{"id":16380,"date":"2011-01-10T00:00:00","date_gmt":"2011-01-09T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-caso-battisti-e-il-ricorso-alla-corte-internazionale-di-giustizia\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:19","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:19","slug":"il-caso-battisti-e-il-ricorso-alla-corte-internazionale-di-giustizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/01\/il-caso-battisti-e-il-ricorso-alla-corte-internazionale-di-giustizia\/","title":{"rendered":"Il caso Battisti e il ricorso alla Corte internazionale di giustizia"},"content":{"rendered":"<p><font size=\"1\"><i> In occasione della sentenza del tribunale supremo brasiliano che ha negato l&#8217;estradizione di Cesare Battisti, riproponiamo questo articolo di Natalino Ronzitti<\/font><\/i>.<br \/>Il caso Battisti tiene ancora banco sulla stampa quotidiana e non poteva essere altrimenti, dopo l\u2019intervento del Presidente della Repubblica a Ravenna e l\u2019intervista rilasciata dal Ministro Frattini a Repubblica. Probabilmente il caso non \u00e8 stato rappresentato con la dovuta efficacia alle autorit\u00e0 brasiliane o queste, come sembra pi\u00f9 plausibile, non hanno adeguatamente soppesato le ragioni italiane. Finite le reazioni emotive, come la proposta di non ratificare l\u2019accordo di cooperazione bilaterale nel settore della difesa &#8211; che farebbe la gioia dei paesi concorrenti &#8211; o i propositi di difficile attuazione, come il boicottaggio del Brasile, la vicenda sembra prendere una strada pi\u00f9 conforme alle regole della diplomazia internazionale.<\/p>\n<p><b>Italia isolata?<\/b><br \/>Per ora l\u2019Italia si \u00e8 trovata sola e non ha avuto il sostegno dell\u2019Ue. Il portavoce della Commissione ha dichiarato che \u201cl\u2019affare\u201d \u00e8 strettamente bilaterale e non coinvolge l\u2019Ue. Egli ha per\u00f2 dimenticato che la lotta al terrorismo investe gli interessi dell\u2019intera Unione e che la cooperazione giudiziaria ha ormai raggiunto traguardi molto elevati con il mandato d\u2019arresto europeo. Quantunque, nel caso concreto, si tratti di terrorismo interno, la dimensione internazionale \u00e8 provata dalla fuga dell\u2019imputato in Brasile, dopo aver soggiornato tranquillamente in un paese dell\u2019Unione, la Francia grazie a \u201cdottrine\u201d pi\u00f9 o meno interessate e all\u2019influenza sull\u2019opinione pubblica di alcuni intellettuali, cui non sono mancati sostegni altolocati (proprio in virt\u00f9 del mandato d\u2019arresto, la Francia ora non pu\u00f2 pi\u00f9 essere rifugio di terroristi).<\/p>\n<p>Qual \u00e8 la via proposta per l\u2019estradizione dell\u2019ex terrorista Cesare Battisti in Italia? Intanto si attende una nuova decisione del Tribunale supremo brasiliano, che dovr\u00e0 decidere sulla sua scarcerazione. Non dimenticando, per\u00f2, che la decisione finale dell\u2019estradizione \u00e8 di regola un atto dell\u2019esecutivo (quindi del Presidente del Brasile), bench\u00e9 in questo caso non discrezionale, esistendo un trattato ad hoc tra i due stati.<\/p>\n<p>Il Trattato di estradizione Italia-Brasile, concluso nel 1989 ed entrato in vigore nel 1993, obbliga ad estradare coloro che siano stati condannati a una pena superiore ad un anno. L\u2019estradizione pu\u00f2 essere rifiutata se la parte richiesta considera il fatto per il quale l\u2019estradizione \u00e8 domandata un reato politico.<\/p>\n<p><b>Reato politico?<\/b><br \/>Qui sta il primo ostacolo. Il giudizio sulla politicit\u00e0 del reato \u00e8 rimesso alla parte richiesta, nel caso concreto al Brasile. Ma il giudizio non pu\u00f2 essere arbitrario: i trattati devono essere interpretati in buona fede, ed  \u00e8 difficile considerare come politici i reati a carico del Battisti, che includono due omicidi commessi durante altrettante rapine. Altri ostacoli all\u2019estradizione previsti dal Trattato, come la pena di morte o la condanna in contumacia, non vengono in considerazione.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro la Corte europea dei diritti  dell\u2019uomo, cui il Battisti ha fatto ricorso, si \u00e8 pronunciata per la conformit\u00e0 del procedimento contro Battisti ai parametri dell\u2019equo processo previsto dalla Convenzione di Strasburgo.<\/p>\n<p>Il motivo per cui il presidente brasiliano Lula non ha estradato Battisti \u00e8 pi\u00f9 sottile e tutto sommato meno documentabile: riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, la cui trasgressione \u00e8 prevista come causa ostativa all\u2019estradizione. Secondo il Trattato questa non sar\u00e0 concessa \u201cse vi \u00e8 fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verr\u00e0 sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali\u201d. Sul punto non c\u2019\u00e8 da spendere molte parole, quantunque episodi di trattamento non conforme ai diritti dell\u2019uomo si possano sempre verificare. L\u2019Italia \u00e8 membro della Convenzione europea contro la tortura, che prevede un organo di controllo molto intrusivo, il  Comitato europeo contro la tortura che ha accesso illimitato ai luoghi di detenzione, senza la necessit\u00e0 di un\u2019autorizzazione preventiva. Il Comitato \u00e8 composto da esperti indipendenti e non pu\u00f2 includere il membro nazionale del paese ispezionato. Quindi le garanzie ci sono.