{"id":15110,"date":"2010-07-27T00:00:00","date_gmt":"2010-07-26T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/kosovo-in-mezzo-al-guado\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:51","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:51","slug":"kosovo-in-mezzo-al-guado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/07\/kosovo-in-mezzo-al-guado\/","title":{"rendered":"Kosovo in mezzo al guado"},"content":{"rendered":"<p>Il 22 luglio scorso, dopo circa due anni, la Corte internazionale di giustizia (Cig) ha dato il suo parere sull\u2019indipendenza del Kosovo, con 10 voti a favore e 4 contrari. La Corte era stata investita della questione dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG), che aveva adottato una risoluzione con una maggioranza di stretta misura. La risoluzione era stata sollecitata dalla Serbia, che sperava di ottenere un parere che dichiarasse l\u2019illegalit\u00e0 dell\u2019indipendenza kosovara proclamata il 17 febbraio 2008. Ma la Corte ha disatteso le aspettative serbe, che fino all\u2019ultimo confidava in un verdetto favorevole.<\/p>\n<p><b>Senza mordente<\/b><br \/>La Cig ha infatti affermato che la dichiarazione d\u2019indipendenza del Kosovo non costituisce una violazione del diritto internazionale. I pareri della Cig, a differenza delle sentenze, non sono giuridicamente vincolanti. Ma essi vengono citati per l\u2019interpretazione del diritto internazionale e soprattutto hanno, come nel caso attuale, un importante significato politico. Prova ne sia il numero degli Stati intervenuti nel procedimento. Gli Stati, infatti, non sono legittimati a chiedere un parere, ma una volta che la Corte sia investita dall\u2019istituzione competente (organi principali delle Nazioni Unite, istituzioni specializzate), essi possono intervenire presentando memorie scritte e partecipando alla discussione orale.<\/p>\n<p>  Per arrivare alla conclusione secondo cui la proclamazione del 17 febbraio non \u00e8 contraria al diritto internazionale, la Corte ha esaminato la questione sia (a) sotto il profilo del diritto internazionale generale sia (b) sotto quello della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cds), adottata subito dopo la resa di Belgrado ai bombardamenti aerei della Nato.<\/p>\n<p>La Corte non si \u00e8 invece volutamente pronunciata n\u00e9 sulla questione dell\u2019esistenza del Kosovo come Stato indipendente n\u00e9 sulla legittimit\u00e0 del riconoscimento da parte dei terzi (su 192 Stati membri delle Nazioni Unite, finora solo 69 Stati, inclusa l\u2019Italia, hanno riconosciuto il Kosovo). La Corte, per adottare un parere sostanzialmente privo di mordente, ha dovuto dare un\u2019interpretazione restrittiva al quesito formulato dall\u2019AG e ha disatteso le aspettative di quanti avrebbero voluto un giudizio netto.<\/p>\n<p><b>Formalismo e realt\u00e0<\/b><br \/>Sotto il primo profilo, quello della non contrariet\u00e0 al diritto internazionale generale, la Corte ha affermato che la Dichiarazione d\u2019indipendenza non viola il diritto internazionale, poich\u00e9 la prassi degli Stati, anche a prescindere da quella della decolonizzazione, \u00e8 ricca di proclamazioni di indipendenza con cui un popolo ha inteso distaccarsi dalla madrepatria e erigersi a nuovo Stato. Sul punto si pu\u00f2 concordare con quanto affermato nel parere, quantunque la Corte abbia accuratamente evitato di pronunciarsi sull\u2019applicabilit\u00e0, al caso concreto, del principio di autodeterminazione dei popoli e sulla autodeterminazione secessionista (c.d. <i>remedial secession<\/i>), esercitabile quando un popolo stanziato in uno Stato indipendente venga sottoposto a trattamenti discriminatori e contrari ai diritti dell\u2019uomo da parte del governo al potere.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 delicato, invece, il secondo profilo, quello della conformit\u00e0 alla Risoluzione 1244 del 1999. Qui si trattava di decidere se la proclamazione dell\u2019indipendenza fosse contraria ad una risoluzione del Cds giuridicamente vincolante essendo stata adottata ai termini del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>La risoluzione 1244, dopo aver sottoposto il Kosovo all\u2019amministrazione delle Nazioni Unite e averne affidato la sicurezza alla Nato, delinea un quadro costituzionale per il futuro del territorio, successivamente definito in un regolamento della missione Onu (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Unmik), da ricercarsi nell\u2019autonomia della regione, e ribadisce sostanzialmente la sovranit\u00e0 territoriale della Serbia. Alle Istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo, cui era stata affidato dalle Nazioni Unite il progressivo subentro nella gestione della provincia, sarebbe stata inibita una proclamazione dell\u2019indipendenza, in quanto chiaramente contraria alla Risoluzione 1244. Per aggirare l\u2019ostacolo, la Cig ha statuito che gli autori della Dichiarazione d\u2019indipendenza erano i rappresentanti del popolo kosovaro, che agivano al di fuori del quadro dell\u2019amministrazione provvisoria creata in virt\u00f9 della Risoluzione 1244. Con tutto il rispetto per la Corte, si tratta di puro formalismo che nasconde la realt\u00e0 della situazione.