{"id":15530,"date":"2010-09-21T00:00:00","date_gmt":"2010-09-20T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-disputa-sui-rom-e-i-diritti-dei-cittadini-dellue\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:41","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:41","slug":"la-disputa-sui-rom-e-i-diritti-dei-cittadini-dellue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/09\/la-disputa-sui-rom-e-i-diritti-dei-cittadini-dellue\/","title":{"rendered":"La disputa sui rom e i diritti dei cittadini dell\u2019Ue"},"content":{"rendered":"<p>I pi\u00f9 recenti episodi di espulsione o allontanamento dalla Francia di cittadini dell\u2019Unione europea di etnia rom, hanno suscitato reazioni di vario genere. La lettura delle \u201cConclusioni\u201d del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 non pu\u00f2 che lasciare deluso chi avrebbe voluto trovarvi una risposta ai problemi sollevati, che riguardano libert\u00e0 fondamentali del diritto dell\u2019Unione europea. Il contrasto Unione europea &#8211; Francia (alla quale si \u00e8 associata, nel rivendicare prerogative degli Stati membri, l\u2019Italia), tocca una variet\u00e0 di questioni che, a detta del Presidente del Consiglio europeo, dovrebbe essere oggetto di esame nel prossimo Consiglio, quasi a voler giustificare l\u2019assenza di qualunque riferimento alla questione rom nel documento finale del Vertice.<\/p>\n<p><b>Cittadinanza dell\u2019Ue e non discriminazione<\/b><br \/>Gli argomenti politici si sono mescolati a quelli pi\u00f9 strettamente giuridici, creando incertezza e perplessit\u00e0 circa una corretta (almeno dal punto di vista giuridico) valutazione degli eventi. Un primo problema riguarda la disciplina applicabile, che in questo caso ha per oggetto la tutela dei cittadini comunitari, a cui \u00e8 garantito, grazie al \u201cdiritto dell\u2019Unione europea\u201d, un numero di diritti superiore a quello dei cittadini di paesi terzi (tanto pi\u00f9 se si tratta di individui che hanno la cittadinanza nello Stato in cui risiedono, che non possono essere comunque espulsi). <\/p>\n<p>Una seconda questione concerne invece le discriminazioni, in particolare quelle fondate sulla razza, l\u2019origine etnica o sociale, l\u2019appartenenza a una minoranza nazionale. Discriminazioni che, non diversamente da quelle fondate sulla nazionalit\u00e0, sono vietate dal diritto dell\u2019Unione europea, non solo dal Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali che, con l\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona \u201cha lo stesso valore giuridico dei trattati\u201d, gli Stati essendo dunque vincolati al rispetto della medesima. <\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da dire che non hanno contribuito alla migliore definizione del quadro giuridico le spiegazioni e i chiarimenti forniti a pi\u00f9 riprese, fra agosto e settembre, dal governo francese, subito seguiti dalle prese di posizione del governo italiano che ha rivendicato la priorit\u00e0, se non il ruolo primario fra i paesi dell\u2019Unione nel sollecitare modifiche in senso restrittivo delle norme sulla libera circolazione dei cittadini dell\u2019Unione, con particolare riferimento ai cittadini di Romania e Bulgaria. Tali cittadini invero, quale ne sia l\u2019etnia o origine, godono della parit\u00e0 di trattamento rispetto ai cittadini degli altri venticinque Paesi membri.<\/p>\n<p>La Commissione europea, per dichiarazione del Commissario competente in materia di giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, ha prospettato l\u2019arrivo di una procedura di infrazione, ai sensi dell\u2019art. 258 Tfue, contro la Francia, per violazione delle norme in materia di libera circolazione, di tutela dei diritti fondamentali e di divieto delle discriminazioni.<\/p>\n<p>La procedura non potr\u00e0 comunque essere avviata se non dopo un\u2019analisi e accertamento dei fatti, per esempio sul carattere coattivo o volontario dell\u2019allontanamento. In molti casi, infatti, i cittadini rom non sono stati espulsi, ma incentivati ovvero assistiti, grazie ad un aiuto economico loro elargito dal governo francese, a lasciare il territorio nazionale. Si \u00e8 trattato di un allontanamento almeno apparentemente volontario, frutto di un accordo fra autorit\u00e0 e cittadino, la cui libert\u00e0 di \u201cnegoziato\u201d lascia in realt\u00e0 qualche dubbio, meritevole di accertamento. <\/p>\n<p>Una corretta valutazione, almeno dal punto di vista giuridico, richiede che l\u2019attenzione si concentri sul rispetto delle norme dell\u2019Unione europea e sulle norme che gli Stati membri adottano per darvi applicazione. Questi, Francia e Italia soprattutto, lamentano un\u2019inadeguatezza delle norme dell\u2019Unione sul controllo dei cittadini quanto alla legittimit\u00e0 del soggiorno e chiedono misure restrittive che consentano ben pi\u00f9 ampie deroghe al principio fondamentale rappresentato dalla libert\u00e0 di circolazione e soggiorno. Lo scopo \u00e8 prevedere e consentire l\u2019esercizio di un pi\u00f9 ampio potere dello Stato nell\u2019allontanare i cittadini dell\u2019Unione. <\/p>\n<p><b>Limiti alla libera circolazione<\/b><br \/>La direttiva oggetto di critica \u00e8 la 2004\/38 del 29.4.2004 \u201crelativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri\u201d.