{"id":20390,"date":"2012-05-16T00:00:00","date_gmt":"2012-05-15T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/ue-a-rischio-frammentazione\/"},"modified":"2017-11-03T15:29:59","modified_gmt":"2017-11-03T14:29:59","slug":"ue-a-rischio-frammentazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/05\/ue-a-rischio-frammentazione\/","title":{"rendered":"Ue a rischio frammentazione"},"content":{"rendered":"<p>Il Trattato di stabilit\u00e0, coordinamento e governance (Tscg noto anche come Fiscal Compact) mira a rafforzare il Patto di stabilit\u00e0, il quale era gi\u00e0 incluso nei trattati europei sin dal Trattato di Maastricht, nonch\u00e9 le vigenti procedure per deficit eccessivo (art.5 Tscg), introdotte successivamente. <\/p>\n<p>La strada maestra per la sua adozione avrebbe dovuto dunque essere una revisione del  Trattato Ue e del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione (Tfue). Tuttavia, a causa del rifiuto del Regno Unito, poi seguito dalla Repubblica Ceca, non \u00e8 stato possibile percorrere tale strada, la quale avrebbe richiesto la firma e ratifica da parte di tutti gli Stati membri. <\/p>\n<p><b>Cerchi concentrici<\/b><br \/>La stretta correlazione con le norme sull\u2019euro e sul patto di stabilit\u00e0 contenute nei Trattati ha comunque indotto gli Stati contraenti, anche sotto la spinta del Parlamento europeo, ad agganciare il pi\u00f9 strettamente possibile il Tscg al quadro dei Trattati dell\u2019Ue. Ma il fatto di non aver potuto proseguire in un\u2019integrazione differenziata \u201cinterna\u201d al sistema dei Trattati istitutivi, dovendosi invece ricorrere alla via \u201cesterna\u201d del Trattato internazionale, comporta una serie di conseguenze.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 attualmente sia l\u2019euro che la politica economica sono realt\u00e0 a geometria variabile. Per quel che concerne l\u2019euro, accanto ai diciassette Stati dell\u2019Eurozona e ai due con deroga (Danimarca e UK), occorre infatti considerare non solo i rimanenti otto Stati membri dell\u2019Unione europea, ma anche quegli Stati non membri che pure utilizzano l\u2019euro in virt\u00f9 di accordi internazionali (San Marino, Vaticano e Monaco) o per loro decisione (Montenegro e Kossovo). Con riferimento alle politiche di bilancio, al c.d. \u201cPatto Europlus\u201d, riedizione pi\u00f9 stringente del Patto di Stabilit\u00e0 e crescita, adottato nel 2011 aderiscono attualmente tutti gli Stati membri dell\u2019Unione europea salvo il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Svezia e l\u2019Ungheria. <\/p>\n<p>Quello che qui interessa metter in luce \u00e8 l\u2019ulteriore effetto di geometria variabile che potr\u00e0 prodursi, in conseguenza del Fiscal Compact, all\u2019interno dell\u2019Ue, ma anche dell\u2019Unione economica e monetaria (Uem). Per raffigurare tale situazione si pu\u00f2 immaginare una serie di cerchi concentrici. Il pi\u00f9 interno &#8211; e pi\u00f9 ristretto &#8211; riguarda gli Stati che avranno ratificato il Fiscal Compact, un numero che non pu\u00f2 essere inferiore a dodici membri della zona euro, soglia che l\u2019art. 14 par. 2 del Tscg prescrive per l\u2019entrata in vigore dello stesso.<\/p>\n<p>Un secondo cerchio, pi\u00f9 ampio, riguarda gli Stati dell\u2019eurozona che non ratificheranno il Tscg; tale cerchio \u00e8 solo potenziale, in quanto nulla esclude che tutti i membri dell\u2019eurozona ratifichino quest\u2019ultimo, ma recenti dichiarazioni di alcuni Stati fanno pensare che non si tratti di un\u2019ipotesi del tutto irreale.