestato l\u2019opportunit\u00e0 di reprimere i crimini enunciati, tuttavia il dibattito in sede Onu ha evidenziato i dubbi di diversi paesi e perfino gli stati favorevoli si sono espressi con cautela. L\u2019aspetto pi\u00f9 controverso \u00e8 il diritto di intervento in caso di manifesta incapacit\u00e0 delle autorit\u00e0 nazionali. Durante il dibattito all\u2019Onu dello scorso luglio numerose delegazioni hanno espresso il timore che la Responsabilit\u00e0 di Proteggere possa divenire un pretesto per minare la sovranit\u00e0 degli stati e legittimare l\u2019intromissione degli stati pi\u00f9 potenti negli affari interni di quelli pi\u00f9 deboli. Lo stesso <a href= \" http:\/\/www.un.org\/ga\/president\/63\/statements\/finalsession140909.shtml\" target= \"blank\"><b><u>Miguel d\u2019Escoto<\/u><\/b><\/a>, presidente della 63\u00b0 sessione dell\u2019Assemblea Generale, ha evidenziato la necessit\u00e0 di assicurare che la Responsabilit\u00e0 di Proteggere \u201cnon venga interpretata o usata, come spesso accaduto in passato, come un diritto di ingerenza\u201d.<\/p>\n<p> In secondo luogo occorre rilevare che se la necessit\u00e0 di passare per il Consiglio di Sicurezza ha attenuato la portata innovativa delle norme in questione, appare altres\u00ec evidente che l\u2019efficacia <i>erga omnes <\/i>delle stesse ne esce nettamente ridimensionata, poich\u00e9 gli eventuali crimini commessi dai cinque paesi con diritto di veto (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, Usa) non potrebbero essere sanzionati, cos\u00ec come non potrebbero essere sanzionati i crimini commessi da un paese da loro protetto.<\/p>\n<p>Anche a prescindere dalle aporie generate dal funzionamento del Consiglio di Sicurezza, appare evidente che ovvie ragioni di squilibrio tra le forze rendono impraticabile un intervento volto ad impedire le violazioni commesse da uno stato potente, mentre rendono relativamente pi\u00f9 facile sanzionare le violazioni degli stati deboli. Ci\u00f2 avvalora l\u2019argomentazione di quanti sostengono che l\u2019inserimento di una norma sulla Responsabilit\u00e0 di Proteggere nel diritto internazionale non comporterebbe tanto l\u2019affievolimento del principio di <i>sovranit\u00e0 degli stati<\/i>, quanto piuttosto quello dell\u2019<i>uguaglianza tra gli stati<\/i>.<\/p>\n<p> Inoltre le fattispecie invocate, genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l\u2019umanit\u00e0 non sempre sono applicabili in maniera netta, e, in diversi casi, \u00e8 possibile riscontrare zone grigie e margini di interpretazione. Ci\u00f2 incrementa le possibilit\u00e0 che l\u2019applicazione della fattispecie ai singoli casi venga influenzata da criteri di convenienza politica, producendo applicazioni interessate della norma o, al contrario, la sua inapplicabilit\u00e0 a causa dei contrasti nella comunit\u00e0 internazionale e in special modo nel Consiglio di Sicurezza. <\/p>\n<p>Durante il dibattito del luglio 2009 diversi paesi hanno ad esempio sottolineato l\u2019applicabilit\u00e0 delle fattispecie all\u2019attacco israeliano contro Gaza della fine del 2008. Difficilmente il caso in questione avrebbe prodotto delle conseguenze concrete, e ci\u00f2 non tanto per la difficolt\u00e0 di riscontrare la fattispecie, ma a causa delle controversie che inevitabilmente sarebbero sorte tra i vari paesi.<\/p>\n<p><b>In cerca di precedenti <\/b><br \/>Intervenendo nel dibattito, il rappresentante della Serbia, <a href= \" http:\/\/www.un.int\/serbia\/Statements\/43.pdf \" target= \"blank\"><b><u> Boris Holovka<\/u><\/b><\/a>, ha ricordato l\u2019attacco della Nato contro il suo paese e ha sottolineato \u201cla facilit\u00e0 con cui fini generosi e nobili idee possono essere usate per obiettivi particolari\u201d. Il riferimento alla guerra del Kosovo \u00e8 di particolare interesse, dato che lo stesso concetto di Responsabilit\u00e0 di Proteggere non \u00e8 altro che il tentativo di dare un contenuto giuridico preciso al pi\u00f9 vago concetto di \u201cintervento umanitario\u201d ed \u00e8 stato originariamente elaborato dalla <i>Commissione internazionale indipendente sull\u2019intervento e la sovranit\u00e0 degli Stati<\/i>, un organo creato dal governo canadese per cercare di superare l\u2019imbarazzo causato dalla contrariet\u00e0 al diritto internazionale dell\u2019attacco della Nato.