{"id":14760,"date":"2010-06-14T00:00:00","date_gmt":"2010-06-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/e-legittimo-il-blocco-di-gaza\/"},"modified":"2017-11-03T15:36:57","modified_gmt":"2017-11-03T14:36:57","slug":"e-legittimo-il-blocco-di-gaza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/06\/e-legittimo-il-blocco-di-gaza\/","title":{"rendered":"\u00c8 legittimo il blocco di Gaza?"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019azione militare israeliana contro Freedom Flotilla e il blocco navale di Gaza sono stati oggetto di molteplici commenti, spesso viziati da visioni unilaterali e da prese di posizione ideologiche. Qui s\u2019intende effettuare una valutazione sotto il profilo del diritto internazionale, per quanto possibile fedele alla realt\u00e0, quantunque sul punto il diritto si presti ad interpretazioni non univoche.<\/p>\n<p>I fatti sono noti e per lo pi\u00f9 incontestati. Israele ha istituito un blocco navale il 3 gennaio 2009, in occasione dell\u2019operazione \u201cpiombo fuso\u201d contro Hamas. Il blocco non \u00e8 stato tolto dopo la fine dell\u2019operazione. Il 31 maggio 2010 un commando israeliano ha assalito, a circa 70 miglia dalla costa, la nave turca <i>Mavi Marmara<\/i>, che faceva parte della \u201cFreedom Flotilla\u201d di sei navi in rotta verso Gaza. La Flotilla, a detta dei suoi organizzatori, intendeva portare aiuti umanitari a Gaza. L\u2019azione militare ha provocato nove vittime tra i \u201cpacifisti\u201d a bordo della nave; feriti si sono avuti da ambo le parti. Le sei navi sono state dirottate nel porto israeliano di Ashdod. Il 5 giugno una nave irlandese, la <i>Rachel Corrie<\/i>, \u00e8 stata abbordata a circa 20 miglia dalla costa e dirottata nel porto di Ashdod, senza che si ripetessero incidenti violenti. I passeggeri delle navi, dopo essere stati trattenuti per un breve periodo, sono stati espulsi, mentre le navi risultano ancora sotto sequestro.<\/p>\n<p> <b>Assenza di precedenti<\/b><br \/>Il primo quesito riguarda la legittimit\u00e0 del blocco navale israeliano, stabilito a 20 miglia dalla costa. Il blocco \u00e8 disciplinato dal diritto internazionale consuetudinario. Esso pu\u00f2 essere istituito in acque internazionali. Israele vi ha fatto ricorso durante la guerra del Libano del 2006. Ma si trattava di un conflitto tra Stati: il blocco, purch\u00e9 effettivo, notificato e imparziale, \u00e8 pienamente legittimo.<\/p>\n<p>Nel caso di Gaza si tratta di un conflitto tra Israele e un\u2019entit\u00e0 non riconosciuta (Hamas), che Israele considera come un\u2019organizzazione terroristica. I precedenti sono praticamente inesistenti; la prassi ha per oggetto solo il blocco dei porti controllati dagli insorti da parte del governo legittimo, a cominciare dal blocco dei porti confederati durante la guerra civile americana (1861). Esempi pi\u00f9 recenti riguardano il blocco dei porti del Biafra da parte della Nigeria (1967), che sollev\u00f2 le proteste del Regno Unito; o quello di fatto dei porti croati da parte della Repubblica federale di Jugoslavia (1991).<\/p>\n<p>Di regola il blocco dei porti controllati dagli insorti comporta il  riconoscimento di belligeranza degli stessi, con tutte le conseguenze che ne derivano: i terzi dovrebbero osservare le norme sulla neutralit\u00e0 ed applicare regole restrittive in materia di fornitura di materiale bellico.<\/p>\n<p>A supporre che il blocco sia legittimo, una  nave mercantile di qualsiasi bandiera che lo violi pu\u00f2 essere dirottata nel porto del belligerante e, qualora resista alla cattura o non obbedisca all\u2019ordine di dirottamento, pu\u00f2 essere attaccata. Nel caso della Flotilla l\u2019attacco e il dirottamento \u00e8 avvenuto a circa 70 miglia dalla costa, quindi a circa 50 miglia dalla linea di blocco. Il diritto internazionale consente di prendere le misure necessarie non solo quando una nave attraversi la linea di blocco, ma anche quando si verifichi il \u201ctentativo\u201d di una sua violazione.