{"id":15940,"date":"2010-11-15T00:00:00","date_gmt":"2010-11-14T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/lo-scontro-sui-respingimenti-e-il-trattato-italia-libia\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:30","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:30","slug":"lo-scontro-sui-respingimenti-e-il-trattato-italia-libia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2010\/11\/lo-scontro-sui-respingimenti-e-il-trattato-italia-libia\/","title":{"rendered":"Lo scontro sui respingimenti e il trattato Italia-Libia"},"content":{"rendered":"<p>Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 2008, entrato in vigore nel 2009, non ha vita facile. \u00c8 ritornata in ballo la questione dei respingimenti in mare dei migranti e la loro consegna alla Libia, dove, secondo le organizzazioni umanitarie, non godrebbero di un trattamento conforme agli standard internazionali sui diritti umani. La settimana scorsa (9 novembre) sono state votate alla Camera tre mozioni di indirizzo al governo, di contenuto tutto sommato tecnico, ma che hanno assunto un notevole significato politico essendosi intrecciate con la crisi attualmente in corso. Qui ci concentriamo sui nodi della questione migratoria, lasciando da parte le ricadute di politica interna.<\/p>\n<p><b>Legalit\u00e0 e diritti umani<\/b><br \/>In primo luogo l\u2019oggetto delle mozioni di indirizzo. Qualora esse siano volte alla revisione del Trattato del 2008, come \u00e8 detto nell\u2019intitolazione del documento della Camera che le raccoglie, si rischia di affossare il Trattato, faticosamente negoziato nel corso degli anni sia da questa sia dalla precedente maggioranza. Il Trattato prevede una clausola relativa agli emendamenti, che debbono essere negoziati di comune accordo, ma, a nostro parere, la via maestra da seguire \u00e8 quella di attuare le disposizioni che fanno riferimento alla legalit\u00e0 internazionale, alle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute (art. 1) e soprattutto al rispetto dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali, inclusa la Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo, che \u00e8 espressamente richiamata (art. 6).<\/p>\n<p>Il Trattato prevede anche un Comitato di partenariato e consultazione politica, nel cui ambito appianare eventuali controversie. Una maggiore trasparenza sul funzionamento di questo organo e sulle iniziative intraprese sarebbe auspicabile. Qualora si volessero dettare nuove regole, lo strumento pi\u00f9 opportuno sarebbe la conclusione di un Protocollo, non la revisione del Trattato, che evoca un contrasto di fondo tra le due parti, attualmente inesistente.<\/p>\n<p>Il capitolo cooperazione contro l\u2019emigrazione illegale \u00e8 disciplinato, \u00e8 bene ricordarlo, dall\u2019art. 19 del Trattato, che prevede la lotta all\u2019immigrazione clandestina, in conformit\u00e0 ai Protocolli del 2007, cio\u00e8 l\u2019immigrazione in partenza dalle coste libiche verso l\u2019Italia, e un sistema di controllo alle frontiere terrestri libiche, da attuare con l\u2019aiuto del governo italiano e l\u2019Unione europea. L\u2019art. 19 prevede anche la collaborazione per la definizione di iniziative sia bilaterali sia in ambito regionale per prevenire il fenomeno dell\u2019immigrazione clandestina nei paesi di origine dei flussi migratori. Questa clausola apre lo spiraglio per ulteriori intese e anche per la stipulazione di un Protocollo.<\/p>\n<p><b>Nodi da sciogliere<\/b><br \/>I punti dolenti sono tre: respingimento in mare, pattugliamento congiunto, trattamento dei migranti respinti in Libia.<\/p>\n<p>(a) Il respingimento in mare attuato dalle autorit\u00e0 italiane sarebbe contrario sia alla nostra Costituzione sia alla Convenzione del 1951 sui rifugiati non appena i migranti sono imbarcati su una nave italiana, qualora non si provveda a verificare se tra loro vi siano persone aventi diritto a chiedere asilo. Ma sul punto le opinioni divergono. Non tutti gli esperti considerano la nave italiana in acque internazionali equiparabile a territorio italiano ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 10, 3\u00b0 comma Cost., che concede il diritto di asilo. Inoltre non tutti gli internazionalisti considerano applicabile la Convenzione del 1951, che obbliga a non respingere il richiedente asilo ad un paese dove corra il pericolo di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante, ai respingimenti in alto mare. \u00c8 invece sicuramente applicabile la Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, essendo la nave da guerra italiana organo dello stato, con la conseguenza che il respingimento del migrante verso un paese, dove possa correre il pericolo di essere sottoposto a trattamento inumano, \u00e8 vietato. Taluni ricorsi sono stati presentati alla Corte di Strasburgo e se ne attende l\u2019esito.<\/p>\n<p>(b) Il pattugliamento congiunto, con equipaggi misti italo-libici, previsti dai due Protocolli del 2007 e soprattutto da quello del 2009, espongono l\u2019Italia a violazioni del diritto internazionale, qualora non siano fissate precise regole d\u2019ingaggio. L\u2019incidente occorso al peschereccio italiano <i>Ariete<\/i> il 12 settembre scorso ne costituisce prova incontrovertibile.