<\/p>\n<p>Il diritto al soggiorno viene riconosciuto, per un periodo non superiore a tre mesi, a tutti i cittadini Ue (e familiari, cio\u00e8 coniuge e figli a carico) \u201csenza alcuna condizione o formalit\u00e0, salvo il possesso di una carta d\u2019identit\u00e0 o di un passaporto in corso di validit\u00e0\u201d. Per un periodo superiore i beneficiari sono i cittadini Ue, e familiari, a) lavoratori dipendenti e autonomi, b) studenti iscritti a un corso di istruzione superiore nello Stato ospite che dispongano sia di risorse economiche sufficienti, affinch\u00e9 non divengano un onere a carico dell\u2019assistenza sociale dello Stato ospite, sia di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi in detto Stato, c) persone che non hanno alcuna delle predette qualifiche, ma che dispongono sia delle risorse economiche sufficienti, sia dell\u2019assicurazione malattia nei termini ricordati. Oltre i tre mesi, dunque, sono richieste delle condizioni, che \u201cqualificano\u201d il soggiorno: lavoro, risorse economiche, assicurazione malattia. <\/p>\n<p>Un diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni ricordate, \u00e8 riconosciuto a chi \u201cha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni\u201d in uno Stato membro .<\/p>\n<p>Quale che sia il soggiorno di cui il cittadino Ue \u00e8 beneficiario, la direttiva riafferma il principio della parit\u00e0 di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, con la possibilit\u00e0 di deroga e, quindi, di diniego di prestazioni di assistenza sociale sia per il soggiorno fino a tre mesi, sia per quello di pi\u00f9 lunga durata se il cittadino \u00e8 entrato nello Stato allo scopo \u201cdi cercare un posto di lavoro\u201d, e parimenti di diniego di aiuto di mantenimento agli studi a chi non mantenga lo status di studente (fino a quando non acquisisca il diritto di soggiorno permanente). Il legislatore dell\u2019Unione ha voluto, insomma, evitare che la libera circolazione venisse utilizzata in modo strumentale (in particolare alla ricerca, fittizia, di un lavoro) per acquisire vantaggi economici, spostandosi, il cittadino, da uno Stato membro all\u2019altro.<\/p>\n<p><b>La questione dell\u2019allontanamento<\/b><br \/>Un problema pi\u00f9 delicato riguarda le ipotesi e i motivi di allontanamento nonch\u00e9 le garanzie da riconoscere al cittadino dell\u2019Unione. \u00c8 il problema tornato alla ribalta dopo le recenti espulsioni dei rom (rumeni e bulgari) dalla Francia, nonch\u00e9 dalle rivendicazioni dei governi dei paesi membri circa la tutela di interessi nazionali, compresa la sicurezza dei propri cittadini. \u00c8 un problema ancor pi\u00f9 delicato se si considera che la Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo vieta le espulsioni che violano i diritti fondamentali e il Protocollo n. 4 vieta le espulsioni collettive. Divieti peraltro previsti e riaffermati nella Carta dei diritti fondamentali .<\/p>\n<p>Le ragioni o motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanit\u00e0 pubblica, mai invocabili \u201cper fini economici\u201d, consentono l\u2019adozione del provvedimento di allontanamento, ma nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 e soltanto in relazione al comportamento personale dell\u2019individuo, al punto che l\u2019allontanamento non pu\u00f2 mai essere l\u2019effetto automatico di una condanna penale, dovendo essere valutata, nel caso concreto, la condotta personale, individuale. Questa \u201cdeve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societ\u00e0\u201d. Sono, pertanto, vietate le espulsioni motivate da ragioni \u201cestranee al caso individuale attinenti a ragioni di prevenzione generale\u201d. La direttiva prevede particolari cautele in materia di \u201cprotezione contro l\u2019allontanamento\u201d, imponendo di prendere in considerazione la durata del soggiorno della persona da espellere, l\u2019et\u00e0, lo stato di salute, la situazione economica, l\u2019integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospite, l\u2019importanza dei legami con il Paese d\u2019origine.