<\/p>\n<p>Ma quale condotta si configura come tentativo di forzare il blocco? L\u2019essere in rotta per la costa bloccata e nelle vicinanze della linea di blocco, oppure \u00e8 sufficiente che la nave sia semplicemente in rotta per la costa bloccata, quantunque distante dalla linea di blocco? Il diritto internazionale consente di prendere misure contro una nave che tenti di violare il blocco, ma la prassi non \u00e8 univoca circa la distanza dalla linea di blocco.<\/p>\n<p><b>Due estremi<\/b><br \/>I due estremi possono essere esemplificati dalla Legge di Guerra italiana del 1938, che condanna il tentativo della nave di forzare il blocco, facendo tuttavia riferimento alla linea di blocco e quindi ad una distanza in prossimit\u00e0 della forza bloccante, e dal Manuale della Marina da Guerra degli Stati Uniti, citato dal Ministero degli affari esteri israeliano a supporto dell\u2019azione contro la <i>Mavi Marmara<\/i>, per cui il tentativo di blocco si realizzerebbe non appena la nave esce dal porto con la chiara intenzione di violare il blocco. Ma sul punto il Manuale americano, che non \u00e8 ovviamente fonte di diritto, non \u00e8 conforme alla dottrina internazionalistica pi\u00f9 accreditata*.<\/p>\n<p>Anche il Regno Unito, pur non prendendo posizione sulla liceit\u00e0 del blocco israeliano, si \u00e8 dichiarato seriamente preoccupato per la cattura di cittadini britannici \u201cin alto mare\u201c. Se ne desume che un\u2019interpretazione estensiva della nozione di  \u201ctentativo di violazione di blocco\u201d finisce per restringere eccessivamente il diritto di libert\u00e0 dell\u2019alto mare.<\/p>\n<p>Il blocco navale \u00e8 soggetto anche ai limiti del diritto umanitario. Quello mirante ad affamare la popolazione civile \u00e8 vietato. La quarta Convenzione di Ginevra del 1949 esenta dal blocco le navi che trasportino medicamenti e l\u2019art. 70 del I Protocollo addizionale del 1977, che Israele non ha ratificato, consente azioni umanitarie come l\u2019invio di vestiario ed altri beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. Ma tali azioni presuppongono il consenso delle parti del conflitto e, nel caso concreto, quello di Israele, che  potrebbe prescrivere le modalit\u00e0 della consegna e la visita delle navi per accertare se effettivamente di aiuti umanitari si tratti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella risoluzione 1860 del 2009, ha raccomandato la distribuzione di aiuti umanitari a Gaza, inclusi derrate alimentari, carburante e medicinali.<\/p>\n<p><b>La reazione dell\u2019Onu<\/b><br \/>Il Consiglio di Sicurezza, prontamente riunito il 31 maggio, non ha adottato alcuna risoluzione. Il compromesso \u00e8 stato il rilascio di un <i>presidential statement<\/i> il giorno successivo, in cui il Consiglio si \u00e8 dichiarato dispiaciuto per le vittime causate dall\u2019azione militare israeliana in acque internazionali, ma ha condannato gli atti di violenza, consumati da entrambe le parti, cio\u00e8 sia da Israele sia dai passeggeri della nave assaltata. Nello <i>statement<\/i> viene chiesto l\u2019immediato rilascio delle navi e dei civili a bordo delle stesse. Si prende inoltre nota della richiesta del Segretario Generale di istituire una commissione d\u2019inchiesta conforme agli standard internazionali, ma non si afferma che la commissione deve essere internazionale. Si ricordano le risoluzioni del Consiglio, tra cui la 1860, relative agli aiuti umanitari.