<\/p>\n<p>(c) Pi\u00f9 delicata la questione del trattamento dei diritti umani in Libia. Nell\u2019emendamento Mecacci, adottato alla Camera nella seduta del 9 novembre con il parere contrario del governo, si chiede che la Libia ratifichi la Convenzione Onu dei rifugiati e la riapertura a Tripoli dell\u2019Ufficio dell\u2019Alto commissario per i rifugiati dell\u2019Onu (Unhcr) come premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia. La Libia \u00e8 parte della Convenzione africana sui rifugiati del 1969, che contiene disposizioni molto avanzate. Sennonch\u00e9 l\u2019Italia non ha titolo formale per chiederne il rispetto, come accadrebbe invece per la Convenzione del 1951, qualora ratificata dalla Libia. Occorre comunque ricordare che le convenzioni non debbono essere solo ratificate, ma anche concretamente attuate. La rimessa in attivit\u00e0 dell\u2019Ufficio dell\u2019Unhcr sarebbe un atto concreto immediatamente verificabile.<\/p>\n<p><b>Ue e Onu<\/b><br \/>Alla  situazione finora illustrata occorre aggiungere altri due elementi di novit\u00e0: il documento sottoscritto dalla Commissione europea il 5 ottobre 2010 e l\u2019esame sulla situazione dei diritti umani in Libia effettuato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>(a) L\u2019intesa raggiunta a Tripoli, il cui contenuto dovr\u00e0  essere trasfuso nell\u2019Accordo quadro in corso di negoziazione tra l\u2019Ue e la Libia, prevede l\u2019apertura di un ufficio dell\u2019Ue entro la fine dell\u2019anno a Tripoli nonch\u00e9, in materia di protezione internazionale dei rifugiati, l\u2019adozione di una legislazione interna di esecuzione della Convenzione africana del 1969 sui rifugiati, congiuntamente ad un aiuto a stabilire un idoneo sistema di protezione dei rifugiati. E\u2019 inoltre previsto un aiuto per riammettere nei paesi europei coloro che abbiano titolo per godere del diritto di asilo.<\/p>\n<p>(b) L\u2019intesa raggiunta con la Commissione non prevede una richiesta a Tripoli a ratificare la Convenzione sui rifugiati del 1951. Tale richiesta \u00e8 stata avanzata nel corso della procedura periodica di riesame (<i>Universal Periodical Review<\/i>) che si \u00e8 conclusa venerd\u00ec 12 novembre presso il Consiglio dei diritti umani a Ginevra. In tale ambito ogni stato membro del Consiglio viene periodicamente sottoposto ad esame in relazione alla sua politica in materia dei diritti umani. La Libia ha presentato un documento molto ottimistico sullo stato della sua legislazione interna, senza peraltro affrontare espressamente il problema dell\u2019immigrazione illegale. Critiche sono venute soprattutto dai paesi occidentali, membri del Consiglio (l\u2019Italia al momento non lo \u00e8 pi\u00f9, ma ha presentato un documento cui dovrebbe essere data opportuna divulgazione). La Libia ha accettato la raccomandazione di esaminare la possibilit\u00e0 di divenir parte della Convenzione del 1951, ma non quella di ratificare il Protocollo aggiuntivo del 1967, che prevede un monitoraggio delle Nazioni Unite e la inammissibilit\u00e0 di ogni riserva geografica verso il paese di provenienza dei rifugiati. Non ha accettato neppure la raccomandazione, avanzata dagli Stati Uniti, di formalizzare la presenza dell\u2019Unhcr a Tripoli.<\/p>\n<p>In conclusione, i rapporti con Tripoli, come abbiamo pi\u00f9 volte sottolineato in passato, continuano a presentare luci ed ombre. Tuttavia il radicalismo non paga, neppure in una materia tanto delicata quale quella dei diritti umani e dei rifugiati. Meglio agire attraverso gli spiragli aperti dal Trattato del 2008 e in sede Ue, nonch\u00e9 nel quadro delle organizzazioni internazionali universali, come le Nazioni Unite, per persuadere la Libia ad accettare gli standard internazionali e ad avere di conseguenza un comportamento coerente. Tenendo presente, peraltro, che l\u2019obbligo di proteggere i diritti umani \u00e8 per l\u2019Italia un dovere ben definito e non derogabile, cui non si pu\u00f2 sottrarre. <\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href='https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1557' target='_blank'><b><u> Quattro mosse per un\u2019intesa con Gheddafi<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>B. Nascimbene: <a href='https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1244' target='_blank'><b><u> I respingimenti e i rapporti Italia-Ue <\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 2008, entrato in vigore nel 2009, non ha vita facile. \u00c8 ritornata in ballo la questione dei respingimenti in mare dei migranti e la loro consegna alla Libia, dove, secondo le organizzazioni umanitarie, non godrebbero di un trattamento conforme agli standard internazionali sui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[84,91,128,125,129],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15940"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63250,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15940\/revisions\/63250"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}