{"id":19430,"date":"2012-01-03T00:00:00","date_gmt":"2012-01-02T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-nuovo-trattato-europeo-e-le-istituzioni-dellue\/"},"modified":"2017-11-03T15:30:24","modified_gmt":"2017-11-03T14:30:24","slug":"il-nuovo-trattato-europeo-e-le-istituzioni-dellue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/01\/il-nuovo-trattato-europeo-e-le-istituzioni-dellue\/","title":{"rendered":"Il nuovo trattato europeo e le istituzioni dell\u2019Ue"},"content":{"rendered":"<p>Il nuovo trattato europeo in discussione (il c.d. accordo intergovernativo a 17 pi\u00f9 9) forma oggetto di una pluralit\u00e0 di rilievi critici. Fra i pi\u00f9 ricorrenti figura la circostanza che il nuovo complesso normativo non potr\u00e0 avvalersi delle istituzioni dell\u2019Unione, in particolare di quelle sovranazionali (Commissione, Parlamento europeo, Corte di giustizia). Di qui il carattere \u201cintergovernativo\u201d dell\u2019accordo, con il prevalere degli interessi nazionali su quelli europei e il venir meno delle garanzie democratiche e di legalit\u00e0 assicurate dal metodo \u201ccomunitario\u201d.<\/p>\n<p><b>Esterno al sistema<\/b><br \/>In linea di principio il rilievo \u00e8 senz\u2019altro esatto. Le istituzioni dell\u2019Unione sono chiamate a svolgere unicamente funzioni e compiti ad esse attribuiti dal diritto dell\u2019Unione; non hanno titolo per spingersi al di fuori di questo ambito. Il nuovo accordo \u00e8 esterno al sistema dell\u2019Unione; non \u00e8 un trattato di revisione secondo le procedure ivi previste. \u00c8 un accordo che interviene fra Stati non in quanto membri dell\u2019Unione, ma in quanto soggetti dell\u2019ordinamento internazionale. Le istituzioni dell\u2019Unione non sono dunque abilitate ad operare all\u2019interno di un sistema normativo ad esse estraneo. Lo potrebbero fare solo se debitamente autorizzate, una circostanza assente nel nostro caso.<\/p>\n<p>Per la verit\u00e0 non mancano previsioni dell\u2019Unione che autorizzano l\u2019utilizzo delle sue istituzioni per iniziative che non coinvolgono tutti gli Stati membri. \u00c8 il caso delle \u201ccooperazioni rafforzate\u201d o delle clausole di \u201c<i>opting out<\/i>\u201d. Ma si tratta di iniziative che si svolgono all\u2019interno del diritto dell\u2019Unione, in forza delle norme dei Trattati e, dunque, con il consenso di tutti gli Stati membri, anche di quelli che non vi partecipano. Il nuovo accordo non rientra in questo quadro. <\/p>\n<p>Si pu\u00f2 qualificare bens\u00ec come cooperazione rafforzata, un termine evocato nel titolo della bozza di accordo messa in circolazione (\u201c<i>Agreement on a reinforced economic union<\/i>\u201d). Ma non si tratta di una cooperazione rafforzata in senso proprio perch\u00e9, come detto, si svolge al di fuori dei Trattati dell\u2019Unione e delle relative procedure. N\u00e9 vale l\u2019obiezione che al nuovo accordo potrebbe mancare unicamente l\u2019adesione di uno Stato (il Regno Unito). L\u2019utilizzo delle istituzioni dell\u2019Unione richiederebbe pur sempre una modifica dei Trattati, magari nella forma di un ridottissimo Protocollo; ma, in ogni caso, ci vuole il consenso unanime di tutti i Paesi membri.<\/p>\n<p><b>Dubbia utilit\u00e0<\/b><br \/>Torniamo alla preoccupazione da cui si \u00e8 partiti. In linea di principio \u00e8 del tutto esatta l\u2019affermata estraneit\u00e0 al nuovo accordo delle istituzioni dell\u2019Unione, con quanto ne consegue. In concreto, tuttavia, i timori per i paventati pregiudizi al metodo \u201ccomunitario\u201d si ridimensionano se si ha riguardo ai contenuti della bozza in circolazione. Come i primi commentatori non mancano di rilevare, le novit\u00e0 sono quasi inesistenti e potranno essere ulteriormente ridotte (se non del tutto escluse) per effetto di successivi emendamenti. <\/p>\n<p>A ben vedere, il nuovo accordo si limita a ribadire norme e principi in materia di disciplina di bilancio e di convergenza economica, che gi\u00e0 si trovano inseriti nel diritto della Ue, a livello vuoi di norme primarie dei Trattati vuoi di legislazione secondaria. Verosimilmente c\u2019\u00e8 bisogno di un nuovo accordo per ragioni politiche, legate agli umori dell\u2019elettorato tedesco; ma, da un punto di vista giuridico, l\u2019accordo appare di assai dubbia utilit\u00e0.<\/p>\n<p>Non \u00e8 il caso di procedere qui ad un\u2019analisi pi\u00f9 dettagliata al riguardo. Importa piuttosto sottolinearne i riflessi in ordine alle istituzioni dell\u2019Unione. Esse non possono formalmente operare all\u2019interno del nuovo sistema normativo. Ma, poich\u00e9 questo ha carattere \u201cconfermativo\u201d piuttosto che \u201ccostitutivo\u201d di nuovi diritti e obblighi, di fatto \u00e8 come se fossero abilitate a farlo; \u00e8 sufficiente che esse continuino ad esercitare le attribuzioni loro conferite dal diritto dell\u2019Unione. <\/p>\n<p>Certo sarebbe stato pi\u00f9 lineare se si fosse agito all\u2019interno dei Trattati istitutivi, utilizzando le basi normative che pure erano ivi disponibili. Si sarebbero evitate complicazioni non necessarie; ed \u00e8 auspicabile che il nuovo accordo venga quanto prima riassorbito nel diritto dell\u2019Unione, come avvenuto per gli Accordi di Schengen. Nondimeno l\u2019azione delle istituzioni dell\u2019Unione non risulta sostanzialmente pregiudicata per le ragioni di cui si \u00e8 detto. Restano i limiti alle competenze del Parlamento europeo e della Commissione in materia economica e finanziaria. Ma essi non sono imputabili al nuovo accordo poich\u00e9 gi\u00e0 esistono nel vigente diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo trattato europeo in discussione (il c.d. accordo intergovernativo a 17 pi\u00f9 9) forma oggetto di una pluralit\u00e0 di rilievi critici. Fra i pi\u00f9 ricorrenti figura la circostanza che il nuovo complesso normativo non potr\u00e0 avvalersi delle istituzioni dell\u2019Unione, in particolare di quelle sovranazionali (Commissione, Parlamento europeo, Corte di giustizia). 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