<\/p>\n<p><b>Le mosse dell\u2019Italia<\/b><br \/>Cosa pu\u00f2 fare l\u2019Italia se dopo la pronuncia del Tribunale supremo brasiliano l\u2019estradizione non ha luogo? E\u2019 stato adombrato da pi\u00f9 parti il ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Addirittura  \u00e8 stata suggerita, da parte di una professoressa brasiliana, la richiesta di un parere, ma l\u2019intervista \u00e8 stata, con tutta evidenza, ripresa erroneamente dalla stampa quotidiana, altrimenti la giurista che l\u2019ha rilasciata non supererebbe un esame universitario di diritto internazionale! Primo perch\u00e9 gli stati non sono legittimati a chiedere un parere alla Corte (possono chiedere solo una sentenza); secondo perch\u00e9, anche se lo fossero, il parere, a differenza della sentenza, non sarebbe giuridicamente vincolante.<\/p>\n<p>Prima di poter ricorrere alla Corte internazionale di giustizia che, \u00e8 bene ricordarlo, pu\u00f2 essere investita di competenza solo con il consenso delle parti in lite, occorre seguire una procedura le cui tappe sono indicate dal Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra Italia e Brasile del 24 novembre 1954.<\/p>\n<p>Le tappe sono tre: &#8211; il tentativo di una soluzione della controversia per via diplomatica; &#8211; qualora il tentativo fallisca, le parti possono far affidamento su una procedura di conciliazione; &#8211; se anche la conciliazione non sortisce effetto, si pu\u00f2 ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.<\/p>\n<p>Quindi non si pu\u00f2 ricorrere alla Corte, se prima non sia stato esperito un tentativo di conciliazione. A supporre che la Commissione di conciliazione sia gi\u00e0 stata istituita, come prescrive il Trattato del 1954 (ma non \u00e8 detto), essa dovrebbe concludere celermente i lavori, avendo quattro mesi di tempo a disposizione, tranne che le parti si accordino per una dilazione. Dopodich\u00e8 le parti hanno tre mesi di tempo per decidere se accettare le conclusioni della Commissione, le quali, trattandosi di conciliazione, non sono obbligatorie. Tra l\u2019altro nella conciliazione le parti cercano un compromesso, nel caso concreto difficile da raggiungere a causa dell\u2019oggetto della controversia.<\/p>\n<p>Se le conclusioni della Commissione non sono accettate, \u00e8 aperto il ricorso alla Corte internazionale di giustizia, a richiesta di una delle due parti. Ma il ricorso non \u00e8 automatico: Italia e Brasile dovranno concludere un accordo che definisca l\u2019oggetto della controversia. Qualora questo non possa essere raggiunto, ciascuna parte pu\u00f2 unilateralmente ricorrere entro tre mesi alla Corte.<\/p>\n<p><b>Evitare l\u2019effetto boomerang<\/b><br \/>Come si vede, si tratta di procedure abbastanza complesse. Ma il punto essenziale \u00e8 un altro e sta nell\u2019efficacia della sentenza della Corte. La quale \u00e8 giuridicamente vincolante, ma non \u00e8 detto che si concluda con l\u2019obbligo di estradare Battisti. Infatti dal Trattato del 1954 si evince che, qualora la decisione della magistratura brasiliana o di \u201cqualsiasi altra autorit\u00e0\u201d sia in violazione del diritto internazionale (nel caso concreto il Trattato di estradizione), ma il diritto costituzionale della parte soccombente non consenta di cancellare le conseguenze della decisione presa, la parte vincitrice si dovr\u00e0 accontentare di un\u2019\u201dequa soddisfazione di altro ordine\u201d. Quindi niente obbligo di estradare Battisti, qualora l\u2019ordinamento interno brasiliano non lo consentisse, essendo stata presa una decisione definitiva e non pi\u00f9 sindacabile! Tra l\u2019altro non mancano sentenze in cui la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la semplice constatazione della violazione della norma di diritto internazionale costituiva una forma adeguata di soddisfazione per lo stato leso.<\/p>\n<p>Come si vede le cose non sono semplici: la procedura va attentamente studiata e non si pu\u00f2 fare affidamento su facili entusiasmi fondati sulla bont\u00e0 delle ragioni italiane. Altrimenti si corre il rischio di perdere la lite su questioni procedurali, come \u00e8 avvenuto con il contro-ricorso presentato dall\u2019Italia nei confronti della Germania, che ci ha convenuto dinanzi alla Corte dell\u2019Aja per violazione del diritto internazionale poich\u00e9 i nostri tribunali hanno condannato la Germania a risarcire i danni provocati dalle stragi commesse dopo l\u20198 settembre 1943. Le ragioni italiane erano, e sono, sacrosante. Ma il contro-ricorso \u00e8 stato sonoramente rigettato dalla Corte internazionale di giustizia nel 2010 per una questione di procedura.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>N. Ronzitti: <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=975\" target= \"blank\"><b><u>La Germania deve risarcire le vittime delle stragi naziste?<\/u><\/b><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In occasione della sentenza del tribunale supremo brasiliano che ha negato l&#8217;estradizione di Cesare Battisti, riproponiamo questo articolo di Natalino Ronzitti.Il caso Battisti tiene ancora banco sulla stampa quotidiana e non poteva essere altrimenti, dopo l\u2019intervento del Presidente della Repubblica a Ravenna e l\u2019intervista rilasciata dal Ministro Frattini a Repubblica. 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