{"id":17200,"date":"2011-04-07T00:00:00","date_gmt":"2011-04-06T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/impunita-per-gheddafi\/"},"modified":"2017-11-03T15:32:27","modified_gmt":"2017-11-03T14:32:27","slug":"impunita-per-gheddafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/04\/impunita-per-gheddafi\/","title":{"rendered":"Impunit\u00e0 per Gheddafi?"},"content":{"rendered":"<p>La proposta dell\u2019esilio per Muammar Gheddafi, avanzata dal ministro degli Esteri italiano Franco Frattini, sembra aver ottenuto un generale consenso nella Conferenza di Londra sulla Libia del 29 marzo scorso. Secondo la stampa, diversi paesi in Africa e in America Latina sarebbero disposti a ospitare il Colonnello. Ma in cambio di cosa Gheddafi potrebbe accettare di prendere la via dell\u2019esilio? Al termine della Conferenza di Londra, Frattini ha escluso che possa trattarsi di un \u201csalvacondotto\u201d, ovvero dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione della Corte penale internazionale (Cpi). La questione merita un chiarimento.<\/p>\n<p><b>L\u2019indagine contro il Colonnello<\/b><br \/>Il 26 febbraio scorso, con la risoluzione 1970, il Consiglio di sicurezza (Cds), agendo ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (NU), ha sottoposto al Procuratore della Cpi la situazione determinatasi in Libia a partire dal 15 febbraio 2011 (par. 4).<\/p>\n<p>Il 3 marzo, il Procuratore Luis Moreno-Ocampo ha annunciato di aver aperto un\u2019indagine su eventuali crimini contro l\u2019umanit\u00e0 commessi in Libia dalla data fissata nella risoluzione e ha dichiarato di aver gi\u00e0 identificato gli episodi pi\u00f9 gravi in cui le forze di sicurezza libiche avrebbero attaccato civili che manifestavano pacificamente, nonch\u00e9 alcuni individui che avrebbero avuto il controllo di dette forze e impartito loro gli ordini, tra cui Gheddafi e il ministro degli esteri Mousa Kousa (in seguito dimessosi e rifugiatosi nel Regno Unito).<\/p>\n<p>In assenza del deferimento della situazione da parte del Cds, la Cpi non avrebbe giurisdizione sui crimini commessi da Gheddafi e i suoi accoliti in Libia, non essendo quest\u2019ultima parte dello Statuto di Roma, con cui la Corte \u00e8 stata istituita(1). Invece, quando la situazione \u00e8 sottoposta al Procuratore dal Cds con una risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta dell\u2019Onu. la Cpi pu\u00f2 pronunciarsi sui crimini commessi sul territorio di qualsiasi Stato da chiunque.<\/p>\n<p>Peraltro, al fine di evitare che cittadini di uno Stato non parte (come gli Stati Uniti), impegnati in operazioni istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite sul suolo libico, possano essere investiti dalle indagini del Procuratore e processati dalla Cpi, nella risoluzione 1970 il Cds ha stabilito che questi siano soggetti alla giurisdizione esclusiva del proprio Stato per tutti gli atti e le omissioni inerenti dette operazioni, salvo che lo Stato in questione vi abbia espressamente rinunciato (par. 6).<\/p>\n<p><b>Mandato d\u2019arresto<\/b><br \/>Il 4 marzo, avendo Moreno Ocampo notificato il deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza, la Presidenza della Cpi ha assegnato la situazione in Libia alla I Camera preliminare, composta dai giudici Tarfusser (italiano), Steiner (brasiliana) e Monageng (del Botswana).<\/p>\n<p>Secondo lo Statuto di Roma, in qualsiasi momento successivo all\u2019apertura di un\u2019indagine, su richiesta del Procuratore la Camera preliminare pu\u00f2 emanare un mandato d\u2019arresto nei confronti di un individuo, se ritiene che (a) esistano fondati motivi per credere che egli abbia commesso un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte e (b) il suo arresto sia necessario per garantire la sua presenza al processo, per evitare che egli ostacoli o pregiudichi l\u2019indagine o il procedimento dinanzi alla Corte oppure per impedire che egli continui a commettere il crimine (art. 58, par. 1).<\/p>\n<p>Il 24 marzo, in occasione di una visita al Cairo, Moreno-Ocampo ha dichiarato di essere certo \u00abal cento per cento\u00bb che l\u2019indagine aperta condurr\u00e0 alla formulazione di un\u2019accusa di crimini contro l\u2019umanit\u00e0 nei confronti di Gheddafi e altri membri del regime e ha precisato che il suo team si sta concentrando su sei episodi di uccisioni di massa di civili da parte delle forze di sicurezza. Il Procuratore ha anche annunciato che una successiva indagine riguarder\u00e0 le operazioni condotte dal regime contro gli insorti. Tale indagine avr\u00e0, dunque, ad oggetto gli eventuali crimini di guerra commessi nell\u2019ambito del conflitto armato tra gli uomini del Colonnello e i ribelli.<\/p>\n<p>Alla luce di tutto ci\u00f2, l\u2019emanazione di un mandato d\u2019arresto nei confronti di Gheddafi appare tutt\u2019altro che remota. Quali sarebbero le conseguenze?