{"id":17450,"date":"2011-05-02T00:00:00","date_gmt":"2011-05-01T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-conflitto-in-libia-e-il-ruolo-del-parlamento\/"},"modified":"2017-11-03T15:32:22","modified_gmt":"2017-11-03T14:32:22","slug":"il-conflitto-in-libia-e-il-ruolo-del-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/05\/il-conflitto-in-libia-e-il-ruolo-del-parlamento\/","title":{"rendered":"Il conflitto in Libia e il ruolo del parlamento"},"content":{"rendered":"<p>Quando l\u2019Italia partecipa ad un\u2019azione bellica, si torna puntualmente a discutere dell\u2019art. 11 della nostra Costituzione, talvolta con riferimento anche alla delibera dello stato di guerra prevista dall\u2019art. 78. Tali disposizioni sono citate a sproposito per quanto riguarda la crisi libica e la partecipazione italiana, che \u00e8 stata attuata con un crescendo: prima con la messa a disposizione delle basi Nato e la ricognizione e individuazione di obiettivi militari, senza per\u00f2 neutralizzarli, successivamente con l\u2019impiego di aerei per vere e proprie missioni di attacco al suolo e di attuazione coercitiva della<i> no-fly zone<\/i>.<\/p>\n<p><b>Ripudio della guerra<\/b><br \/>L\u2019art. 11 della Costituzione stabilisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non proibisce quindi qualsiasi guerra, ma solo quella di aggressione.<\/p>\n<p>L\u2019azione cui partecipa l\u2019Italia \u00e8 un\u2019azione militare autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazione Unite con la risoluzione 1973 (2011), nel quadro di quella che oggi viene definita \u201cresponsabilit\u00e0 di protezione\u201d (<i>responsibility to protect<\/i>) e quindi, per definizione, non pu\u00f2 essere qualificata come guerra di aggressione, vietata sia da un principio fondamentale della nostra Costituzione sia da una norma imperativa dell\u2019ordinamento internazionale.<\/p>\n<p>La partecipazione all\u2019azione militare contro la Libia, dovendosi svolgere nei limiti imposti dalla risoluzione 1973, non pu\u00f2 neppure essere tecnicamente definita come guerra, nozione ormai giuridicamente superata, ma comunque caratterizzata da un uso macroscopico della forza armata. Sarebbe pertanto fuori luogo invocare l\u2019art. 78 della Costituzione e pretendere che le Camere deliberino lo stato di guerra conferendo al governo i poteri necessari.<\/p>\n<p><b>Controllo parlamentare<\/b><br \/>La partecipazione ad azioni non tecnicamente qualificabili come la guerra \u00e8 responsabilit\u00e0 dell\u2019esecutivo, che agisce ovviamente sotto il controllo del Parlamento, libero di sfiduciare il governo se non ritiene di assecondarne e condividerne le scelte. Solo che, nell\u2019assenza di una disciplina costituzionale, che si \u00e8 tentato invano di attuare nelle scorse legislature, si \u00e8 provveduto a rimediare al vuoto legislativo con un passaggio parlamentare, che talvolta ha avuto luogo prima dell\u2019impegno sul terreno, talaltra quando la missione era gi\u00e0 in corso, e addirittura anche all&#8217;atto della conversione in legge del decreto relativo al finanziamento della missione.<\/p>\n<p>Quello che si vuole significare \u00e8 che il controllo parlamentare \u00e8 solo un controllo politico e non una formale autorizzazione all\u2019esecutivo ad intraprendere un\u2019azione, come implica invece la delibera assunta dalle Camere in virt\u00f9 dell\u2019art. 78 in merito alla partecipazione ad una \u201cguerra\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso libico, le Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato hanno approvato immediatamente prima dell\u2019azione militare (18 marzo 2011) una risoluzione di indirizzo, impegnando il governo a partecipare attivamente, con i paesi disponibili, alla piena attuazione della risoluzione 1973. Successivamente, due risoluzioni a supporto delle operazioni militari &#8211; una della maggioranza di governo, l&#8217;altra dell\u2019opposizione &#8211; sono state votate il 24 marzo 2011.