{"id":13560,"date":"2009-12-30T00:00:00","date_gmt":"2009-12-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/lo-spazio-di-liberta-sicurezza-e-giustizia-dopo-lisbona\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:21","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:21","slug":"lo-spazio-di-liberta-sicurezza-e-giustizia-dopo-lisbona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/12\/lo-spazio-di-liberta-sicurezza-e-giustizia-dopo-lisbona\/","title":{"rendered":"Lo Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia dopo Lisbona"},"content":{"rendered":"<p>Lo Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia dell\u2019Unione europea \u00e8 uno dei settori pi\u00f9 interessati dall\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona: la futura azione comunitaria in questo campo, uscita dal pilastro intergovernativo dove era stata prudentemente collocata dal Trattato di Amsterdam, dovr\u00e0 infatti confrontarsi sia con il metodo di decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio, sia con il procedimento legislativo ordinario, e dunque con il ruolo di co-decisore del Parlamento europeo.<\/p>\n<p>Con il nuovo Trattato, l\u2019azione comunitaria nell\u2019ambito dello spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia dovr\u00e0 tenere conto anche delle nuove funzioni di vigilanza sul rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 affidato ai Parlamenti nazionali e della contestuale entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea. La prospettiva di un rapido accesso dell\u2019Ue alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali implicher\u00e0 l\u2019assoggettamento della stessa Corte di Giustizia di Lussemburgo alla giurisdizione della Corte europea  dei diritti dell\u2019uomo di Strasburgo.<\/p>\n<p><b>Oltre le logiche nazionali <\/b><br \/>Si tratta di un complesso di dati normativi  di cui \u00e8 difficile prevedere le conseguenze sulle istituzioni e sulle politiche comunitarie di settore. Di certo, la disciplina contenuta nei trattati indica, da parte degli Stati membri, una valutazione positiva dell\u2019esperienza sin qui maturata. A dispetto di quanti hanno tirato un respiro di sollievo per l\u2019eliminazione dell\u2019aggettivo \u201ccostituzionale\u201d dal trattato, essa conferma che l\u2019Unione non pu\u00f2 astenersi dall\u2019agire su materie che rappresentano il contesto per l\u2019esercizio della libert\u00e0 di circolazione delle persone, nonch\u00e9 la premessa dell\u2019integrazione economica e del mercato unico: materie come i diritti fondamentali, la cittadinanza, l\u2019immigrazione, l\u2019asilo politico, la tratta di esseri umani, l\u2019accesso alla giustizia,  le garanzie giurisdizionali, le capacit\u00e0 d\u2019investigazione.<\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019area per la quale i trattati prevedono una competenza concorrente fra Unione e Stati membri. Pertanto, la produzione delle norme comunitarie che dovranno prescrivere i principi di fondo della materia sar\u00e0 oggetto di confronti non facili. Da un lato, il legislatore europeo \u00e8 limitato dai principi di sussidiariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0. Dall\u2019altro, in base al principio di leale collaborazione, gli Stati membri sono tenuti ad \u201cassicurare l&#8217;esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell&#8217;Unione\u201d e ad astenersi \u201dda qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione\u201d.<\/p>\n<p><b>Le cooperazioni rafforzate<\/b><br \/>Il Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea  (Tfue) prevede l\u2019attivazione di cooperazioni rafforzate fra almeno nove Stati membri, i quali sono cos\u00ec esonerati dal richiedere un\u2019autorizzazione ad hoc. \u00c8 questo il caso della cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio con riguardo al riconoscimento reciproco di atti giudiziari); si possono emanare \u201cnorme minime\u201d sull&#8217;ammissibilit\u00e0 reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della persona nella procedura penale e quelli delle vittime della criminalit\u00e0. Sempre tenendo conto, naturalmente, delle \u201cdifferenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri\u201d (art. 82 Tfue). \u00c8 inoltre possibile l\u2019emanazione di \u201cnorme minime\u201d per la definizione di reati transnazionali di particolare gravit\u00e0 e relative sanzioni (art. 83 Tfue).<\/p>\n<p><b>Il ruolo di Eurojust<\/b><br \/>Analoga previsione in tema di cooperazione rafforzata si ha con riguardo a Eurojust, ossia il nucleo giudiziario gi\u00e0 oggi operativo con \u201cil compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorit\u00e0 nazionali responsabili delle indagini e dell&#8217;azione penale contro la criminalit\u00e0 grave che interessa due o pi\u00f9 Stati membri o che richiede un&#8217;azione penale su basi comuni\u201d. Cooperazioni rafforzate in questo settore si potranno realizzare per una disciplina che abbia ad oggetto  l&#8217;avvio e il coordinamento di indagini e azioni penali, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell&#8217;Unione, e il potenziamento della cooperazione giudiziaria (art. 85 Tfue).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019azione di polizia la cooperazione potr\u00e0 dar luogo a norme riguardanti settori come la raccolta, l&#8217;analisi e lo scambio delle informazioni, la formazione del personale e  le tecniche investigative (art. 87 Tfue).<\/p>\n<p>Da ultimo, potr\u00e0 attivarsi una cooperazione rafforzata su uno dei temi pi\u00f9 controversi, ossia l\u2019istituzione di una Procura dell\u2019Ue che, partendo da Eurojust, abbia il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell&#8217;Unione. La Procura Ue \u201cesercita l&#8217;azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri\u201d.<\/p>\n<p>Anche l\u2019acquis di Schengen &#8211; che rientra nello Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia &#8211; viene qualificato dal Protocollo ad hoc quale istanza di cooperazione rafforzata.<\/p>\n<p><b>Gli impegni di Stoccolma<\/b><br \/>\u00c8 dunque particolarmente significativo &#8211; anche alla luce della conferma dell\u2019<i>opting out <\/i> da tutto il settore da parte di Regno Unito, Irlanda e Danimarca (con riserva di partecipazione successiva, parziale e selettiva) &#8211; che il Consiglio europeo del dicembre 2009 abbia inteso conferire una forte priorit\u00e0 alla materia, adottando il Programma di Stoccolma (come richiesto dall\u2019art. 68 del Tfue). Nel programma vengono delineati in dettaglio gli orientamenti strategici sino al 2014. Vi si sollecita inoltre la Commissione a presentare un piano di attuazione entro giugno 2010 &#8211; sapendo di poter contare su di un impulso molto convinto della Presidenza semestrale spagnola &#8211; in vista di una prima revisione intermedia entro il giugno 2012.<\/p>\n<p>Il programma di Stoccolma mette ovviamente alla prova anche il governo italiano che dovr\u00e0 dimostrare di saper fornire un contributo creativo ed originale, anche in termini di dottrina giuridica, alla prosecuzione del percorso di integrazione sovranazionale in questo settore cruciale per il futuro dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>E. Ciarlo: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1337\" target= \"blank\"><b><u>L\u2019impatto del Trattato di Lisbona sul Parlamento italiano<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>N. Sartori: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1309\" target= \"blank\"><b><u>Difesa e sicurezza dopo Lisbona<\/u><\/b><\/a>: <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia dell\u2019Unione europea \u00e8 uno dei settori pi\u00f9 interessati dall\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona: la futura azione comunitaria in questo campo, uscita dal pilastro intergovernativo dove era stata prudentemente collocata dal Trattato di Amsterdam, dovr\u00e0 infatti confrontarsi sia con il metodo di decisione a maggioranza qualificata da [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[118],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13560"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13560"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66964,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13560\/revisions\/66964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}