<\/p>\n<p>Il rispetto rigoroso di queste condizioni, secondo l\u2019orientamento restrittivo che si impone ogniqualvolta si deroghi ad una libert\u00e0 fondamentale, \u00e8 stato costantemente affermato dalla Corte di giustizia europea. I governi nazionali pretenderebbero, per\u00f2, una valutazione pi\u00f9 elastica e una pi\u00f9 ampia discrezionalit\u00e0. Anche, e a maggior ragione, in quei casi in cui ricorrono \u201cmotivi diversi\u201d dall\u2019ordine pubblico e pubblica sicurezza, quando, cio\u00e8, vengono meno le condizioni del soggiorno: la presenza del cittadino diviene un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale; il cittadino non dispone pi\u00f9 di assicurazione malattia o di risorse economiche sufficienti.<\/p>\n<p><b>Caso per caso<\/b><br \/>L\u2019allontanamento per motivi diversi \u00e8 certamente possibile, ma pure in tal caso con limiti. Il significato dell\u2019\u201conere eccessivo\u201d non \u00e8 precisato dalla direttiva, salvo prevedere (in funzione limitativa) che il ricorso al sistema di assistenza sociale non \u00e8 di per s\u00e9 un motivo di allontanamento. Nessun automatismo, dunque, \u00e8 consentito, ma \u00e8 richiesta una valutazione caso per caso.<\/p>\n<p>Al medesimo criterio \u00e8 ispirata la norma sulle \u201crisorse sufficienti\u201d, gli Stati non potendo fissarne l\u2019importo preciso, dovendo invece \u201ctener conto della situazione personale dell\u2019interessato\u201d. E anche quando, per i soggiorni superiori a tre mesi, lo Stato \u00e8 legittimato a imporre un\u2019iscrizione presso le autorit\u00e0 compenti (per esempio l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe del luogo di residenza come \u00e8 previsto nel nostro ordinamento), le formalit\u00e0 relative al rilascio dell\u2019attestato di iscrizione sono ridotte al minimo.<\/p>\n<p>Lo Stato \u00e8, come si vede, vincolato sotto pi\u00f9 profili. Una delle lamentele dei governi nazionali riguarda gli effetti del provvedimento di allontanamento, perch\u00e9 mentre al provvedimento per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza si accompagna il divieto di reingresso nel territorio dello Stato che lo ha disposto, non \u00e8 consentito prevedere il divieto se l\u2019allontanamento \u00e8 per motivi diversi. I governi nazionali, in sostanza, lamentano che anche nell\u2019ipotesi in cui riescano ad allontanare, per uno di quei motivi diversi, il cittadino dell\u2019Unione, questi ha diritto a rientrare anche il giorno successivo, se non lo stesso giorno dell\u2019allontanamento, e riprendere, legittimamente, a soggiornare.<\/p>\n<p><b>Reazione di Parlamento e Commissione<\/b><br \/>In una risoluzione approvata il 9 settembre il Parlamento europeo ha espresso la preoccupazione che le misure nei confronti dei rom, indipendentemente dai \u201cdistinguo\u201d sull\u2019esistenza di norme transitorie nei confronti di cittadini rumeni e bulgari presenti in Francia per motivi di lavoro, contrastano sotto pi\u00f9 profili con il diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Le censure del Parlamento alla Commissione europea, che si \u00e8 mostrata debole nella difesa di norme peraltro fondamentali, meglio si comprendono se, in un contesto pi\u00f9 generale, si considerano altri due elementi: da un lato, il ruolo assai pi\u00f9 incisivo del Parlamento, rispetto al passato, a seguito delle modifiche istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona; dall\u2019altro, le reazioni del governo francese, e di altri, incluso il nostro, che hanno criticato il Parlamento, sottolineando polemicamente che le sue risoluzioni non sono vincolanti.<\/p>\n<p> La Commissione, che subito dopo le prime espulsioni aveva ricordato e sollecitato il governo francese a tener conto dei vincoli discendenti dal Trattato e dal diritto derivato, nonch\u00e9 dei diritti dei singoli, correttamente ha rivendicato e rivendica il proprio ruolo di \u201cguardiano\u201d del rispetto del diritto dell\u2019Unione. Al di l\u00e0 delle polemiche e dello scontro fra istituzioni e Stati, restano i rom, con i loro diritti ( e doveri), di cittadini dell\u2019Unione oltre che di persone.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>F. Pastore: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1551\" target= \"blank\"><b><u>L\u2019asse Parigi-Roma sui Rom scuote le fondamenta dell\u2019Ue<\/u><\/b><\/a> <\/p>\n<p>F. Caffio: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1440\" target= \"blank\"><b><u>L\u2019emergenza immigrazione riaccende la tensione tra Italia e Malta<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>B. Nascimbene: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1244\" target= \"blank\"><b><u>I respingimenti e i rapporti Italia-Ue<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I pi\u00f9 recenti episodi di espulsione o allontanamento dalla Francia di cittadini dell\u2019Unione europea di etnia rom, hanno suscitato reazioni di vario genere. 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