{"id":1470,"date":"2006-06-23T00:00:00","date_gmt":"2006-06-22T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-missione-italiana-in-afghanistan-e-larticolo-11-della-costituzione\/"},"modified":"2017-11-03T15:43:25","modified_gmt":"2017-11-03T14:43:25","slug":"la-missione-italiana-in-afghanistan-e-larticolo-11-della-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2006\/06\/la-missione-italiana-in-afghanistan-e-larticolo-11-della-costituzione\/","title":{"rendered":"La missione italiana in Afghanistan e l\u2019articolo 11 della Costituzione"},"content":{"rendered":"<p>In questi giorni, di fronte alla prospettiva del rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan e al suo potenziamento, \u00e8 stata sollevato il problema dell\u2019Articolo 11 della Costituzione, che impedirebbe la prosecuzione della missione militare. La questione non \u00e8 nuova ed \u00e8 stata oggetto di discussione in relazione all\u2019intervento in Kosovo, sotto ombrello Nato, alla partecipazione all\u2019operazione Enduring Freedom, a guida americana, e all\u2019invio in Iraq della missione Antica Babilonia. L\u2019art. 11 viene invocato spesso a sproposito o comunque viene interpretato secondo le esigenze politiche del momento.<\/p>\n<p> L\u2019art. 11 non esprime semplicemente l\u2019ideale pacifista della nostra Costituzione, come talvolta s\u2019intende far credere. Esso contiene prescrizioni pi\u00f9 complesse. In realt\u00e0 la disposizione consta di tre proposizioni, che non vanno lette separatamente, ma congiuntamente. La prima prescrive il ripudio della guerra; la seconda consente limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni; la terza esprime un impegno a favorire le organizzazioni internazionali volte a promuovere tale scopo, cio\u00e8 la pace e la giustizia tra le Nazioni.  <\/p>\n<p> <b>Un segnale forte al mondo<\/b><br \/>I  padri fondatori della nostra Costituzione, consapevoli che l\u2019Italia aveva partecipato ad una guerra di aggressione insieme alle potenze dell\u2019Asse, vollero dare un segnale forte alla comunit\u00e0 internazionale, sancendo il ripudio della guerra e adottando una formulazione che ricorda il Patto di Parigi del 1928, o Patto di rinuncia alla guerra. L\u2019art. 11, per\u00f2, non vieta qualsiasi guerra, ma solo quella volta a offendere la libert\u00e0 degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. In altri termini, l\u2019art. 11 vieta la guerra di aggressione, ma non ad esempio una guerra in legittima difesa, sia che si tratti di difendere il territorio nazionale, sia che si tratti di venire in soccorso di uno Stato aggredito.<\/p>\n<p>Quanto alle limitazioni di sovranit\u00e0, consentite dalla seconda proposizione dell\u2019art. 11, esse furono stabilite allo scopo di favorire l\u2019ammissione dell\u2019Italia, paese ex-nemico,  alle Nazioni Unite. Ciononostante l\u2019Italia dovette attendere il 1955 per realizzarla. Le limitazioni di sovranit\u00e0 sono consentite solo in condizioni di parit\u00e0 con gli altri Stati. Ma occorre dare un\u2019interpretazione elastica, altrimenti le stesse Nazioni Unite non sono un\u2019organizzazione tra eguali, poich\u00e9 nel Consiglio di sicurezza (Cds) siedono membri pi\u00f9 eguali degli altri: i cinque grandi che vi partecipano a titolo permanente e con potere di veto. Il consenso alle limitazioni di sovranit\u00e0 \u00e8 stato interpretato anche per fondare l\u2019adesione dell\u2019Italia al processo d\u2019integrazione europea.<\/p>\n<p>L\u2019impegno a promuovere le organizzazioni volte a favorire la pace e la giustizia tra le Nazioni viene inteso come diretto a incoraggiare la partecipazione dell\u2019Italia alle Nazioni Unite, ma anche a organizzazioni regionali come l\u2019Ue, che ha trovato nell\u2019art. 11 un ancoraggio costituzionale.