{"id":20290,"date":"2012-05-07T00:00:00","date_gmt":"2012-05-06T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-futuro-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo\/"},"modified":"2017-11-03T15:30:02","modified_gmt":"2017-11-03T14:30:02","slug":"il-futuro-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/05\/il-futuro-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo\/","title":{"rendered":"Il futuro della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo"},"content":{"rendered":"<p>A fine aprile la citt\u00e0 di Brighton, in Inghilterra, ha ospitato la conferenza intergovernativa dedicata al sistema della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (Cedu), in vista della conclusione della presidenza britannica del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa. Per dirlo con Shakespeare, \u201cmolto rumore per nulla\u201d \u2026 in apparenza. La <a href= \"http:\/\/www.coe.int\/en\/20120419-brighton-declaration\/\" target= \"blank\"><b><u> Dichiarazione finale<\/u><\/b><\/a>, tuttavia, indica che le sfide pi\u00f9 importanti restano sul tavolo negoziale. Peraltro, se i rischi pi\u00f9 temuti sono stati (per ora) sventati, lo dobbiamo anche ad una mobilitazione senza precedenti della societ\u00e0 civile internazionale.<\/p>\n<p><b>Sotto pressione<\/b><br \/>Che il sistema della Cedu, imperniato sulla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (la Corte), sia in affanno \u00e8 indubbio. Il contenzioso che grava oggi sulla Corte (circa 150,000 ricorsi pendenti) \u00e8 abnorme, considerando che si tratta di un tribunale chiamato a svolgere un ruolo sussidiario. Da anni si va dicendo che la Corte \u00e8 vittima del proprio successo, ma le cose non stanno esattamente cos\u00ec.<\/p>\n<p>Innanzitutto, l\u2019aumento del numero di ricorsi fondati \u00e8 il sintomo che qualcosa non va a livello interno (in alcuni paesi pi\u00f9 che in altri: nel 2011 l\u2019Italia si \u00e8 collocata al terzo posto, per numero di fascicoli pendenti, dopo Russia e Turchia). Uno degli aspetti fondamentali del sistema, come si accennava, \u00e8 la sussidiariet\u00e0: il compito di tutelare i diritti umani ricade innanzitutto sulle autorit\u00e0 nazionali, tra l\u2019altro per il motivo che queste operano sul campo e in gran parte dei casi hanno la possibilit\u00e0 di prevenire le violazioni o di rimediarvi tempestivamente.<\/p>\n<p>La Corte \u201cchiude\u201d il sistema e interviene in seconda battuta (a parte la richiesta eccezionale di misure cautelari) l\u00e0 dove le autorit\u00e0 nazionali non siano state in grado di dare una risposta adeguata. Il numero elevato di casi fondati (con violazioni pi\u00f9 o meno gravi) \u00e8 quindi la spia di un funzionamento quantomeno insoddisfacente dei meccanismi di tutela interni.<\/p>\n<p>In secondo luogo, numerose sentenze della Corte non vengono correttamente eseguite. Se la violazione deriva da un problema strutturale, la mancata esecuzione della sentenza della Corte favorisce la riproposizione di ricorsi detti \u201cripetitivi\u201d. Basti pensare che molti dei casi in sofferenza di fronte al Comitato dei ministri (l\u2019organo incaricato di sorvegliare l\u2019esecuzione) riguardano condanne per la mancata esecuzione di una precedente sentenza!<\/p>\n<p>Infine, con l\u2019ampliamento progressivo del Consiglio d\u2019Europa verso Est la Corte si rivolge ormai a ben 800 milioni di persone.<\/p>\n<p><b>Riforma necessaria?