<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dello Statuto della Cpi, ogni Stato che lo ha ratificato o vi ha aderito (Stato parte) \u00e8 obbligato a cooperare pienamente con la Cpi sia nelle indagini sia durante il processo (art. 86). In particolare, deve eseguire la richiesta di arresto e consegna di un individuo presente sul suo territorio, formulata dalla Corte sulla base di un mandato d\u2019arresto precedentemente emesso (art. 89, par. 1). Di fronte ad una tale richiesta, uno Stato parte che ospitasse Gheddafi sarebbe tenuto ad arrestarlo e consegnarlo alla Cpi.<\/p>\n<p>Quanto agli Stati non parti, nella risoluzione 1970 il Cds ha chiesto a tutti gli Stati (\u00aburges all States\u00bb) di garantire una piena cooperazione con la Corte e con il Procuratore, pur riconoscendo che gli Stati non parti non hanno alcun obbligo in base allo Statuto (par. 5). In forza della risoluzione, pertanto, anche uno Stato non parte che accogliesse il leader libico dovrebbe procedere al suo arresto e alla sua consegna alla Cpi, ove ne fosse da questa richiesto sulla base di un mandato d\u2019arresto.<\/p>\n<p>Il 30 marzo, il portavoce del Presidente ugandese Yoweri Museveni ha dichiarato che Gheddafi sarebbe il benvenuto in Uganda. Quest\u2019ultima \u00e8 parte dello Statuto di Roma. Va ricordato che nel dicembre 2003 il Procuratore della Cpi ha aperto un\u2019indagine sui crimini commessi dai ribelli del Lord\u2019s Resistance Army sul territorio ugandese. Inoltre, nella capitale Kampala, dal 31 maggio all\u201911 giugno 2010, si \u00e8 svolta la prima Conferenza di revisione dello Statuto della Cpi.<\/p>\n<p>Se davvero l\u2019Uganda desse ospitalit\u00e0 a Gheddafi e si rifiutasse di consegnarlo alla Corte, nonostante un mandato d\u2019arresto, non solo violerebbe l\u2019obbligo di cooperazione, ma lederebbe gravemente la percezione comune della giustizia penale internazionale, alimentando l\u2019impressione che si possa sostenere o ostacolare l\u2019azione della Cpi a seconda delle contingenze.<\/p>\n<p><b>Se l\u2019Onu ferma l\u2019indagine<\/b><br \/>Il Consiglio di sicurezza dell\u2019Onu potrebbe per\u00f2 imporre uno \u201cstop\u201d temporaneo alle indagini e all\u2019emanazione di un mandato d\u2019arresto nei confronti di Gheddafi. In virt\u00f9 dell\u2019art. 16 dello Statuto di Roma, nessuna indagine e nessun procedimento pu\u00f2 avere inizio o proseguire nei dodici mesi successivi alla data in cui il Cds abbia formulato una richiesta in questo senso alla Corte, con una risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta dell\u2019Onu. Allo scadere dei dodici mesi, la richiesta pu\u00f2 essere rinnovata con le stesse modalit\u00e0.<\/p>\n<p>Al fine di favorire una soluzione diplomatica della crisi libica, il Cds potrebbe decidere di sospendere la giurisdizione della Cpi sulla situazione in Libia o specificamente nei confronti del Colonnello. Si tratterebbe, tuttavia, di una sospensione soltanto di un anno, che il Cds dovrebbe premurarsi di rinnovare ogni volta alla scadenza. Di fatto, potrebbe rivelarsi difficile raggiungere la maggioranza necessaria alla formulazione della richiesta o al suo rinnovo, essendo sufficiente il veto di un solo membro permanente a bloccare l\u2019adozione della relativa risoluzione.<\/p>\n<p><b>Sotto processo in Libia?<\/b><br \/>Infine, occorre ricordare che la giurisdizione della Cpi \u00e8 complementare a quella dei tribunali nazionali. Secondo lo Statuto, la Corte deve dichiarare un caso inammissibile, quando questo \u00e8 oggetto di un\u2019indagine o di un procedimento da parte di uno Stato che abbia giurisdizione, tranne che detto Stato non intenda o non sia in grado realmente di svolgere l\u2019indagine ed esercitare l\u2019azione penale (art. 17, par. 1, lett. a).<\/p>\n<p>Nel caso in cui risultassero vittoriosi, gli insorti potrebbero voler far processare Gheddafi da un tribunale interno. Qualora i magistrati della \u201cnuova\u201d Libia iniziassero un\u2019indagine nei confronti del Colonnello, la Cpi dovrebbe dichiarare il caso inammissibile, salvo ritenerli non in grado di catturarlo, di raccogliere le prove necessarie contro di lui o comunque di portare a compimento il procedimento.<\/p>\n<p><font size=\"1\"> (1) Infatti, quando il Procuratore agisce di sua iniziativa o in seguito al deferimento della situazione da parte di uno Stato contraente, la Cpi pu\u00f2 pronunciarsi soltanto se i crimini siano stati commessi: 1) sul territorio di uno Stato parte o 2) dai cittadini di uno Stato parte o 3) sul territorio di uno Stato non parte che, con riguardo ad un dato caso, abbia accettato la giurisdizione della Corte o 4) dai cittadini di uno Stato non parte che abbia effettuato la suddetta accettazione di giurisdizione<\/font>.<\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>Vedi inoltre:<\/p>\n<p><a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1203\" target= \"blank\"><b><u> Se l\u2019Unione Africana si oppone all\u2019arresto del dittatore del Sudan<\/u><\/b><\/a> di Stefano Cera<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La proposta dell\u2019esilio per Muammar Gheddafi, avanzata dal ministro degli Esteri italiano Franco Frattini, sembra aver ottenuto un generale consenso nella Conferenza di Londra sulla Libia del 29 marzo scorso. 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