<\/p>\n<p>Insomma un gioco di equilibrismo, che ha successivamente ispirato la presa di posizione di Catherine Ashton a nome dell\u2019Unione europea. Ha preso una posizione tutto sommato ambigua  anche  la Nato, la cui competenza poteva venire in considerazione essendo l\u2019attacco alla nave turca teoricamente coperto dall\u2019art. 6 del Trattato dell\u2019Atlantico del Nord (secondo cui un attacco contro una nave o aeromobile in alto mare di un paese membro costituisce un attacco armato ai sensi del Trattato). Ma ora si affaccia l\u2019ipotesi che  la <i>Mavi Marmara<\/i> sia passata sotto bandiera delle Comore qualche giorno prima dell\u2019attacco.<\/p>\n<p>Il raid israeliano \u00e8 stato invece inequivocabilmente condannato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite con una risoluzione che ha ottenuto 32 voti favorevoli, tra cui la Slovenia, 3 contrari  (Italia, Paesi Bassi e Usa) e nove astensioni, tra cui quelle di Belgio, Francia,  Regno Unito e Slovacchia. L\u2019Ue non ha dunque avuto una posizione unitaria ed ha rappresentato tutte le posizioni possibili, tranne l\u2019assenza al momento del voto! Il Consiglio ha anche disposto l\u2019invio di una commissione internazionale d\u2019inchiesta, sul cui seguito \u00e8 lecito dubitare, vista la reazione negativa di Israele alle conclusioni della Commissione Goldstone che ha indagato sull\u2019operazione \u201cpiombo fuso\u201d.<\/p>\n<p><b>Quale indagine?<\/b><br \/>Le navi responsabili della violazione del blocco sono soggette a confisca previo giudizio delle prede, operato da tribunali amministrativi che debbono pronunciarsi sulla liceit\u00e0 della cattura. Ma qual \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 israeliana responsabile? La tesi secondo cui tali tribunali sono ormai superati, fatta propria dal Manuale del Regno Unito sui conflitti armati, \u00e8 infondata. \u00c8 importante che si stabilisca se la Flotilla, in navigazione a 70 miglia dalla costa, era responsabile di un tentativo di violazione di blocco. Se s\u00ec, l\u2019azione armata israeliana, di cui resta comunque da verificare la proporzionalit\u00e0, \u00e8 legittima e la resistenza opposta dai passeggeri illecita. Se no, i passeggeri della <i>Mavi Marmara<\/i>, opponendosi all\u2019azione, non hanno fatto altro che esercitare il diritto di legittima difesa.<\/p>\n<p>Il governo israeliano ha istituito una commissione d\u2019inchiesta interna con due osservatori internazionali, che non prenderanno parte alla votazione delle sue conclusioni. Quantunque la commissione sia composta da personalit\u00e0 di indubbio prestigio, sarebbe stata invece pi\u00f9 opportuna un\u2019inchiesta internazionale, con regole di procedura internazionale.<\/p>\n<p><font size=\"1\">*Si veda la classica opera di L. Oppenheim, <i>International Law: A Treatise<\/i>, edited by H. Lauterpacht, Vol. II:<i> Disputes, War and Neutrality<\/i>, 7th ed., London, Longmans Green &#038; Co, 1952, pp. 784-785, tuttora valida essendo il blocco un vecchio istituto. L\u2019opera esemplifica la prassi francese, giapponese e quella anglo-americana. <\/font><\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p><a href= \"http:\/\/www.ochaopt.org\/documents\/ocha_opt_map_of_gaza_strip_june_2009_english.pdf\" target= \"blank\"><b><u> Mappa dell&#8217;accesso e movimento alla e dalla Striscia di Gaza<\/u><\/b><\/a>, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.<\/p>\n<p>N. Tocci: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1155\" target= \"blank\"><b><u>Il conflitto israelo-palestinese e l\u2019acquiescenza dell\u2019Europa<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019azione militare israeliana contro Freedom Flotilla e il blocco navale di Gaza sono stati oggetto di molteplici commenti, spesso viziati da visioni unilaterali e da prese di posizione ideologiche. 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