{"id":13370,"date":"2009-12-09T00:00:00","date_gmt":"2009-12-08T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/limpatto-del-trattato-di-lisbona-sul-parlamento-italiano\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:25","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:25","slug":"limpatto-del-trattato-di-lisbona-sul-parlamento-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/12\/limpatto-del-trattato-di-lisbona-sul-parlamento-italiano\/","title":{"rendered":"L\u2019impatto del Trattato di Lisbona sul Parlamento italiano"},"content":{"rendered":"<p>Il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali \u00e8 senza dubbio uno degli elementi pi\u00f9 significativi del nuovo assetto istituzionale assunto dall\u2019Ue con l\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Con il nuovo articolo 12 del Trattato Ue, i Parlamenti nazionali, finora menzionati solo nei Protocolli allegati, entrano a far parte a pieno titolo dell\u2019architettura istituzionale e dello spazio politico europeo. Il loro ruolo &#8211; contribuire attivamente al buon funzionamento dell\u2019Unione europea &#8211; si sostanzia in tre direttrici principali: l\u2019esercizio diretto di poteri propri, in particolar modo di verifica del rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 nella legislazione europea; il rafforzamento del ruolo di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi governi; il pi\u00f9 generale potere di intervento nelle fasi preliminari di consultazione ed elaborazione degli orientamenti della legislazione europea.<\/p>\n<p>Si tratta di un necessario bilanciamento di poteri tra Parlamenti nazionali e istituzioni europee, richiesto con chiarezza ad esempio dalla nota sentenza del giugno 2009 della Corte costituzionale tedesca, indispensabile nel momento in cui il nuovo Trattato assegna nuove e pi\u00f9 incisive competenze all\u2019Unione.<\/p>\n<p><b>I nuovi poteri<\/b><br \/>I cosiddetti  \u201cpoteri d\u2019intervento diretto\u201d sono particolarmente importanti. Il meccanismo di \u201callerta precoce\u201d (<i>early warning<\/i>) prevede che ciascun Parlamento nazionale possa sollevare obiezioni sulla corretta applicazione del principio di sussidiariet\u00e0 in relazione a singole proposte legislative trasmesse. Attraverso una serie di complesse procedure e maggioranze qualificate, si pu\u00f2 arrivare ad ottenere un riesame della proposta legislativa e perfino un suo eventuale accantonamento da parte del Consiglio e del Parlamento europeo (artt. 6 e 7 del Protocollo sull\u2019applicazione del principio di sussidiariet\u00e0).<\/p>\n<p>In aggiunta a questa previsione, l\u2019art. 8 del Protocollo prevede la facolt\u00e0 per ciascun Parlamento nazionale di presentare, attraverso il proprio governo, un ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiariet\u00e0. <\/p>\n<p>Il Trattato conferisce ai Parlamenti nazionali anche la facolt\u00e0 di opporsi a decisioni comunitarie di revisione e modifica del Trattato europeo in forma semplificata (c.d. clausola passerella), nonch\u00e9 il potere di bloccare proposte legislative che riguardino il diritto di famiglia quando le stesse hanno implicazioni transnazionali. In entrambi i casi la formale opposizione da parte di un Parlamento nazionale, entro sei mesi dalla data di trasmissione dell\u2019atto contestato,  impedisce che la stessa venga formalmente adottata.<\/p>\n<p>Non sono poi da trascurare le previsioni circa la partecipazione di rappresentanze dei Parlamenti nazionali alla Convenzione convocata in caso di modifica dei Trattati (nuovo art. 48 del Trattato sull\u2019Unione) n\u00e9 l\u2019obbligatoria notifica ai Parlamenti delle domande di adesione all\u2019Unione di nuovi Stati (nuovo art. 49). <\/p>\n<p>\u00c8 evidente che in tutti questi casi si tratta di poteri rilevanti, che danno corpo a un potere reale ed effettivo di vigilanza sul rispetto delle prerogative nazionali, specialmente delle assemblee legislative, e configurano un potere di veto sulle iniziative volte a rafforzare, attraverso procedure semplificate, il profilo federalista e comunitario dell\u2019Unione, estendendo ad esempio a nuovi settori la procedura legislativa ordinaria (ruolo rafforzato del Parlamento europeo) o il voto a maggioranza qualificata.