{"id":15570,"date":"2010-09-27T00:00:00","date_gmt":"2010-09-26T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/quattro-mosse-per-unintesa-con-gheddafi\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:40","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:40","slug":"quattro-mosse-per-unintesa-con-gheddafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/09\/quattro-mosse-per-unintesa-con-gheddafi\/","title":{"rendered":"Quattro mosse per un\u2019intesa con Gheddafi"},"content":{"rendered":"<p>Il 13 settembre scorso una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro il peschereccio italiano <i>Ariete <\/i>a circa 30 miglia dalla costa libica. Non ci sono state vittime, ma l\u2019incidente ha riaperto le polemiche sui rapporti italo-libici e sulla stipulazione del Trattato del 2008 di amicizia, partenariato e cooperazione, nonch\u00e9 sul contenuto dei tre protocolli (due del 2007 ed uno del 2009) che dettano intese per il contenimento dell\u2019immigrazione illegale e con cui l\u2019Italia ha ceduto alla Libia un certo numero di motovedette, fornendo anche assistenza tecnica per la loro gestione.<\/p>\n<p>La motovedetta che ha aperto il fuoco contro l\u2019<i>Ariete <\/i>era una di quelle cedute dall\u2019Italia; a bordo si trovavano alcuni militari della nostra Guardia di Finanza, che ovviamente sono solo stati spettatori dell\u2019operazione e addirittura sono stati inviati sottocoperta dal comandante libico della vedetta.<\/p>\n<p><b>Grande confusione<\/b><br \/>Il ministro degli esteri Franco Frattini ha affermato che l\u2019<i>Ariete <\/i>stava pescando illegalmente, con ci\u00f2 effettuando un riconoscimento implicito della legittimit\u00e0 della zona di pesca libica. A caldo sono state poi fatte talune dichiarazioni, che probabilmente andavano pi\u00f9 meditate. Il ministro dell\u2019interno Roberto Maroni ha detto che forse il peschereccio era stato scambiato per una barca di emigranti illegali, come se in questo caso fosse legittimo aprire il fuoco; taluni politici dell\u2019opposizione (ma anche della maggioranza) hanno addirittura invocato l\u2019embargo nei confronti della Libia e la rinegoziazione del Trattato del 2008! <\/p>\n<p>Una grande confusione, aggravata, nella stampa quotidiana, dall\u2019ignoranza dei termini della controversia, ammesso che di controversia si possa parlare tra i due paesi, in materia di pesca. Un chiarimento sotto il profilo giuridico \u00e8 venuto dalle dichiarazioni del sottosegretario agli esteri Stefania Craxi di fronte alle Commissioni esteri riunite di Camera e Senato il 16 settembre. Da parte libica si \u00e8 voluto subito chiudere l\u2019incidente, con le scuse all\u2019Italia e il defenestramento del comandante della motovedetta. I nodi per\u00f2 restano.<\/p>\n<p>Qui intendiamo prendere in considerazione la sola questione della pesca, rimandando a un successivo commento il problema delle misure contro battelli dediti all\u2019immigrazione illegale.<\/p>\n<p><b>Rivendicazioni libiche<\/b><br \/>La confusione che viene di solito fatta nella stampa tra acque territoriali e zona di pesca non aiuta a risolvere la questione. La Libia ha un mare territoriale di 12 miglia, pretesa conforme al diritto internazionale del mare. Le 12 miglia possono essere calcolate dalla linea di costa oppure dalla linea retta che chiude idealmente i punti pi\u00f9 sporgenti della costa o l\u2019imboccatura delle baie, che corrispondano a certi requisiti geometrici (c.d. test del semicerchio), a patto che questa non sia superiore alle 24 miglia. Si fa eccezione per le \u201cbaie storiche\u201d, che possono essere chiuse, quantunque la loro apertura sia superiore.<\/p>\n<p>A partire dal 1973, la Libia rivendica il Golfo della Sirte, che ha un\u2019apertura di  oltre 307 miglia marine, come  baia storica, e quindi le 12 miglia di mare territoriale sono calcolate dalla linea di chiusura del Golfo. Le acque all\u2019interno del Golfo sono \u201cacque interne\u201d in tutto e per tutto assoggettate al diritto di sovranit\u00e0 territoriale della Libia. Anche le acque territoriali sono oggetto del diritto di sovranit\u00e0 territoriale dello Stato costiero, ma, a differenza di quelle interne, sono soggette al diritto di passaggio inoffensivo delle navi dei terzi stati.