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi certamente errato e riduttivo leggere l\u2019art. 11 come esprimente il solo ripudio della guerra. Errato, poich\u00e9 l\u2019art. 11 vieta solo la guerra di aggressione; riduttivo poich\u00e9 la prescrizione non deve essere letta isolatamente, ma nel contesto di tutti i valori espressi dall\u2019art. 11,  che non si esauriscono nella pace, ma comprendono anche la sicurezza. Tra l\u2019altro l\u2019art. 11 vieta solo la \u201cguerra\u201d, cio\u00e8 i conflitti caratterizzati da un uso macroscopico della forza armata, ma non dispone in merito agli interventi militari non qualificabili come guerra, la cui liceit\u00e0 deve essere valutata in base alle norme dettate dall\u2019ordinamento internazionale e dalle Nazioni Unite.<\/p>\n<p><b>La liceit\u00e0 dell\u2019intervento italiano<\/b><br \/>Per venire agli ultimi conflitti, non pu\u00f2 essere imputata all\u2019Italia nessuna violazione dell\u2019art. 11. L\u2019intervento in Kosovo del 1999 fu giustificato come un intervento umanitario. Anche a voler credere, come si \u00e8 pi\u00f9 volte espresso il sottoscritto, che l\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0 senza l\u2019autorizzazione delle Nazioni Unite sia illecito, l\u2019illiceit\u00e0 \u00e8 stata successivamente sanata da una risoluzione del Cds. Non solo, ma tale categoria d\u2019intervento, per il fine che si propone, esula dalla nozione di aggressione.<\/p>\n<p>L\u2019intervento in Afghanistan e la partecipazione italiana all\u2019operazione Enduring Freedom devono essere inquadrati nella legittima difesa collettiva, che pu\u00f2 essere esercitata sia contro uno Stato sia contro un attore non statale (gruppo terroristico). L\u2019Isaf, di cui l\u2019Italia fa attualmente parte, \u00e8 fondata su una duplice legittimazione: le risoluzioni autorizzative del Cds e il consenso del governo afgano. Niente violazione dell\u2019art. 11, quindi! L\u2019Isaf \u00e8 stata autorizzata dal Cds a operare in un teatro pi\u00f9 ampio della capitale afgana. Un maggiore impegno militare italiano, anche a sostegno del governo afghano alle prese con i Talebani, non configurerebbe nessuna violazione della disposizione costituzionale pi\u00f9 volte richiamata.<\/p>\n<p>Resta l\u2019intervento anglo-americano in Iraq e l\u2019operazione Antica Babilonia. L\u2019Italia non ha partecipato all\u2019intervento, ma ha consentito il transito di materiali di armamento e di contingenti militari alleati, al pari di altri Stati membri della Nato. Non potendo scegliere un\u2019attitudine di neutralit\u00e0 perfetta &#8211; che avrebbe comportato l\u2019internamento di uomini e materiali dei belligeranti!- l\u2019Italia ha scelto una politica di non-belligeranza, che non configura una violazione dell\u2019art. 11, il quale contiene solo il ripudio della guerra.<\/p>\n<p>L\u2019invio della missione in Iraq, dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, trova giustificazione nelle risoluzioni del Cds, che infatti distinguono tra occupanti (Regno Unito e Usa) e altri Stati presenti nel territorio. L\u2019occupazione \u00e8 poi formalmente cessata e la presenza italiana, in quanto parte della forza multinazionale, \u00e8 stata ulteriormente legittimata dal governo provvisorio iracheno, la cui incerta effettivit\u00e0 \u00e8 corroborata dal riconoscimento delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p> Quale conclusione? Una cosa \u00e8 un impedimento costituzionale, un\u2019altra \u00e8 una scelta politica. Il primo non pu\u00f2 essere confuso con la seconda. Si pu\u00f2 anche ritenere che sia (politicamente) opportuno ritirarsi tanto dall\u2019Iraq quanto dall\u2019Afghanistan, ma non mi sembra che la presenza italiana sia impedita da una prescrizione costituzionale. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questi giorni, di fronte alla prospettiva del rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan e al suo potenziamento, \u00e8 stata sollevato il problema dell\u2019Articolo 11 della Costituzione, che impedirebbe la prosecuzione della missione militare. 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