{"id":19640,"date":"2012-02-07T00:00:00","date_gmt":"2012-02-06T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/tenue-speranza-per-le-vittime-delle-stragi-naziste\/"},"modified":"2017-11-03T15:30:19","modified_gmt":"2017-11-03T14:30:19","slug":"tenue-speranza-per-le-vittime-delle-stragi-naziste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/02\/tenue-speranza-per-le-vittime-delle-stragi-naziste\/","title":{"rendered":"Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste"},"content":{"rendered":"<p>Finalmente la Corte internazionale di giustizia (Cig), con sede all\u2019Aja ha reso, il 3 febbraio scorso, l\u2019attesa sentenza sulla controversia Germania c. Italia relativa al caso dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli Stati citati in giudizio di fronte ai tribunali di uno stato estero. Della sentenza, in cui l\u2019Italia \u00e8 rimasta soccombente, \u00e8 gi\u00e0 stata data notizia sulla stampa quotidiana e qualche commento \u00e8 gi\u00e0 stato espresso a caldo.<\/p>\n<p><b>I fatti<\/b><br \/>Di cosa si tratta? In Italia sono stati promossi molteplici procedimenti per i crimini commessi dalla Germania nazista durante l\u2019occupazione seguita alla resa italiana dopo l\u20198 settembre 1943. Taluni di questi procedimenti sono stati istituiti direttamente contro la Germania; altri contro i militari tedeschi responsabili e la Germania \u00e8 stata condannata, in solido con l\u2019imputato, a risarcire le vittime. La storica sentenza, pronunciata dalla nostra Corte di Cassazione nel 2004, riguarda il caso <i>Ferrini<\/i>, deportato e costretto ai lavori forzati in Germania.<\/p>\n<p>Di regola gli stati esteri godono dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione quando svolgono attivit\u00e0 sovrane, quali quelle militari, mentre sono sottoponibili a giurisdizione per le attivit\u00e0 privatistiche. Ma la Corte di Cassazione ha affermato che l\u2019immunit\u00e0 viene meno anche per le attivit\u00e0 sovrane, quando lo stato estero abbia commesso mediante i propri organi atti che costituiscono una grave violazione di norme internazionali. La giurisprudenza della Cassazione \u00e8 certamente innovativa, cogliendo un punto di evoluzione del diritto internazionale.<\/p>\n<p>L\u2019apertura dei giudici italiani \u00e8 stata immediatamente sfruttata dalle vittime o loro eredi anche in altri stati dove la Germania aveva compiuto massacri. La Corte d\u2019Appello di Firenze aveva concesso il riconoscimento ad una sentenza greca di condanna della Germania, la cui esecuzione era stata bloccata in Grecia dal ministro della giustizia. Il riconoscimento della sentenza in Italia ha comportato che fosse iscritta ipoteca giudiziale su <i>Villa Vigoni<\/i>, un immobile della Germania sul lago di Como adibito ad attivit\u00e0 culturali.<\/p>\n<p>Di fronte al moltiplicarsi delle sentenze di condanna e alla prospettiva che i tribunali di altri stati seguissero l\u2019esempio italiano, la Germania si \u00e8 rivolta alla Corte dell\u2019Aja il 23 dicembre 2008. La sentenza d\u00e0 ragione in tutto e per tutto alle pretese della Germania ed ha statuito che l\u2019Italia ha violato la norma di diritto internazionale sull\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli Stati sotto un triplice profilo: a) ha consentito che fossero istituiti dei procedimenti contro la Germania per le violazioni del diritto internazionale umanitario; b) ha consentito che fosse iscritta ipoteca giudiziale su un bene della Germania adibito a funzioni pubbliche; c) ha dato esecuzione alle sentenze greche di condanna della Germania per violazione del diritto internazionale umanitario.