<\/p>\n<p>Nel 2005 la Libia ha istituito una zona di pesca di 62 miglia, calcolata a partire dalla linea di base che chiude la Sirte. La chiusura \u00e8 avvenuta con atto unilaterale, ma ci\u00f2 \u00e8 conforme al diritto del mare ed \u00e8 da ricordare che anche la Spagna ha fatto altrettanto quando nel 1997 ha istituito una zona di protezione della pesca. Le acque giacenti nella zona di pesca, che si estendono oltre le 12 miglia dalla linea di base, non sono mare territoriale, ma acque internazionali, dove lo Stato costiero ha per\u00f2 diritti sovrani per lo sfruttamento delle risorse biologiche. In altri termini, i terzi per pescare devono ottenere il consenso dello Stato costiero, che normalmente avviene a titolo oneroso (mediante licenza).<\/p>\n<p>La zona di pesca libica, anche se calcolata dalla linea di costa della Sirte e non dalla linea di chiusura, resta comunque al di sotto della mediana con l\u2019Italia; \u00e8 quindi difficile contestarne la legittimit\u00e0 (al massimo si pu\u00f2 lamentare che la proclamazione sia avvenuta senza adeguata consultazione dell\u2019Italia). Occorre per\u00f2, nelle sedi appropriate, contestare la rivendicazione libica della Sirte come baia storica. Ci\u00f2 \u00e8 gi\u00e0 stato fatto, ma la protesta deve essere ripetuta per evitare acquiescenza. L\u2019incidente dell\u2019<i>Ariete <\/i>poteva essere un\u2019occasione. \u00c8 stata perduta.<\/p>\n<p><b>Uso della forza<\/b><br \/>Le proteste libiche per i pescherecci italiani in zona di pesca libica non sono nuove, tanto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva diramato una circolare il 26 gennaio 2009 in cui si invitavano i nostri pescherecci a non avventurarsi nella zona di pesca del vicino.<\/p>\n<p>Un altro problema riguarda l\u2019uso delle armi per far rispettare la zona di pesca. \u00c8 legittimo? Il diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, attribuisce allo stato costiero un potere di polizia in materia di pesca, comprensivo dell\u2019abbordaggio e il fermo della nave sospetta. L\u2019uso della forza non \u00e8 escluso, ma questo deve essere conforme alla superiore esigenza di salvaguardare la vita umana. Come abbiamo gi\u00e0 scritto altrove, le attivit\u00e0 consentite possono comportare manovre cinematiche, di interposizione, colpo di avvertimento, fuoco scursorato (cio\u00e8 volto a non centrare l\u2019obiettivo) a proravia fino ad arrivare al fuoco disabilitante contro il timone o il motore allo scopo di costringere il battello a fermarsi. L\u2019inseguimento, come sembra sia avvenuto nel caso dell\u2019<i>Ariete<\/i>, \u00e8 ammissibile e pu\u00f2 continuare anche in acque internazionali oltre la zona di pesca, ma deve arrestarsi quando l\u2019inseguito entri nelle acque territoriali altrui.<\/p>\n<p><b>Il ruolo dell\u2019Ue<\/b><br \/>Come risolvere la questione? Gli accordi di pesca sono di competenza dell\u2019Unione europea ed \u00e8 in corso di negoziazione un accordo quadro tra Ue e Libia, che dovrebbe avere per oggetto anche la pesca. L\u2019Italia dovrebbe agire in sede europea per ottenere nel futuro accordo il riconoscimento dei suoi \u201cdiritti preferenziali di pesca\u201d nella zona libica, poich\u00e9 i nostri pescatori sono attivi nell\u2019area da un cospicuo numero di anni, se non da tempo immemorabile. Anche Malta rivendica diritti preferenziali e questo ci mette in competizione.<\/p>\n<p>Da tenere in mente che l\u2019Ue \u00e8 competente per il contenuto dell\u2019accordo di pesca, ma non per la delimitazione dei confini marittimi, che resta nei poteri degli Stati membri. Spetta quindi all\u2019Italia, e ad altri stati, come Malta, negoziare ad es. la delimitazione della piattaforma continentale non ancora definita e il limite esterno delle aree marine, quali zona di pesca o zona economica esclusiva, qualora si dovesse arrivare a una delimitazione poich\u00e9 le rispettive zone si accavallano. \u00c8 bene giungere ad una regolamentazione definitiva anche perch\u00e9 l\u2019Italia, pur non avendo ancora proclamato una zona economica esclusiva, ha previsto l\u2019istituzione di \u201czone di protezione ecologica\u201d oltre il limite esterno del mare territoriale, la cui concreta attuazione attende l\u2019adozione dei relativi decreti.