{"id":18740,"date":"2011-10-04T00:00:00","date_gmt":"2011-10-03T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-falso-mito-dellautodeterminazione-della-padania\/"},"modified":"2017-11-03T15:31:46","modified_gmt":"2017-11-03T14:31:46","slug":"il-falso-mito-dellautodeterminazione-della-padania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/10\/il-falso-mito-dellautodeterminazione-della-padania\/","title":{"rendered":"Il falso mito dell&#8217;autodeterminazione della Padania"},"content":{"rendered":"<p>Di tanto in tanto riaffiora la questione della \u2018indipendenza\u2019 della Padania. Essa \u00e8 ritornata in questi giorni e il presidente della Repubblica \u00e8 stato fermo nel ribadire che la nostra Costituzione non consente alcuna secessione. L\u2019art. 5 afferma a chiare lettere che la Repubblica \u00e8 \u2018una e indivisibile\u2019. Atti preparatori alla secessione sono condannati dal nostro codice penale che, anche dopo l\u2019adozione della L. 85\/2006 e le modifiche in materia di reati di opinione, sanziona azioni violente preordinate alla dissoluzione dell\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p>La via della secessione \u00e8 dunque inibita dal nostro ordinamento, che non lascia nessun spazio all\u2019aspirazione della indipendenza della Padania e al suo \u2018riconoscimento internazionale quale Repubblica federale indipendente e sovrana\u2019 (art. 1 dello Statuto della Lega Nord, 2002).<\/p>\n<p>Ma come si pone la questione sotto il profilo del diritto internazionale e, in particolare, del diritto all\u2019autodeterminazione, che \u00e8 stato evocato (a sproposito) da alcuni esponenti della Lega Nord?<\/p>\n<p><b>Secessione e diritto internazionale<\/b><br \/>Di per s\u00e9 la secessione \u00e8 indifferente per il diritto internazionale, tranne che l\u2019attivit\u00e0 violenta preordinata a tale scopo, la repressione del governo legittimo e l\u2019eventuale ingerenza di stati terzi mettano in pericolo la pace e la sicurezza internazionale e costringano il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad intervenire. In linea di principio, il governo legittimo \u00e8 libero di reprimere l\u2019insurrezione, sempre che la sua azione avvenga nel rispetto dei diritti dell\u2019uomo e del diritto internazionale umanitario, qualora il tentativo di secessione inneschi un conflitto armato.<\/p>\n<p>I ribelli non sono considerati legittimi combattenti e il governo al potere pu\u00f2 sottoporli alla sua potest\u00e0 punitiva. Ovviamente la secessione potrebbe essere consensuale (e pacifica) e scaturire da un patto tra secessionisti e governo legittimo. La pratica internazionale offre qualche esempio (Repubblica Ceca-Slovacchia), ma una separazione consensuale \u00e8 inibita dalla nostra Costituzione e trova un baluardo nel citato art. 5.<\/p>\n<p><b>Diritto all\u2019autodeterminazione<\/b><br \/>Talvolta la secessione \u00e8 assistita dal diritto all\u2019autodeterminazione. Allora la prospettiva giuridica cambia. In tal caso il diritto internazionale non favorisce pi\u00f9 il governo legittimo, ma il popolo che ha diritto all\u2019autodeterminazione, che vuole costituirsi in stato indipendente (uno dei modi, ma non il solo, di attuazione del diritto all\u2019autodeterminazione). Anzi lo stato che reprime il diritto all\u2019autodeterminazione commette un illecito internazionale e dovrebbe considerare i ribelli che combattono per l\u2019indipendenza come legittimi combattenti, qualora abbia ratificato, come ha fatto l\u2019Italia, il protocollo relativo ai conflitti internazionali aggiuntivo alle quattro convenzioni di Ginevra.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 il diritto all\u2019autodeterminazione, che attribuisce al popolo di costituirsi in stato indipendente, \u00e8 stato riconosciuto in primo luogo ai popoli sotto dominazione coloniale, occupazione straniera o un regime razzista (termini che hanno una chiara connotazione giuridica). Il che non \u00e8 palesemente il caso della Padania. Con il progredire del diritto internazionale, il diritto all\u2019autodeterminazione ha travalicato l\u2019ambito della decolonizzazione, con la conseguenza che attualmente ogni popolo ha diritto all\u2019autodeterminazione, un diritto che non si consuma con l\u2019acquisto dell\u2019indipendenza, e questo vale in particolare quando pi\u00f9 popoli coesistano in uno stato indipendente.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 esistono due condizioni fondamentali: (a) il soggetto che aspira all\u2019autodeterminazione deve essere effettivamente un popolo; (b) il governo al potere deve essere un governo non rappresentativo e che discrimina il popolo che aspira all\u2019autodeterminazione quanto a razza, credo o colore. Altrimenti le risoluzioni delle Nazioni Unite, che consacrano il diritto all\u2019autodeterminazione, proteggono l\u2019integrit\u00e0 territoriale degli stati.<\/p>\n<p><b>Popolo padano?<\/b><br \/>Le due condizioni da ultimo menzionate non si realizzano nel caso della Padania. Si tratta, tutt\u2019al pi\u00f9 di una mera espressione geografica (o piuttosto di un neologismo?) e non esiste un popolo padano distinto dal popolo italiano, come non esistono pi\u00f9 popoli che coesistano nello stato italiano. <\/p>\n<p>Sebbene gli strumenti internazionali (risoluzioni e trattati) che disciplinano l\u2019autodeterminazione non definiscano la nozione di popolo, questa si \u00e8 venuta affermando nella pratica internazionale come concetto che ha finito per sostituire il termine nazione e che indica un gruppo nazionale coeso. Non mancano neppure risoluzioni dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite che qualificano un\u2019entit\u00e0 come popolo, legittimandone l\u2019autodeterminazione: ma questo non \u00e8 il caso della Padania.<\/p>\n<p>Quanto alla seconda condizione, essa \u00e8 palesemente insussistente anche a supporre che la Padania sia un popolo. Com\u2019\u00e8 stato gi\u00e0 da altri notato (A. Cassese, <i>La Repubblica<\/i>, 2 ottobre 2011), i \u201cpadani\u201d non sono discriminati, tanto che alcuni esponenti della Lega Nord fanno parte del governo della Repubblica.<\/p>\n<p><b>Padania e minoranze<\/b><br \/>La Padania non \u00e8 quindi un popolo. Esistono nella Padania, nella configurazione delle regioni indicate nello statuto della Lega (art. 2), delle minoranze. Ma queste, a differenza dei popoli, non hanno diritto all\u2019autodeterminazione e trovano il soddisfacimento delle loro aspirazioni nei relativi strumenti internazionali di tutela ratificati dall\u2019Italia (art. 27 del Patto delle Nazioni sui diritti civili e politici del 1966; Convenzione quadro del Consiglio d\u2019Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1995).<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di tanto in tanto riaffiora la questione della \u2018indipendenza\u2019 della Padania. 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