<\/p>\n<p><b>Conseguenze<\/b><br \/>Secondo la Cig l\u2019Italia ha dunque violato il diritto internazionale e dovr\u00e0 prendere tutte le misure adeguate per evitare che i suoi tribunali violino il principio dell\u2019immunit\u00e0 della giurisdizione della Germania. Tuttavia, non \u00e8 stato espressamente affermato, come voleva la Germania, che la violazione dell\u2019Italia fa incorrere il nostro stato in responsabilit\u00e0 internazionale e che sussiste un obbligo di non ripetizione dell\u2019illecito, cio\u00e8 che l\u2019Italia non debba in futuro violare di nuovo l\u2019immunit\u00e0 della Germania assoggettandola a giurisdizione dei propri tribunali.<\/p>\n<p>\u00c8 stato quindi evitato un ulteriore schiaffo, ma la sostanza non cambia. La Corte ha infatti affermato che la declaratoria formale di responsabilit\u00e0 non era necessaria, poich\u00e9 essa si desume da quanto statuito nella sentenza circa la violazione italiana del diritto internazionale. Inoltre la Corte ha aggiunto che si deve presumere la buona fede dell\u2019Italia e che essa prender\u00e0 tutte le misure adeguate per evitare una ripetizione dell\u2019illecito. Magra consolazione!<\/p>\n<p><b>Difesa italiana<\/b><br \/>Sotto il profilo tecnico la difesa italiana dinanzi alla Corte non si presta a critiche. Probabilmente la difesa si \u00e8 trovata costretta nei limiti stabiliti da un\u2019iniziativa politica che ne ha tracciato i confini invalicabili. In un\u2019intervista alla <i>Sueddeutsche Zeitung<\/i> il 20 giugno 2008, l\u2019allora ministro degli affari esteri italiano Franco Frattini qualificava come &#8220;pericolose&#8221; le recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno negato l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione alla Germania, aggiungendo che &#8220;se i tribunali decidessero caso per caso se ad uno Stato spetta l\u2019immunit\u00e0, il principio dell\u2019immunit\u00e0 degli Stati diventerebbe imprevedibile&#8221;.<\/p>\n<p>Nel comunicato congiunto italo-tedesco del 18 novembre 2008 l\u2019Italia si \u00e8 dichiarata rispettosa della volont\u00e0 della Germania di rivolgersi alla Corte e non ha quindi contestato la competenza della Corte, quantunque la Convenzione europea sulla soluzione pacifica delle controversie, posta a fondamento del ricorso della Germana alla Cig, consentisse forse di farlo solo in termini molto angusti. Ma in mancanza del comunicato congiunto (oppure se questo fosse stato redatto in termini pi\u00f9 equilibrati) l\u2019Italia avrebbe potuto legare <i>fin dall\u2019inizio <\/i>lo svolgimento del processo dinanzi alla Corte ad un parallelo procedimento volto ad accertare se la Germania avesse effettivamente onorato tutti i risarcimenti dovuti alle vittime italiane delle stragi naziste.<\/p>\n<p>Lo ha fatto successivamente, durante la fase processuale, mediante una domanda riconvenzionale (<i>counter-claim<\/i>). Ma ormai non era pi\u00f9 possibile tanto che lo stesso giudice ad hoc italiano \u2013 cio\u00e8 il giudice che una parte ha diritto di nominare quando il collegio giudicante comprenda un giudice di nazionalit\u00e0 dell\u2019altra parte \u2013 ha votato a favore dell\u2019ordinanza con cui la Corte ha respinto il <i>counter-claim <\/i>per motivi procedurali.<\/p>\n<p><b>Reazioni<\/b><br \/>Nel suo blog \u201cDiario Italiano\u201d Franco Frattini ora ammette che il verdetto della Corte dell\u2019Aja si \u00e8 trasformato in una \u201cpesante frustata\u201d per le vittime dei crimini nazisti. Molto pi\u00f9 sfumata la reazione dell\u2019agente del governo italiano, ambasciatore Paolo Pucci di Benisichi, che addirittura non si \u00e8 dichiarato deluso, bench\u00e9 avrebbe preferito vincere. Pi\u00f9 pacatamente, il ministro degli affari esteri Giulio Terzi ha dichiarato che l\u2019Italia rispetta la sentenza dell\u2019Aja, anche se non concorda con i suoi contenuti e si aspetta di risolvere in via diplomatica con la Germania la questione dei risarcimenti ancora dovuti.