<\/p>\n<p> <b>Risorse ittiche<\/b><br \/>In secondo luogo il Trattato del 2008 offre spazi per la cooperazione anche in materia di sfruttamento delle risorse ittiche, impegnando le parti a concludere un\u2019intesa tecnica per la cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura. Dovrebbero essere favorite intese analoghe tra i competenti enti dei due paesi e la costituzione di societ\u00e0 miste. Il quadro apre la strada alla conclusione di intese ed accordi con la Regione Sicilia che, con Mazara del Vallo, \u00e8 particolarmente interessata al settore. Un Memorandum d\u2019intesa \u00e8 stato concluso tra l\u2019allora ministro delle politiche agricole Luca Zaia e la controparte libica. Ma alle buone intenzioni ora debbono seguire i fatti, come reclama Federpesca.<\/p>\n<p>In terzo luogo  occorre un\u2019adeguata iniziativa per scongiurare il depauperamento delle risorse ittiche nel Mediterraneo, e il discorso vale in particolare per il tonno rosso. Alla Conferenza di Doha del marzo 2010 non \u00e8 passata la proposta di inserire il tonno rosso tra le specie da proteggere in virt\u00f9 della Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Cites), di cui la Libia fa parte, e lo sfruttamento di tale specie nella zona di pesca libica sta diventando preoccupante a causa delle numerose licenze rilasciate dalla Nafco (Nour-Al Haiat Fishing Co.) ad imprese europee e giapponesi, incluse talune italiane. \u00c8 quindi imprescindibile uno sfruttamento ottimale delle risorse in cooperazione con le organizzazioni internazionali rilevanti, quali l\u2019Icaat (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), che \u00e8 competente anche per il Mediterraneo, e con la Commissione generale della pesca nel Mediterraneo.<\/p>\n<p><b>Premere sulla Libia<\/b><br \/>Un ultimo punto, ma non il meno importante: \u00e8 diventato imprescindibile che la Libia ratifichi la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La Convenzione offre un quadro di riferimento per tutte le attivit\u00e0 marittime, incluse lo sfruttamento e la conservazione delle risorse ittiche. Inoltre la Convenzione ha stabilito una normativa precisa in caso di cattura di navi nella Zona economica esclusiva (applicabile anche alle zone di pesca), a salvaguardia non solo dei legittimi interessi dello stato costiero, ma anche di quelli degli equipaggi. Riteniamo quindi improcrastinabile che l\u2019Italia svolga un\u2019intensa azione diplomatica per convincere la Libia a ratificare nel pi\u00f9 breve tempo possibile la Convenzione del 1982.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href= \" https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1540\" target= \"blank\"><b><u> L\u2019agenda italo-libica dopo la visita di Gheddafi<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1066\" target= \"blank\"><b><u>Luci e ombre del Trattato tra Italia e Libia<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 13 settembre scorso una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro il peschereccio italiano Ariete a circa 30 miglia dalla costa libica. Non ci sono state vittime, ma l\u2019incidente ha riaperto le polemiche sui rapporti italo-libici e sulla stipulazione del Trattato del 2008 di amicizia, partenariato e cooperazione, nonch\u00e9 sul contenuto dei tre protocolli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[84,96,128,129],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15570"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15570"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15570\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63251,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15570\/revisions\/63251"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}