<\/b><br \/>Questo stato di cose aveva gi\u00e0 condotto a due conferenze (a Interlaken nel 2010 e a Smirne nel 2011) e all\u2019entrata in vigore della riforma prevista dal Protocollo n. 14. Il governo britannico ha nondimeno lanciato un\u2019offensiva politico-diplomatica per promuovere un\u2019ulteriore riforma. <\/p>\n<p>Alcune delle proposte britanniche, poi confluite nella Dichiarazione finale, sono affatto condivisibili (paragrafi 7-9): viene cos\u00ec sottolineata l\u2019importanza che i sistemi nazionali migliorino costantemente gli strumenti di tutela interni, il che presuppone interventi ad ampio raggio: dalla formazione degli operatori (magistrati, avvocati, funzionari) al perfezionamento dei meccanismi finalizzati a verificare sistematicamente la compatibilit\u00e0 della legislazione con gli standard minimi previsti dalla Cedu. Si solleva poi la questione dell\u2019istituzione di un\u2019autorit\u00e0 nazionale indipendente in materia di diritti umani (di cui l\u2019Italia \u00e8 tuttora sprovvista).<\/p>\n<p>Le autorit\u00e0 britanniche avevano per\u00f2 inizialmente perseguito anche altri (e discutibili) obiettivi, fra cui l\u2019inserimento di un nuovo motivo di irricevibilit\u00e0 dei ricorsi (qualora le autorit\u00e0 nazionali abbiano \u201cdebitamente esaminato\u201d il caso). <\/p>\n<p>Quest\u2019ultima proposta \u00e8 apparsa da subito problematica, sia perch\u00e9 avrebbe messo in seria difficolt\u00e0 l\u2019esercizio del diritto di ricorso individuale (un pilastro del sistema europeo), sia per la sua dubbia utilit\u00e0: se un caso \u00e8 stato risolto in modo soddisfacente dalle autorit\u00e0  nazionali, la Corte dispone gi\u00e0 della competenza per rigettarlo. <\/p>\n<p>Secondo molti osservatori questo genere di proposte, tendenti a rafforzare il margine di manovra delle autorit\u00e0 nazionali, tradiscono il retroterra dell\u2019offensiva britannica: la forte irritazione per alcune sentenze poco \u201cgradite\u201d a Londra.<\/p>\n<p><b>Societ\u00e0 civile <\/b><br \/>Non si \u00e8 mai assistito, nel campo della Cedu, ad una mobilitazione come quella che la societ\u00e0 civile internazionale (ong, avvocati, esperti ma anche politici) ha messo in atto per contrastare gli aspetti pi\u00f9 insidiosi delle proposte britanniche e per invitare a darsi prima il tempo di valutare i risultati delle misure adottate negli ultimi due anni. La mobilitazione non \u00e8 stata vana. Delle proposte pi\u00f9 problematiche non \u00e8 rimasto quasi nulla, a parte l\u2019idea di inserire il principio del margine di discrezionalit\u00e0 delle autorit\u00e0 nazionali nel Preambolo della Cedu (una dottrina giurisprudenziale e in verit\u00e0 molto complessa: non sar\u00e0 semplice trasformarla in un passaggio del Preambolo).<\/p>\n<p>Restano invece gli aspetti positivi gi\u00e0 menzionati, con l\u2019aggiunta di due importanti novit\u00e0: oltre la possibilit\u00e0 di creare un meccanismo che consentirebbe alle autorit\u00e0 interne, specie giudiziarie, di rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale (paragrafo 12.d), nella Dichiarazione finale si trova anche l\u2019invito (paragrafo 35.f) a ripensare il meccanismo di esecuzione delle sentenze della Corte e i poteri di quest\u2019ultima in materia risarcitoria, cio\u00e8 i due punti pi\u00f9 deboli del meccanismo di Strasburgo.<\/p>\n<p>\u201cCome\u201d saranno ripensati avr\u00e0 un\u2019importanza cruciale: l\u2019effettivit\u00e0 della Cedu si gioca infatti proprio sul fronte dell\u2019impatto delle sentenze, che servono non solo a riconoscere alla vittima il torto subito ma anche a spingere i sistemi interni a dotarsi di strumenti idonei a prevenire nuove violazioni. Il che \u00e8 funzionale ad una migliore realizzazione di quel principio di sussidiariet\u00e0 su cui tanto (giustamente) si insiste.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fine aprile la citt\u00e0 di Brighton, in Inghilterra, ha ospitato la conferenza intergovernativa dedicata al sistema della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (Cedu), in vista della conclusione della presidenza britannica del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa. Per dirlo con Shakespeare, \u201cmolto rumore per nulla\u201d \u2026 in apparenza. 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