{"id":14540,"date":"2010-05-13T00:00:00","date_gmt":"2010-05-12T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/se-la-grecia-affonda\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:01","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:01","slug":"se-la-grecia-affonda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/05\/se-la-grecia-affonda\/","title":{"rendered":"Se la Grecia affonda<\/i>"},"content":{"rendered":"<p>La grave situazione dei conti pubblici della Grecia e di altri Stati appartenenti all\u2019Eurozona come Portogallo e Spagna ha costretto Ue ed Fmi ad adottare interventi senza precedenti nella storia della finanza internazionale. Tali misure sono state rese necessarie dal pericolo che detti paesi non fossero pi\u00f9 in grado di pagare, nel rispetto dei termini pattuiti, il capitale e gli interessi sui titoli emessi sui mercati internazionali (<i>default<\/i>).<\/p>\n<p><b>Che cos\u2019\u00e8 il <i>default<\/i>?<\/b><br \/>Il <i>default <\/i>\u00e8 l\u2019inadempimento da parte dello Stato degli obblighi assunti con l\u2019emissione di un titolo obbligazionario nei confronti degli investitori (Stati, banche, privati). Tale fenomeno si \u00e8 verificato ciclicamente nella storia, spesso durante le gravi recessioni, in forme e dimensioni diverse. Il <i>default <\/i>pu\u00f2 consistere, come per il debito russo nel 1917 e per quello cubano nel 1961, nel disconoscimento del carattere obbligatorio del debito (ripudio) ovvero nel differimento dei pagamenti. Spesso (come nella crisi argentina del 2002) il <i>default <\/i>\u00e8 la conseguenza di una dichiarazione statale di sospensione dei pagamenti (moratoria) alla quale segue la modifica degli originari termini e condizioni di pagamento (ristrutturazione del debito) oppure \u00e8 l\u2019effetto dell\u2019adozione di provvedimenti statali di natura valutaria (la svalutazione della moneta o il divieto di conversione). Nel prossimo triennio Irlanda, Spagna e Portogallo dovranno emettere circa 500 miliardi di euro per rimborsare <i>bond<\/i> in scadenza ed emetterne nuovi per finanziare il deficit di bilancio.<\/p>\n<p><b>L\u2019azione congiunta di Fmi e Ue<\/b><br \/>Il 2 maggio scorso, il rischio che la Grecia non fosse in grado di ripagare il proprio debito, ha indotto Ue ed Fmi a varare un piano di assistenza finanziaria congiunto da 110 miliardi di euro. Il Consiglio dell\u2019Ue ha approvato lo stanziamento, in tre anni, di una linea di credito finanziata con l\u2019erogazione da parte di alcuni Stati membri, tra cui l\u2019Italia, di prestiti bilaterali. Con apposita decisione, (<i>stand \u2013 by arrangement<\/i>) il Comitato esecutivo del Fondo monetario ha autorizzato l\u2019accesso della Grecia alle proprie risorse (non si tratta di un vero e proprio prestito) per la somma di 30 miliardi di euro. Il 9 maggio, in una storica riunione dell\u2019Ecofin decisiva per la sopravvivenza dell\u2019Euro, l\u2019Ue ha approvato un meccanismo \u201csalva Stati\u201d da 750 miliardi di euro volto a proteggere dal <i>default <\/i>quei membri che non fossero in grado di finanziarsi ricorrendo al mercato. Questo pacchetto prevede che la Bce possa acquistare sul mercato titoli di stato in euro, la creazione di una entit\u00e0, lo <i>special purpose vehicle<\/i>, in grado di erogare prestiti ai paesi dell\u2019Eurozona in difficolt\u00e0 e la concessione da parte del Consiglio dell\u2019Ue degli aiuti previsti dal Trattato di Lisbona (art. 122, 2\u00b0 comma) a beneficio dei paesi in difficolt\u00e0 per circostanze al di fuori del loro controllo. <\/p>\n<p>Nonostante l\u2019importanza degli interventi descritti, il salvataggio della Grecia dal <i>default <\/i>\u00e8 tutt\u2019altro che scontato. L\u2019erogazione delle prossime <i>tranches <\/i>di assistenza dell\u2019Unione e del Fondo \u00e8 subordinata al rispetto da parte del governo ellenico di un programma di grande austerity che causer\u00e0 una lunga recessione e forti tensioni sociali. In caso di crisi di liquidit\u00e0 di pi\u00f9 Stati, poi, le risorse potrebbero comunque risultare insufficienti e la Grecia rischierebbe di rimanere esclusa dai mercati.<\/p>\n<p><b>Esistono rimedi giurisdizionali in caso di <i>default <\/i>della Grecia?