{"id":17050,"date":"2011-03-24T00:00:00","date_gmt":"2011-03-23T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi\/"},"modified":"2017-11-03T15:34:02","modified_gmt":"2017-11-03T14:34:02","slug":"crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/03\/crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi\/","title":{"rendered":"Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza del 18 marzo 2011 nel caso <i>Lautsi c. Italia<\/i> la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha rovesciato, a maggioranza di 15 voti contro 2, la sentenza di prima istanza che, presa da una Camera all\u2019unanimit\u00e0, aveva ritenuto contraria all\u2019art. 2 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, in combinazione con l\u2019art. 9 della Convenzione, l\u2019esposizione del Crocifisso nelle scuole pubbliche italiane. L\u2019art. 2 del Protocollo tutela il diritto dei genitori a che venga assicurato ai propri figli un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche; l\u2019art. 9 sancisce la libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione.<\/p>\n<p><b>La prima sentenza e i precedenti<\/b><br \/>La sentenza di prima istanza aveva suscitato aspre critiche negli ambienti cattolici italiani ed anche in qualche altro Paese in cui la religione cattolica \u00e8 preponderante. Innanzi alla Grande Camera otto governi, sui quarantasette sottoposti alla giurisdizione della Corte, sono stati spinti ad intervenire a sostegno del ricorso presentato dal governo italiano. \u00c8 chiaro che a tutto questo dissenso, che poco ha avuto a che fare con i termini <i>giuridici <\/i>della questione, la sentenza della Grande Camera ha ora dato fiato. <\/p>\n<p>Forse anche un laico, e particolarmente un laico che voglia essere moderato, pu\u00f2 essere portato a considerare che la presenza del Crocifisso nelle scuole italiane sia del tutto tollerabile; ci\u00f2 ove si consideri che ben altri, e pesanti, tributi il nostro Stato paga non al Cristianesimo ma alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. A prescindere dal dibattito ideologico, si vuole qui trattare soltanto degli argomenti giuridici utilizzati dalla Corte. E, francamente, dal punto di vista giuridico la sentenza \u00e8 criticabile.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da dire anzitutto che la Corte, da un lato, ammette che la tutela prevista dagli art. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione riguardi non solo i programmi di insegnamento, ma anche l\u2019organizzazione dell\u2019<i>ambiente<\/i> scolastico ivi compresi i simboli religiosi (v. par. 63-66), mentre dall\u2019altro si discosta sostanzialmente dal pi\u00f9 calzante dei precedenti in materia. <\/p>\n<p>Ci riferiamo alla decisione del 15 febbraio 2001 nel caso <i>Dahlab c. Svizzera<\/i>, alla quale si era rifatta la sentenza di prima istanza.  Nel caso <i>Dahlab <\/i>la Corte, in coerenza con una giurisprudenza sempre tesa alla difesa della <i>neutralit\u00e0 <\/i>dello Stato in materia religiosa, aveva ritenuto che fosse legittima l\u2019interdizione fatta ad una insegnante di indossare un <i>foulard<\/i> islamico in classe, interdizione motivata dalla necessit\u00e0 di preservare il sentimento religioso degli allievi.<\/p>\n<p><b>Argomenti poco convincenti<\/b><br \/>A nostro avviso, gli argomenti che la Corte usa per discostarsi da questo precedente (nei par. 73-74) sono molto deboli. Il primo si fonda sull\u2019et\u00e0 degli allievi, avendo la sentenza <i>Dahlab <\/i>sottolineato che, trattandosi nella specie di scolari tra 4 e 8 anni, essi erano pi\u00f9 facilmente influenzabili. In realt\u00e0 i figli dei ricorrenti avevano nel nostro caso rispettivamente 8 e 12 anni all\u2019epoca dei fatti, e non si capisce perch\u00e9 essi, ed i loro compagni, non fossero altrettanto influenzabili. <\/p>\n<p>Il secondo argomento \u00e8 ancor meno comprensibile in quanto fa leva sulla circostanza che la presenza del Crocifisso non \u00e8 associato in Italia ad un insegnamento obbligatorio, aprendo l\u2019Italia parallelamente un spazio nelle scuole ad altre religioni. Non ci risulta, in verit\u00e0, che la Svizzera si comporti in misura meno neutrale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, il principale argomento al quale la Corte fa ricorso per arrivare ad assolvere lo Stato italiano \u00e8 quello fondato sulla nozione del \u201cmargine di apprezzamento\u201d, nozione secondo cui in determinate materie occorrerebbe riconoscere una certa discrezionalit\u00e0 allo Stato, sempre che peraltro l\u2019esercizio di tale potere non oltrepassi il limite oltre il quale la Convenzione deve ritenersi violata. <\/p>\n<p>Nella specie il margine di apprezzamento viene essenzialmente utilizzato dalla Corte in ragione della mancanza di un consenso tra gli Stati europei sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche (v. par. 68-70). Per quanto poi riguarda il limite invalicabile e, secondo la Corte, non valicato nel caso in esame, esso sarebbe costituito dalla circostanza che l\u2019esercizio del potere discrezionale in materia religiosa non si risolva in \u201cuna forma di indottrinamento\u201d (v. par. 69). <\/p>\n<p>Sul primo punto, come si ricava da una rassegna contenuta nella parte <i>in fatto <\/i>della stessa sentenza, c\u2019\u00e8 da rilevare che, sui quarantasette Stati sottoposti alla giurisdizione della Corte, i simboli religiosi nelle scuole pubbliche sono espressamente previsti solo in tre Stati, l\u2019Italia, l\u2019Austria e la Polonia; in altri, come la Svizzera, la Spagna e la Germania, i Tribunali supremi ne hanno imposto l\u2019eliminazione; in altri ancora come la Grecia, l\u2019Irlanda, Malta, San Marino e la Romania, essi sono tollerati. Come mette in rilievo il giudice svizzero Malinverni nella sua opinione dissidente, \u00e8 davvero difficile giustificare l\u2019utilizzo del margine di apprezzamento in una situazione del genere. <\/p>\n<p>Quanto al limite invalicabile, ci sembra che dire che esso sia costituito dall\u2019evitare una qualsiasi forma di indottrinamento equivalga ad eliminarlo <i>sic et simpliciter <\/i>in un caso in cui \u00e8 in gioco l\u2019esposizione di un simbolo religioso ed altres\u00ec a negare quanto la Corte stessa ammette &#8211; lo si \u00e8 visto sopra &#8211; circa il riferimento dell\u2019art. 2 del Protocollo non solo all\u2019insegnamento ma anche all\u2019ambiente scolastico.<\/p>\n<p>\tPer concludere, si ha l\u2019impressione che in questa sentenza la Corte abbia prima deciso quale soluzione dare alla questione sottopostale e poi trovato la motivazione. La cosa non \u00e8 nuova nel panorama della giurisprudenza sia internazionale che interna.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza del 18 marzo 2011 nel caso Lautsi c. 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