{"id":1580,"date":"2006-07-14T00:00:00","date_gmt":"2006-07-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-referendum-sulla-riforma-costituzionale-e-la-posizione-internazionale-dellitalia\/"},"modified":"2017-11-03T15:43:24","modified_gmt":"2017-11-03T14:43:24","slug":"il-referendum-sulla-riforma-costituzionale-e-la-posizione-internazionale-dellitalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2006\/07\/il-referendum-sulla-riforma-costituzionale-e-la-posizione-internazionale-dellitalia\/","title":{"rendered":"Il referendum sulla riforma costituzionale e la posizione internazionale dell\u2019Italia"},"content":{"rendered":"<p>Il referendum svoltosi lo scorso 25-26 giugno per l\u2019approvazione della legge costituzionale di riforma della II Parte della Costituzione ha avuto esiti sorprendenti sia per l\u2019alta partecipazione (il 52,1% del corpo elettorale), sia per la percentuale raggiunta dai no (il 61,3% dei votanti). Ma quali novit\u00e0 introduceva la legge dal punto di vista della posizione internazionale dell\u2019Italia, e quali effetti avrebbe avuto su di essa? Dobbiamo rimpiangere, sempre da quel punto di vista, che non sia passata, o possiamo ora sperare che si ponga mano a questioni che la legge aveva lasciato irrisolte?<\/p>\n<p>La prima risposta \u00e8 semplice. La legge costituzionale aveva abrogato l\u2019art. 117, primo comma, Cost., come modificato con l.cost. n. 3 del 2001 (\u201cLa potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u201d), eliminando la locuzione \u201ce dagli obblighi internazionali\u201d. Si sarebbe cos\u00ec tornati al testo vigente prima del 2001, in base a cui, nell\u2019interpretazione prevalente, solo le consuetudini e non anche i trattati internazionali prevalgono sulle leggi nazionali. <\/p>\n<p>Le ragioni \u2018tecniche\u2019 della scelta sono ignote. Si pu\u00f2 solo ricordare che nel 2003, in occasione di rogatorie alla Svizzera su vicende penali in cui erano implicati membri del governo in carica, i giudici si erano richiamati al trattato stipulato con la Confederazione Elvetica come fonte prevalente sulla legge ordinaria proprio in base al nuovo testo dell\u2019art. 117 Cost. L\u2019accostamento sar\u00e0 pure malizioso. Purtroppo, per\u00f2, \u00e8 anche il solo elemento a disposizione per spiegare l\u2019eliminazione degli \u201cobblighi internazionali\u201d. Oltretutto, pochi mesi prima della presentazione del d.d.l. costituzionale in Parlamento, la l.n. 131 del 2003 di attuazione del nuovo Titolo V (c.d. legge La Loggia), aveva compreso il rispetto dei trattati fra gli obblighi internazionali posti alla legge statale,  con una opzione a mio giudizio non necessitata.<\/p>\n<p><b>Ambiziosa riorganizzazione<\/b><br \/>Al di fuori di questo (importantissimo) punto, la riforma non prevedeva nulla sulla posizione internazionale dell\u2019Italia. Rimane da vedere se una cos\u00ec ambiziosa riorganizzazione degli organi centrali e dei rapporti centro-periferia ci avrebbe indirettamente giovato sul piano dei rapporti  internazionali ed europei, dove la capacit\u00e0 competitiva di ogni Stato \u00e8 sempre pi\u00f9 legata all\u2019efficienza dei processi decisionali interni.<\/p>\n<p>In sede centrale, gli autori della riforma vedevano nella concentrazione del potere di scioglimento nelle mani del Primo Ministro uno strumento di garanzia di stabilit\u00e0 del Governo in corso di legislatura. Solo che, nel frattempo, la legge elettorale varata alla fine del 2005 aveva esaltato il (gi\u00e0 precedentemente elevato) potere di ricatto dei partiti pi\u00f9 piccoli delle coalizioni. Da questo punto di vista, la riforma sanzionava una forma di \u201ccontro-ricatto\u201d del Primo Ministro sulla sua maggioranza. Cose mai viste (il premierato assoluto con la proporzionale e un premio di maggioranza operante solo alla Camera) in Europa e nel mondo, con quali conseguenze sulla stabilit\u00e0 di governo e sull\u2019efficienza del sistema \u00e8 molto difficile dire. <\/p>\n<p>Nei rapporti centro-periferia, poi, la riforma insisteva molto sulle competenze \u201cesclusive\u201d delle Regioni, contrapponendole a quelle statali, e senza trovare congegni di raccordo in sede centrale nel sedicente \u201cSenato federale\u201d, che continuava a essere eletto a suffragio universale. La riforma avrebbe innescato conflitti Stato\/Regioni tali da far impallidire quelli provocati dal tanto vituperato Titolo V, e ne avrebbe creati per la prima volta altri sulle rispettive competenze di Camera e Senato. <\/p>\n<p>Gli obiettivi dichiarati della \u2018modernizzazione\u2019 e della \u2018semplificazione\u2019 erano insomma contraddetti in ogni punto della \u2018Grande Riforma\u2019.  Non ne avevamo bisogno nemmeno dal punto di vista dell\u2019efficienza del sistema, per non dire dell\u2019impoverimento delle garanzie democratiche. Ed \u00e8  questo, non l\u2019attentato alla intangibilit\u00e0 della Costituzione del \u201948, che spiega la contrariet\u00e0 della stragrande maggioranza dei costituzionalisti, compresi quelli impegnati da oltre vent\u2019anni a favore di alcune buone riforme.<br<<br \/>Ora, anche per garantire un decente funzionamento dei rapporti Unione europea-Stato-Regioni, servirebbero riforme mirate, a partire da un Senato effettivamente rappresentativo delle autonomie territoriali; e occorrerebbe invertire l\u2019ordine degli interventi sul sistema istituzionale nazionale, partendo dalla riforma elettorale per ragionare solo in seguito di revisioni della Costituzione. Si apre un\u2019altra pagina che, sperabilmente, metta questa volta a frutto gli apprendimenti della precedente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il referendum svoltosi lo scorso 25-26 giugno per l\u2019approvazione della legge costituzionale di riforma della II Parte della Costituzione ha avuto esiti sorprendenti sia per l\u2019alta partecipazione (il 52,1% del corpo elettorale), sia per la percentuale raggiunta dai no (il 61,3% dei votanti). 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