<\/p>\n<p>Holovka ha ricordato che nel 1999, per giustificare il suo intervento, l\u2019Alleanza Atlantica cit\u00f2 come un \u201cfatto\u201d la cifra di 100.000 vittime provocate dalle forze serbe tra la popolazione di etnia albanese, mentre i rappresentanti dei paesi Nato esclusero che la loro azione avrebbe determinato la secessione del Kosovo, dato che un intervento umanitario dovrebbe per definizione essere ininfluente sull\u2019assetto territoriale dei paesi interessati. In seguito, quel dato palesemente irrealistico non venne pi\u00f9 citato e, sotto il protettorato internazionale, Pristina ha proclamato l\u2019indipendenza da Belgrado. A maggior ragione ci si pu\u00f2 interrogare sulla genuinit\u00e0 e la coerenza degli intenti umanitari in considerazione del fatto che gli eserciti stranieri presenti sul territorio kosovaro non hanno evitato la pulizia etnica ai danni dei non albanesi: se la Serbia \u00e8 attualmente il primo paese europeo per numero di rifugiati \u00e8 anche grazie ai 209.000 profughi provenienti dal Kosovo.<\/p>\n<p>Le vicende kosovare non sembrano un precedente edificante, ma esse influenzeranno comunque le eventuali applicazioni della Responsabilit\u00e0 di Proteggere, anche in un senso contrario a quello auspicato dai suoi sostenitori. Secondo molti il primo terreno di applicazione di tale principio potrebbe essere la regione sudanese del Darfur, ma, se il governo serbo pot\u00e9 credere che la presenza di truppe straniere non significasse <i>ipso facto <\/i>la secessione della provincia kosovara, c\u2019\u00e8 da aspettarsi che il governo sudanese resista a un intervento umanitario in Sudan che porti a un controllo internazionale sulle aree ribelli anche per timore che se ne sancisca poi la secessione.<\/p>\n<p> Resta da chiedersi perch\u00e9 i principi filantropici vengano invocati pi\u00f9 spesso a supporto di conflitti armati che in riferimento a crisi umanitarie, che non necessitano proiettili per essere risolte. Secondo un recente rapporto della Fao (<a href= \"ftp:\/\/ftp.fao.org\/docrep\/fao\/012\/i0876e\/i0876e.pdf\" target= \"blank\"><b><u>The State of Food Insecurity in the World 2009<\/u><\/b><\/a>),  ogni giorno pi\u00f9 di un miliardo di persone sono malnutrite, il dato peggiore dal 1970. Secondo il direttore della Fao, Jacques Diouf, la crisi alimentare, oltre alle sofferenze che infligge a un sesto dell\u2019umanit\u00e0, pone anche un serio pericolo alla sicurezza e alla pace mondiale. Impegnarsi per sconfiggere la fame nel mondo contribuirebbe non solo a dissipare i sospetti sulle conseguenze collaterali della Responsabilit\u00e0 di Proteggere, ma anche a prevenire almeno alcuni dei conflitti a venire. Ci\u00f2 limiterebbe, inoltre, la necessit\u00e0 di dover ricorrere alla Responsabilit\u00e0 di Proteggere per contenere le crisi umanitarie che inevitabilmente accompagnano i conflitti.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>S. Cera: <a href= \" https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1203\" target= \"blank\"><b><u>Se l\u2019Unione Africana si oppone all\u2019arresto del dittatore del Sudan <\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 7 ottobre l\u2019Assemblea Generale dell\u2019Onu ha approvato la risoluzione 63\/308, con cui si esprime l\u2019intenzione di continuare a discutere sulla Responsabilit\u00e0 di Proteggere (Responsibility to Protect \u2013 R2P). Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse e delle reticenze di numerosi paesi, sembra ancora presto per fare previsioni sull\u2019esito del dibattito. 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