{"id":17020,"date":"2011-03-22T00:00:00","date_gmt":"2011-03-21T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/embargo-navale-in-azione-la-nato\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:03","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:03","slug":"embargo-navale-in-azione-la-nato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/03\/embargo-navale-in-azione-la-nato\/","title":{"rendered":"Embargo navale, in azione la Nato"},"content":{"rendered":"<p>Era dai tempi dell\u2019embargo navale contro l\u2019Iraq del 1991 e contro la Jugoslavia del 1992 che le Nazioni Unite non decretavano tale misura contro un paese violatore della legalit\u00e0 internazionale. In tutti questi anni non si era pi\u00f9 fatto ricorso a quella che \u00e8 una classica misura coercitiva (<i>peace-enforcing<\/i>) navale applicabile in alto mare ai sensi dell\u2019articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite. <\/p>\n<p>Non la si \u00e8 adottata neanche quando &#8211; come nel caso del conflitto tra Israele e Libano del 2006 &#8211; sarebbe stata necessaria per rendere efficace l\u2019azione delle forze navali operanti sotto egida Onu &#8211; nell\u2019ambito della missione Unifil &#8211; incaricate di impedire l\u2019ingresso clandestino di armi in Libano.<\/p>\n<p>Ora il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 1973, ha  imboccato con decisione la strada dell\u2019interdizione navale del traffico d\u2019armi facente capo alla Libia, nell\u2019evidente intento di far fronte alla situazione che si creer\u00e0 in futuro, quando il conflitto passer\u00e0 dalla fase virulenta a quella di un\u2019insidiosa guerra di posizione e di destabilizzazione.<\/p>\n<p><b>Embargo delle armi <\/b><br \/>Quello che si profila, in aggiunta alle operazioni di neutralizzazione aerea per la \u201c<i>No fly zone<\/i>\u201d e alle altre misure sanzionatorie di natura penale e finanziaria previste dalla Risoluzione 1973, \u00e8 dunque un embargo del traffico di armi via mare. Vale a dire una misura selettiva che, pur non essendo un blocco navale indiscriminato di chiusura dei porti libici n\u00e9 un embargo esteso anche a forniture non militari, dovrebbe servire a tenere sotto stretto controllo i traffici marittimi del Mediterraneo e dell\u2019adiacente Mar Rosso e a impedire cos\u00ec il riarmo delle fazioni in lotta e il dilagare di minacce terroristiche.<\/p>\n<p>Il divieto di import ed export, sia diretto che indiretto, di qualsiasi tipo di armi e materiali d\u2019armamento (esclusi quelli non letali per uso umanitario o protettivo) era  stato imposto alla Libia e a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite gi\u00e0 dalla Risoluzione 1970 adottato il 26 febbraio scorso. Bench\u00e9 il bando fosse totale, la mancanza di strumenti coercitivi extraterritoriali rischiava &#8211; come nel caso dei vincoli imposti alla Corea del Nord dalla Risoluzione 1874 (2009) &#8211; di limitarne la valenza all\u2019applicazione spontanea da parte dei singoli stati. <\/p>\n<p>Le forze navali della Nato avevano perci\u00f2 cominciato dallo scorso 10 marzo ad effettuare esclusivamente un monitoraggio del traffico marittimo in prossimit\u00e0 delle coste libiche senza tuttavia esercitare poteri coercitivi: qualcosa di simile alle attivit\u00e0 condotte nel Mediterraneo orientale dalle Forze partecipanti all\u2019operazione \u201cActive Endeavour\u201d in risposta alla crisi dell\u201911 settembre. <\/p>\n<p><b>Interdizione navale <\/b><br \/>Ora sar\u00e0 invece possibile impedire la navigazione di un mercantile trasportante armi o materiali d\u2019armamento nonch\u00e9 mercenari armati diretto o proveniente dalla Libia. Le navi da guerra operanti in mare sotto l\u2019egida dell\u2019Onu potranno cos\u00ec, sulla base della Risoluzione 1973 \u201cusare tutte le misure proporzionate alle specifiche circostanze per condurre tali ispezioni\u201d (\u201c<i>to use all measures commensurate to the specific circumstances to carry out such