<\/p>\n<p>Passando poi al secondo aspetto &#8211; il potere di indirizzo dei Parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi &#8211; si prevedono una serie di puntuali obblighi di trasmissione di atti e documenti da parte delle istituzioni comunitarie alle Assemblee parlamentari (documenti di consultazione, proposte legislative, programma legislativo, ordini del giorno del Consiglio) nonch\u00e9 il loro coinvolgimento nella valutazione delle politiche relative allo spazio di sicurezza e giustizia e delle attivit\u00e0 di Eurojust ed Europol.<\/p>\n<p>Infine l\u2019art. 12 e il Protocollo prevedono l\u2019organizzazione di una regolare cooperazione interparlamentare e la possibilit\u00e0 che l\u2019attuale Cosac (la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei) diventi una sorta di forum con il compito di approfondire alcuni temi e curare lo scambio di informazioni e <i>best practices<\/i> tra Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo.<\/p>\n<p><b>La centralit\u00e0 del Parlamento europeo: i Parlamenti nazionali come Parlamenti regionali<\/b><br \/>L\u2019architettura che ne consegue d\u00e0 dunque attuazione ad alcune scelte di fondo, necessarie per individuare il corretto bilanciamento sia tra Stati e Ue,  sia tra Parlamenti nazionali, governi nazionali e Parlamento europeo. Lo schema che ne emerge risulta, nel complesso, abbastanza chiaro.<\/p>\n<p>Il triangolo istituzionale europeo, all\u2019interno del quale ordinariamente si propongono, vagliano e approvano le leggi europee e gli altri atti di carattere normativo, rimane quello tradizionale: Commissione, Consiglio e Parlamento.<\/p>\n<p>\u201cIl funzionamento dell&#8217;Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa\u201d e \u201ci cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell&#8217;Unione, nel Parlamento europeo\u201d (nuovo art. 9 del Trattato). Sono quindi il Parlamento di Strasburgo e le forze politiche che vi siedono a costituire l\u2019espressione della democrazia rappresentativa europea  ed \u00e8 quello il luogo in cui la dinamica politica tipica di una democrazia si svolge. I Parlamenti nazionali \u201ccollaborano attivamente\u201d al funzionamento dell\u2019Unione, ma non rientrano tra le  sue istituzioni (nuovo art. 13 Tue): salvo per i poteri diretti relativi al rispetto del principio di sussidiariet\u00e0, non hanno voce diretta nel procedimento legislativo europeo.<\/p>\n<p>Il canale proprio dei Parlamenti nazionali per contribuire alla \u201cfase ascendente\u201d, vale a dire quella di formazione della normativa europea, rimane quello del controllo e dell\u2019indirizzo che ciascuna Assemblea legislativa nazionale, nelle diverse forme previste dai sistemi istituzionali nazionali, esercita sui rispettivi governi (\u201cGli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi Capi di Stato o di Governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini\u201d nuovo art. 9, c. 2). \u00c8 quello il livello politico istituzionale in cui si esprime la dialettica \u201cnazionale\u201d tra maggioranza e opposizione.<\/p>\n<p>Il Trattato di Lisbona, in ogni caso, grazie al miglioramento della qualit\u00e0 e dei tempi  di  trasmissione delle proposte legislative e dei documenti in discussione, mette in condizione ciascun Parlamento di svolgere con maggiore efficacia, a livello nazionale, il suo ruolo nella \u201cfase ascendente\u201d. Star\u00e0 ai singoli Parlamenti, come si dir\u00e0 in conclusione,  definire procedure istituzionali, legislative e regolamentari fluide, funzionali e adeguate ai tempi europei per esercitare fino in fondo il loro nuovo ruolo, tanto nei confronti dell\u2019Unione, a salvaguardia del principio di sussidiariet\u00e0, quanto nei confronti del governo nazionale.<\/p>\n<p>Questa impostazione, che preserva la centralit\u00e0 del Parlamento europeo, dal punto di vista della rappresentativit\u00e0 democratica diretta dei cittadini europei \u00e8 da tenere bene a mente quando si porr\u00e0  mano alla traduzione di questi poteri in leggi e regolamenti parlamentari nazionali. Si deve infatti evitare che, in un momento cos\u00ec avaro di slanci europeisti, poteri e procedure vengano interpretate, per cos\u00ec dire  \u201cestensivamente\u201d e forzate fino a configurare i Parlamenti nazionali come una sorta di quarto polo dell\u2019architettura istituzionale europea, magari accentuando funzioni di freno e boicottaggio nei confronti di Bruxelles, piuttosto che quelle di cooperazione, partecipazione e corretta dialettica politica con i governi.