<\/p>\n<p>Da quanto precede \u00e8 nostra convinzione che il governo non necessiti di una formale autorizzazione per poter continuare una pi\u00f9 incisiva azione militare, passando dalla messa a disposizione delle basi e dei voli di ricognizione ai bombardamenti. Anche perch\u00e9 la partecipazione all\u2019azione aveva gi\u00e0 ottenuto l\u2019approvazione delle Camere e quella del Presidente della Repubblica che, con l\u2019ausilio del Consiglio Supremo di Difesa, esercita sulla condotta dell\u2019esecutivo un controllo non solo formale, in quanto a lui compete il Comando delle Forze Armate a norma dell\u2019art. 87 della Costituzione. Tra l\u2019altro la messa a disposizione delle basi e i voli di ricognizione configurano gi\u00e0 una diretta partecipazione alle ostilit\u00e0.<\/p>\n<p>Quale significato allora dare alle mozioni che sono state preannunciate per il 3 maggio alla Camera? Sono solo un atto d\u2019indirizzo politico. Naturalmente, se il governo non si conforma ai desiderata del Parlamento, quest&#8217;ultimo lo pu\u00f2 sempre sfiduciare.<\/p>\n<p>A nostro parere il controllo parlamentare dovrebbe avere per oggetto la condotta del governo in relazione ai paletti imposti dalla risoluzione 1973. Le Camere dovrebbero cio\u00e8 controllare che l\u2019azione militare sia contenuta nei limiti disposti dal mandato Onu che, per quanto riguarda le azioni militari al suolo, implicano solo azioni volte a proteggere i civili e le aree popolate dai civili, inclusa Bengasi, sotto minaccia di attacco del governo di Tripoli, ferma restando l\u2019esclusione dell\u2019occupazione sotto qualsiasi  forma del territorio libico.<\/p>\n<p><b>Responsabilit\u00e0 dell&#8217;Italia<\/b><br \/>Siamo sicuri che le attuali operazioni siano conformi al diritto internazionale umanitario e che esse non oltrepassino la lettera della risoluzione 1973? <\/p>\n<p>Non \u00e8 sufficiente che i nostri aerei si comportino conformemente alla risoluzione e che siano imposti <i>caveat <\/i>per impedire danni collaterali ai civili, con il divieto di sferrare attacchi aria-terra nelle citt\u00e0. Se si vuole evitare ogni forma di responsabilit\u00e0 internazionale, occorre anche sorvegliare che gli aerei alleati in partenza da basi situate in territorio italiano rispettino sia i limiti imposti dalla risoluzione 1973 sia le regole di diritto internazionale umanitario.<\/p>\n<p>Qualora altri commettano una violazione, non ce la possiamo cavare, come fu fatto durante l\u2019intervento in Kosovo. Convenuto in giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, il governo italiano, per escludere ogni responsabilit\u00e0 derivante dal bombardamento della radio-televisione di Belgrado da parte di aerei decollati dal territorio italiano, dichiar\u00f2 di non essere a conoscenza dei piani di attacco e che un\u2019analisi del sistema decisionale della Nato non aveva  rivelato alcuna partecipazione dell\u2019Italia alla selezione dei vari obiettivi!<\/p>\n<p><i>Natalino Ronzitti \u00e8 professore di Diritto Internazionale nella Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 Luiss &#8221;Guido Carli&#8221; di Roma e consigliere scientifico dell\u2019Istituto Affari Internazionali<\/i>.<\/p>\n<p>Vedi inoltre: <\/p>\n<p><a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=814\" target= \"blank\"><b><u> Una legge organica per l\u2019invio delle missioni militari all\u2019estero<\/u><\/b><\/a>, <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando l\u2019Italia partecipa ad un\u2019azione bellica, si torna puntualmente a discutere dell\u2019art. 11 della nostra Costituzione, talvolta con riferimento anche alla delibera dello stato di guerra prevista dall\u2019art. 78. 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