inspections<\/i>\u201d) . <\/p>\n<p>Questo vuole dire, alla luce della prassi dei precedenti embarghi navali, che esse hanno il diritto in alto mare di: <br \/>a) visitare e ispezionare (<i>visit and search<\/i>) il carico sia delle navi battenti la propria bandiera sia delle navi mercantili con bandiera di qualsiasi Stato qualora vi siano fondati sospetti che le stesse siano coinvolte in violazione dell\u2019embargo di armi contro la Libia; <br \/>b) esercitare la forza, secondo i principi della necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0, nel caso che un mercantile opponga resistenza alla visita o cerchi di sfuggire; <br \/>c) dirottare (<i>divert<\/i>) il mercantile, qualora risulti coinvolto nel trasporto di carichi vietati, verso un porto diverso da quello in cui era previsto lo scalo.<\/p>\n<p>In alternativa a questa forma di dirottamento, nel caso in cui la visita non sia possibile in mare per avverse condizioni meteorologiche o per inaccessibilit\u00e0 del carico (si pensi al problema dei container), la nave da controllare potr\u00e0 essere instradata verso una \u201c<i>diversion area<\/i>\u201d costiera per la successiva eventuale adozione di provvedimenti di confisca del carico e di sequestro della nave, qualora questo sia previsto dalla legislazione del Paese ove l\u2019illecito \u00e8 stato accertato.<\/p>\n<p><b>Non solo Mediterraneo<\/b><br \/>La Risoluzione 1973 autorizza le attivit\u00e0 di interdizione in alto mare. Non vengono stabiliti limiti geografici, sicch\u00e9 in teoria l\u2019embargo potrebbe essere applicato in tutto il Mediterraneo, a seconda delle capacit\u00e0 delle forze navali operanti.<\/p>\n<p>Nulla impedirebbe peraltro alle stesse forze di effettuare azioni mirate anche in Mar Rosso, considerato che la Libia confina con il Sudan e che armi possono provenire dalla penisola arabica o esservi dirette. Non a caso per molti anni la Marina statunitense ha controllato l\u2019applicazione dell\u2019embargo contro l\u2019Iraq nel Golfo di Aqaba e nello stesso Mar Rosso al fine di evitare che i traffici di armi vietati dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 665 (1990) seguissero vie indirette.<\/p>\n<p><b>Ruolo della Nato<\/b><br \/>Il Consiglio Atlantico ha approvato il piano di attuazione dell\u2019embargo lo scorso 20 marzo. A breve inizier\u00e0 quindi una nuova missione navale che dovrebbe essere svolta dalla Forza Nato Snmg1 (<i>Standing Nato Marittime Group 1<\/i>) attualmente sotto  comando italiano  affidato al Contrammiraglio Gualtiero Mattesi imbarcato su Nave \u201cEtna\u201d. L\u2019operazione &#8211; il cui termine non \u00e8 al momento prevedibile &#8211; richieder\u00e0 comunque uno stretto coordinamento con eventuali analoghe operazioni condotte unilateralmente da altri Stati secondo quanto espressamente stabilito dalla Risoluzione 1973.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo primario sar\u00e0 come ovvio quello dell\u2019interdizione del traffico di armi. Ma \u00e8 senz\u2019altro ipotizzabile che il controllo stringente del traffico marittimo determini il blocco di tutte quelle attivit\u00e0 illegali che si svolgono via mare. Il loro contrasto, soprattutto per quanto riguarda il terrorismo e le minacce alla sicurezza energetica, \u00e8 peraltro divenuto un compito istituzionale delle forze Nato dopo il Vertice di Lisbona dello scorso anno.<\/p>\n<p>L\u2019embargo navale contro la Libia va quindi inquadrato in un ambito pi\u00f9 vasto, come strumento per la stabilizzazione del Mar Mediterraneo mirante ad evitare che l\u2019onda d\u2019urto della crisi del Nord Africa si propaghi senza incontrare ostacoli verso la sponda europea.<\/p>\n<p> .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Era dai tempi dell\u2019embargo navale contro l\u2019Iraq del 1991 e contro la Jugoslavia del 1992 che le Nazioni Unite non decretavano tale misura contro un paese violatore della legalit\u00e0 internazionale. 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