<\/p>\n<p><b>Prossime tappe<\/b><br \/>La Corte ha avuto buon gioco nell\u2019affermare che il principio dell\u2019integrit\u00e0 territoriale si applica solo alle relazioni tra Stati, quindi non alle relazioni tra Stato centrale e una sua provincia, e che il Kosovo non poteva essere paragonato ad altre situazioni territoriali, in cui il Cds si era espressamente pronunciato contro l\u2019indipendenza ottenuta in violazione dei diritti umani e mediante l\u2019occupazione militare (Rhodesia del Sud, Repubblica turca di Cipro del Nord, Republica Srpska).<\/p>\n<p>Quali i seguiti? Gli Stati Uniti, uno dei pi\u00f9 strenui sostenitori dell\u2019indipendenza kosovara, si augurano che il nuovo Stato sia riconosciuto dagli altri membri della comunit\u00e0 internazionale che non l\u2019hanno ancora fatto. Stati Uniti e Germania si augurano che l\u2019Ue prenda una posizione al riguardo, ma ci sono cinque Stati (Cipro, Grecia, Slovacchia, Romania, Spagna) che temono un effetto domino, avendo movimenti indipendentisti nel loro territorio.<\/p>\n<p>La Russia ha espresso una posizione contraria al parere, ma intanto qualche commentatore a Mosca ha gi\u00e0 detto che il parere legittima la secessione di Abkhazia e Ossezia del Sud dalla Georgia. Il dibattito sul Kosovo si riaprir\u00e0 in settembre alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Kosovo non fa parte delle Nazioni Unite e la sua ammissione dovrebbe essere deliberata dall\u2019AG su raccomandazione del Cds. Ma non ci sono le condizioni e non risulta che finora il Kosovo abbia fatto domanda.<\/p>\n<p><b>E l\u2019Italia?<\/b><br \/> Il nostro paese \u00e8 stato uno dei primi a riconoscere il Kosovo, ma non ha preso parte, a differenza di altri, al procedimento dinanzi alla Corte. Non se ne capisce il motivo, dal momento che l\u2019impegno italiano sotto il profilo diplomatico, militare e di <i>nation bulding <\/i>\u00e8 cospicuo. Non risultano neppure reazioni <i>ufficiali <\/i>della Farnesina dopo l\u2019adozione del parere, tranne l\u2019intervista rilasciata dal Ministro Frattini alla Stampa (24 luglio). A suo parere la Corte avrebbe fatto chiarezza: \u201ctutti temevano una sentenza (<i>sic<\/i>) ambigua\u201d, ha detto. Anche il mondo politico \u00e8 stato assente, a parte qualche esponente politico (leghista), parlamentare europeo, secondo cui il parere incoraggerebbe la libert\u00e0 della Padania!  <\/p>\n<p> Il Kosovo resta un\u2019entit\u00e0 la cui esistenza statuale, sotto il profilo del diritto internazionale, \u00e8 quantomeno dubbia. Il suo governo \u00e8 sostanzialmente privo di effettivit\u00e0 e la sua sopravvivenza \u00e8 affidata alle istituzioni internazionali: Nazioni Unite, tramite Unmik, Nato, tramite KForce e Ue, tramite Eulex. <\/p>\n<p>La giustizia internazionale si \u00e8 frequentemente interessata alla dirigenza del paese: l\u2019ex premier Ramush Haradinaj \u00e8 di nuovo nel mirino del Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, dopo essere stato assolto per insufficienza di prove dall\u2019aver commesso crimini di guerra; il governatore della Banca centrale, Hashim Rexhepi, \u00e8 stato arrestato da ufficiali dell\u2019Eulex.<\/p>\n<p>Ora occorrer\u00e0 attendere le mosse di Belgrado e della comunit\u00e0 serba di Mitrovica. All\u2019Ue il compito di riassorbire spinte revansciste di Belgrado e garantire il rispetto dei diritti della minoranza serba in Kosovo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, il Kosovo resta un esempio di Stato, sempre che di Stato si possa parlare, la cui nascita \u00e8 dovuta all\u2019uso della forza, eventualit\u00e0 che non si era pi\u00f9 verificata nell\u2019Europa continentale dopo la fine della seconda guerra mondiale. Per chi, come noi, non crede alla liceit\u00e0 dell\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0 senza l\u2019autorizzazione delle Nazioni Unite, deve, per giustificare l\u2019intervento della Nato nel 1999, ammettere che la Risoluzione 1244 ha sanato l\u2019originaria illiceit\u00e0 dell\u2019azione bellica. Ma la sanatoria \u00e8 avvenuta nei limiti stabiliti dalla risoluzione, la quale non ha certamente prefigurato la nascita di un nuovo Stato, ma solo la costituzione di un\u2019entit\u00e0 autonoma nel quadro delle frontiere precedenti.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>G. Merlicco: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1470\" target= \"blank\"><b><u> Ipotesi partizione per il Kosovo<\/u><\/b><\/a> <\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=739\" target= \"blank\"><b><u> Kosovo, un riconoscimento prematuro<\/u><\/b><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 22 luglio scorso, dopo circa due anni, la Corte internazionale di giustizia (Cig) ha dato il suo parere sull\u2019indipendenza del Kosovo, con 10 voti a favore e 4 contrari. 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