<\/b><br \/>In caso di ristrutturazione del debito greco, i creditori privati che convenissero in giudizio lo Stato per chiederne la condanna per inadempimento, dovrebbero proporre l\u2019azione presso il foro individuato dal rilevante regolamento di emissione (<i>Prospectus<\/i>). Una volta costituitasi in giudizio, la Grecia difficilmente potrebbe invocare la norma di diritto internazionale consuetudinario sulla immunit\u00e0 dalla giurisdizione. Quest\u2019ultima si applica soltanto alle attivit\u00e0 statali aventi natura pubblicistica (atti <i>iure imperii<\/i>), quale certamente non \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di emissione di un titolo obbligazionario (atto <i>iure gestionis<\/i>). Sebbene tale orientamento sia pacifico in Germania e Usa, in Italia si \u00e8 offerto uno scudo dalla giurisdizione agli Stati in crisi. Per l&#8217;Argentina la Cassazione ne ha riconosciuto l&#8217;immunit\u00e0  fondandosi sulla natura pubblicistica dell&#8217;atto (legge) con cui era stata disposta la moratoria (Cass. 27 maggio 2005, n. 11225). <\/p>\n<p>Una volta ottenuto un titolo esecutivo, la norma di diritto internazionale sulla immunit\u00e0 dalla esecuzione dei beni dello Stato costituirebbe un ulteriore ostacolo al successo delle strategie giudiziarie di recupero dei crediti, specie di particolare entit\u00e0: i beni non coperti dalla immunit\u00e0 sono quelli utilizzati o destinati a fini commerciali come i conti correnti, mentre non possono essere assoggettati a misure coercitive i beni di carattere militare, le sedi diplomatiche e consolari, i conti correnti delle banche centrali. Peraltro, il recente Decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, dispone la sospensione di diritto dell\u2019efficacia del titolo esecutivo se lo Stato propone un ricorso alla Corte internazionale di Giustizia diretto all\u2019accertamento della propria immunit\u00e0 dalla giurisdizione italiana (v. Ronzitti N., \u201cLa prescrizione rischia di mettere in forse l\u2019accesso alla giustizia da parte dei cittadini\u201d, in <i>Guida al diritto<\/i>, n. 20, 2010). <\/p>\n<p>Alcuni regolamenti di emissione delle obbligazioni internazionali greche contengono la rinuncia dello Stato all\u2019immunit\u00e0 dall&#8217;esecuzione per qualsiasi bene, indipendentemente dall&#8217;uso ovvero dalla sua destinazione. Tale rinuncia opera nei limiti delle Convenzioni internazionali in vigore per la Grecia e della legge greca. L\u2019art. 923 cod. proc. civ. greco subordina, in particolare, l\u2019esecuzione forzata sui beni di uno Stato estero alla previa autorizzazione del Ministro della giustizia. <\/p>\n<p>Se le azioni giudiziarie interne appaiono inadeguate a garantire il diritto di accesso alla giustizia dei risparmiatori, gli arbitrati del Centro per le controversie tra Stati e privati stranieri (Icsid), disciplinati dalla Convenzione di Washington del 1965, potrebbero costituire uno strumento equilibrato per risolvere le controversie tra investitori e Stati in <i>default<\/i>. Il Centro \u00e8, infatti, competente a dirimere le controversie \u201c<i>arising directly out of an investment<\/i>\u201d; le operazioni di prestito a medio o lungo termine possono certamente essere qualificate un investimento. <\/p>\n<p>Gli arbitrati Icsid non richiedono il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interno (cio\u00e8 l\u2019esperimento di tutti i gradi di giudizio dell\u2019ordinamento dello stato entro cui si agisce), ma prevedono l\u2019applicazione in via sussidiaria del diritto internazionale; le decisioni rese hanno efficacia di giudicato all\u2019interno degli ordinamenti nazionali e sono direttamente esecutive, non necessitando di <i>exequatur<\/i>. <\/p>\n<p>Considerato che le azioni giudiziarie nei confronti degli Stati in <i>default <\/i>sono operazioni complesse e costose, i risparmiatori possono, comunque, intraprendere azioni nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, purch\u00e9 ci sia stata, da parte loro, la violazione dei doveri di correttezza e di trasparenza previsti dal Testo unico sulla finanza (Tuf) e dai regolamenti attuativi. Dal gennaio di quest\u2019anno, i consumatori potrebbero utilizzare le azioni collettive previste dall&#8217;art. 140bis del Codice del Consumo. Ma l&#8217;utilizzabilit\u00e0 della <i>class action <\/i>nel settore dell&#8217;intermediazione finanziaria \u00e8 da alcuni contestata.<\/p>\n<p>. <\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>P. Guerrieri: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1452\" target= \"blank\"><b><u>Due scenari per l\u2019Euro<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p><a href= \"http:\/\/www.imf.org\/external\/country\/GRC\/index.htm\" target= \"blank\"><b><u>IMF e Grecia<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La grave situazione dei conti pubblici della Grecia e di altri Stati appartenenti all\u2019Eurozona come Portogallo e Spagna ha costretto Ue ed Fmi ad adottare interventi senza precedenti nella storia della finanza internazionale. Tali misure sono state rese necessarie dal pericolo che detti paesi non fossero pi\u00f9 in grado di pagare, nel rispetto dei termini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[80],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14540"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14540"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62078,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14540\/revisions\/62078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}