{"id":14580,"date":"2010-05-21T00:00:00","date_gmt":"2010-05-20T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-salvataggio-della-grecia-rispetta-i-trattati\/"},"modified":"2017-11-03T15:37:00","modified_gmt":"2017-11-03T14:37:00","slug":"il-salvataggio-della-grecia-rispetta-i-trattati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/05\/il-salvataggio-della-grecia-rispetta-i-trattati\/","title":{"rendered":"Il salvataggio della Grecia rispetta i trattati?"},"content":{"rendered":"<p>La crisi in Europa \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 cos\u00ec grave e difficile che non \u00e8 il caso di complicarla ancor di pi\u00f9 con pretesi vincoli di carattere legale. Mi riferisco all\u2019idea, diffusamente circolata, che il pacchetto Grecia sarebbe contrario a fondamentali principi del diritto dell\u2019Unione. Se cos\u00ec fosse, per ricondurre la manovra a legalit\u00e0, bisognerebbe affrettarsi a modificare i Trattati. Ma poich\u00e9 questo \u00e8 tutt\u2019altro che agevole e richiede comunque tempi lunghi, come insegnano le ultime sofferte revisioni, ci si troverebbe di fronte alla seguente alternativa: rispettare i Trattati abbandonando la manovra o andare avanti con la manovra in aperta violazione del principio di legalit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Clausola di non salvataggio<\/b><br \/>La pretesa violazione troverebbe base nell\u2019art. 125 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (Tfue), la nota clausola del <i>no bail-ou<\/i>t. Secondo la tesi in esame questa clausola metterebbe al bando ogni misura di salvataggio di uno Stato membro in crisi; non solo la diretta assunzione di debiti sovrani da parte dell\u2019Unione o di altri Stati membri, ma anche qualsiasi sostegno finanziario sotto forma di prestiti, garanzie, linee di credito, acquisto di titoli pubblici o accettazione degli stessi in garanzia. In caso diverso verrebbe meno uno dei capisaldi dell\u2019unione monetaria, cos\u00ec come disegnata a Maastricht; l\u2019obbligo, cio\u00e8, di mantenere i conti pubblici in ordine e l\u2019esclusiva responsabilit\u00e0 dello Stato inadempiente nel caso in cui questo non si verifichi.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 cos\u00ec che l\u2019art. 125 va interpretato? Intanto non \u00e8 quello che si desume dal testo letterale. La norma si limita a dire che l\u2019Unione e gli Stati membri non sono responsabili e non subentrano nei debiti di un altro Stato membro. In altri termini, i debiti di quest\u2019ultimo non si estendono all\u2019Unione e agli altri Stati membri; rimangono solo ed esclusivamente dello Stato che li ha contratti. Pi\u00f9 oltre la formulazione dell\u2019art. 125 non si spinge. In particolare, non vi \u00e8 traccia del preteso divieto di ogni e qualsiasi sostegno finanziario. Una lettura del genere sarebbe peraltro incompatibile con i canoni dell\u2019Interpretazione sistematica. Non si concilia infatti con l\u2019art. 122 Tfue, che autorizza esplicitamente l\u2019assistenza finanziaria di uno Stato in  speciali circostanze; ancor di pi\u00f9 contrasta con il principio di solidariet\u00e0 enunciato fin dal preambolo del Trattato sull\u2019Unione europea (Tue) e inserito poi nell\u2019art. 3 Tue. \u00c8 evidente che un principio cos\u00ec fondamentale non pu\u00f2 essere contraddetto da un\u2019interpretazione dell\u2019art. 125 Tfue tale da escludere qualsiasi forma di solidariet\u00e0 nell\u2019Unione verso uno dei suoi membri in crisi.<\/p>\n<p><b>Azzardo morale<\/b><br \/>Resta l\u2019obiezione delle finalit\u00e0 dell\u2019art. 125, che sarebbero eluse dall\u2019interpretazione proposta. Assunzione del debito e altre forme di sostegno finanziario, anche se non coincidenti, approderebbero \u2013 si osserva \u2013 allo stesso risultato: quello di assolvere lo Stato inadempiente dalle sue responsabilit\u00e0, oltre a premiare operatori avventati o deliberatamente senza scrupoli. \u00c8 il tema dell\u2019azzardo morale che rimarrebbe impunito e dunque incentivato. L\u2019argomento \u00e8 serio ma non giustifica la conseguenza che se ne vuole trarre. Esige che eventuali misure di aiuto siano attuate in modo appropriato, non che siano precluse in blocco. Il che \u00e8 certamente possibile oltre che doveroso. <\/p>\n<p>La prassi internazionale ben conosce la \u201ccondizionalit\u00e0\u201d che accompagna gli interventi del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo stesso si sta ora verificando per il pacchetto Grecia; e la partecipazione del Fmi lo sta a confermare. Le misure annunciate sono tutt\u2019altro che indolori per lo Stato beneficiario; e possono essere modulate in modo giustamente punitivo per operatori e speculatori non meritevoli di tutela. In definitiva, il sostegno finanziario non conduce necessariamente ad un esonero di responsabilit\u00e0 per i soggetti implicati.<\/p>\n<p>Le obiezioni di carattere legale non si limitano peraltro all\u2019art. 125 Tfue. Entra in gioco anche la costituzione tedesca e soprattutto la sua temutissima Corte costituzionale. Il riferimento d\u2019obbligo \u00e8 alla recente sentenza sul Trattato di Lisbona, che si opporrebbe a qualsiasi salvataggio, quanto meno in forme che possono implicare l\u2019esercizio di nuove competenze per l\u2019Unione. Si spiegherebbero anche cos\u00ec (non solo per gli umori dell\u2019opinione pubblica) le protratte esitazioni di Angela Merkel. <\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, troppo spesso le voci euroscettiche hanno cercato di spingere la sentenza della Corte tedesca al di la di quello che essa ha inteso affettivamente affermare. La sentenza non preclude ulteriori sviluppi dell\u2019integrazione europea, n\u00e9 si oppone all\u2019assunzione di nuovi compiti dell\u2019Europa in materia di <i>governance<\/i> economica. Essa si limita a richiedere la preventiva approvazione del Parlamento. Ci\u00f2 che si \u00e8 puntualmente verificato in Germania, come in Italia, a proposito del pacchetto Grecia; anche se le misure adottate trovano base sicura nell\u2019art. 122 Tfue e pi\u00f9 in generale nel principio di solidariet\u00e0 e, dunque, non implicano l\u2019esercizio di nuove competenze. <\/p>\n<p>Dopo le considerazioni che precedono torno al punto di partenza: non mi pare il caso di aggiungere complicazioni di carattere legale ad una situazione gi\u00e0 di per s\u00e9 cos\u00ec critica e delicata.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>P. Guerrieri: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1452\" target= \"blank\"><b><u>Due scenari per l\u2019Euro<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p> A. Atteritano, M. Bordoni: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1454\" target= \"blank\"><b><u>Se la Grecia affonda<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La crisi in Europa \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 cos\u00ec grave e difficile che non \u00e8 il caso di complicarla ancor di pi\u00f9 con pretesi vincoli di carattere legale. Mi riferisco all\u2019idea, diffusamente circolata, che il pacchetto Grecia sarebbe contrario a fondamentali principi del diritto dell\u2019Unione. 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