<\/p>\n<p><b>L\u2019impatto sul Parlamento italiano<\/b><br \/> Il Parlamento italiano dovr\u00e0 conformarsi alle importanti novit\u00e0 introdotte dal Trattato di Lisbona con modifiche legislative e regolamentari di ampia portata.<\/p>\n<p>A questo scopo la Giunta per il regolamento della Camera ha gi\u00e0 iniziato a lavorare, proponendo alcune innovazioni interpretative importanti (vedi relazione alla Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009). Allo stesso tempo la Commissione XIV ha previsto di avviare una fase di studio e discussione, ad iniziare da un convegno pubblico sul tema, che dovrebbe culminare con la proposta di un testo unificato di riforma che recuperi le diverse proposte legislative degli onorevoli Gozi, Buttiglione, Stucchi e Beccalossi.<\/p>\n<p>In particolare, occorrer\u00e0 operare su due fronti. Da un lato bisogner\u00e0 prevedere <i>ex novo <\/i>procedure efficienti di intervento del Parlamento sulle questioni riguardanti il rispetto del principio di sussidiariet\u00e0, sciogliendo non pochi nodi di rilevanza istituzionale. Si dovranno decidere le procedure, nelle Commissioni competenti o in Aula, e assicurare la certezza dei tempi di deliberazione. Ogni soluzione, come detto, comporter\u00e0 una valutazione bilanciata tra le prerogative dei diversi livelli, nazionale ed europeo, che valorizzi il ruolo del Parlamento nazionale senza costruire procedure parlamentari che si trasformino in strumenti di battaglia politica interna e di \u201costruzionismo in nome dell\u2019Europa\u201d.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro canto si dovr\u00e0 intervenire, cercando di migliorarle, sulle procedure e le forme di partecipazione del Parlamento alla \u201cfase ascendente\u201d, ambito nel quale il Parlamento gi\u00e0 sta lavorando con riforme e proposte, per lo pi\u00f9 condivise da tutte le forze politiche. <\/p>\n<p>Si dovrebbe, innanzitutto, assicurare una pi\u00f9 assidua presenza del governo alle Camere per riferire sui provvedimenti in discussione in Europa, con una maggiore trasparenza quanto alle posizioni assunte dal Governo italiano nelle sedi intergovernative, nell\u2019ambito delle diverse fasi dell\u2019iter  legislativo europeo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come occorrerebbe migliorare, in termini di tempestivit\u00e0, completezza e selettivit\u00e0 la trasmissione di atti dal governo al Parlamento (questi ultimi ammontano a oltre 5.000 documenti all\u2019anno, sostanzialmente inconsultabili) coinvolgendo con maggior successo le commissioni parlamentari di merito nel loro esame.<\/p>\n<p>Passer\u00e0 da queste scelte e dalla capacit\u00e0 di essere all\u2019altezza degli standard degli altri Parlamenti nazionali la realizzazione delle complesse forme della democrazia europea, per assicurare che anche i cittadini italiani siano a pieno cittadini europei, e che il Parlamento italiano sia parte sempre pi\u00f9 attiva e consapevole dell\u2019architettura comunitaria.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>M. Comelli:  <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1327\" target= \"blank\"><b><u> Le potenzialit\u00e0 della politica estera europea con il Trattato di Lisbona<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>R. Matarazzo: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1319\" target= \"blank\"><b><u> L\u2019eroica missione del nuovo ministro degli esteri dell\u2019Ue<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p> S. Silvestri: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1284\" target= \"blank\"><b><u> L\u2019Europa della Quadriga<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p> N. Sartori: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1309\" target= \"blank\"><b><u> Difesa e sicurezza dopo Lisbona <\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali \u00e8 senza dubbio uno degli elementi pi\u00f9 significativi del nuovo assetto istituzionale assunto dall\u2019Ue con l\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 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