<\/p>\n<p>Il suo omologo tedesco Guido Westerwelle si \u00e8 ovviamente felicitato per la sentenza che costituisce, a suo dire, un giudizio importante non solo per la Germania, ma anche per l\u2019intera comunit\u00e0 internazionale. La <i>Frankfurt Allgeimeine Zeitung <\/i>ha commentato che l\u2019Italia dovrebbe essere grata alla Germania, poich\u00e9 la sentenza pone un argine alla valanga di ricorsi che in caso di verdetto contrario si sarebbero riversati contro l\u2019Italia in quanto alleata della Germania durante la seconda guerra mondiale.<\/p>\n<p>Le reazioni pi\u00f9 o meno ottimistiche e la mancata delusione da parte italiana sono per\u00f2 fuori luogo. Forse perch\u00e9 la Corte ci ha fatto grazia di non dire espressamente che l\u2019Italia \u00e8 incorsa in responsabilit\u00e0 internazionale e di statuire a chiare lettere che c\u2019\u00e8 un obbligo di non ripetizione dell\u2019illecito?<\/p>\n<p>L\u2019unico piccolo motivo di conforto pu\u00f2 derivare dalla constatazione che la Corte prende atto con sorpresa e rammarico che agli internati italiani non \u00e8 stato riconosciuto lo status di prigioniero di guerra loro dovuto e che essi sono stati esclusi dalle misure tedesche di risarcimento. La Corte riconosce che l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione impedisce alle vittime di ricorrere in giudizio contro la Germania. Ma questa \u2013 ribadisce la Corte \u2013 \u00e8 una questione da risolvere con un negoziato diretto tra i due stati. Aggiungiamo noi, \u00e8 l\u2019Italia oggi in grado di pretendere qualcosa dalla Germania e di sostenere un negoziato che risuscita fantasmi del passato?<\/p>\n<p><b>Aspettative tradite<\/b><br \/>La sentenza della Corte, che non mancher\u00e0 di sollevare problemi di difficile soluzione per la sua attuazione nell\u2019ordinamento italiano, \u00e8 molto conservatrice. Non tiene conto degli sviluppi del diritto internazionale e, quel che \u00e8 pi\u00f9 grave, non lascia nessuno spiraglio aperto per il futuro. Essa rischia di bloccare le aperture che si erano verificate in Italia, antesignana nel limitare la regola dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli stati, e nelle opinioni, per ora minoritarie, di altri giudici stranieri.<\/p>\n<p>Ormai il principio secondo cui l\u2019individuo ha diritto ad essere risarcito per gravi violazioni delle regole dei conflitti amati \u00e8 un principio in via di consolidazione, che dovrebbe aiutare a superare gli ostacoli derivanti dalle norme poste a tutela di una concezione tradizionale della sovranit\u00e0 statale. Prova ne sia la recente risoluzione adottata dall\u2019<i>International Law Association<\/i> all\u2019Aja nel 2010 che detta una serie di regole a tutela dell\u2019individuo in caso di danni provocati dalla violazione del diritto internazionale umanitario.<\/p>\n<p>La risoluzione, che la Corte si \u00e8 ben guardata dal citare non essendo uno strumento giuridicamente vincolante, getta nuova luce sulla problematica qui affrontata. La sentenza dell\u2019Aja era attesa nella comunit\u00e0 internazionale. Essa soddisfa le aspettative degli stati, specialmente di quelli coinvolti nei conflitti armati, mettendoli al riparo di azioni giudiziarie intraprese dalle vittime. Al contrario le aspettative delle vittime sono state tradite.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finalmente la Corte internazionale di giustizia (Cig), con sede all\u2019Aja ha reso, il 3 febbraio scorso, l\u2019attesa sentenza sulla controversia Germania c. Italia relativa al caso dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli Stati citati in giudizio di fronte ai tribunali di uno stato estero. 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