<\/p>\n<p>Un terzo cerchio riguarda gli Stati non membri della zona euro firmatari del Tscg che lo ratifichino; ad essi, in virt\u00f9 dell\u2019art.14 par.4 dello stesso, si applicheranno solo le parti III e IV del nuovo Trattato (vale a dire gli artt. 3-11), anche se ovviamente il Tscg sarebbe loro applicato integralmente qualora entrassero nella zona euro. <\/p>\n<p>Anche a tali Stati si estende, in particolare, l\u2019impegno di cui all\u2019art.9 Tscg, di cercare di promuovere una posizione unitaria all\u2019interno dell\u2019Ue per promuovere il buon funzionamento dell\u2019Uem e la crescita economica, attraverso una rinforzata convergenza e competitivit\u00e0. Almeno una volta l\u2019anno i Capi di Stato e di governo di questi Stati parteciperanno all\u2019Eurosummit, secondo quanto previsto dall\u2019art.124 del Tscg.<\/p>\n<p>Il quarto cerchio \u00e8 rappresentato dagli Stati che, pur non ratificando il Fiscal Compact, siano invece parti del Patto Europlus. Un ultimo cerchio esterno comprende il Regno Unito e la Repubblica Ceca, ma in esso si potranno situare anche tutti quegli Stati del quarto cerchio che poi non ratifichino il Tscg. <\/p>\n<p>Anche quest\u2019ultimo cerchio non \u00e8 comunque rigidamente circoscritto, in quanto l\u2019art. 15 del Tscg apre quest\u2019ultimo all\u2019adesione degli Stati dell\u2019Ue che non lo hanno firmato, sulla base di un semplice deposito dello strumento di accessione dello Stato che intende aderire.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, all\u2019interno di questa costruzione concentrica, \u00e8 immaginabile anche un sesto e ancora pi\u00f9 ristretto cerchio. L\u2019art. 10 del Tscg prefigura infatti la possibilit\u00e0 che gli Stati aderenti instaurino una cooperazione rafforzata ex artt. 20 Tue e 326 Tfue in materie che siano essenziali per il buon funzionamento dell\u2019area euro, senza arrecare pregiudizio al mercato interno. <\/p>\n<p>Quest\u2019ultimo articolo sembra trasformare per gli Stati aderenti al Tscg in un obbligo internazionale quella che per i Trattati Ue \u00e8 solo una opportunit\u00e0. Tuttavia, poich\u00e9 per creare una cooperazione rafforzata in seno all\u2019Ue sono attualmente sufficienti nove Stati membri, non si pu\u00f2 escludere che tale cooperazione avvenga in una sfera ancora pi\u00f9 ristretta all\u2019interno dei membri del Fiscal Compact.<\/p>\n<p><b>Bastone e carota<\/b><br \/>Occorre poi considerare che il Fiscal Compact \u00e8 legato (in quanto in un certo senso ne costituisce il contrappeso e il contraccambio) al futuro <i>European Stability Mechanism <\/i>(Esm), il cos\u00ec detto \u201cfondo salva Stati\u201d che dovrebbe divenire operativo nel luglio 2012, sostituendo l\u2019attuale Fondo europeo di stabilit\u00e0 finanziaria. Com\u2019\u00e8 stato deciso dal Consiglio europeo del 24\/25 marzo 2011, l\u2019Esm sar\u00e0 stabilito con un Trattato internazionale fra gli Stati dell\u2019eurozona, come un\u2019organizzazione internazionale autonoma, che avr\u00e0 sede a Lussemburgo. <\/p>\n<p>Nei considerando del Tscg gli Stati contraenti sottolineano che l\u2019accesso ai finanziamenti di tale Fondo sar\u00e0 possibile solo per gli Stati che abbiano ratificato entro il primo marzo 2013 il Fiscal Compact e onorino gli impegni di quest\u2019ultimo. <\/p>\n<p>Anche se si pu\u00f2 discutere sulla capacit\u00e0 di un considerando contenuto nel Tscg di condizionare giuridicamente l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019Esm, \u00e8 evidente il suo potere deterrente, poich\u00e9 gli azionisti di maggioranza del futuro Fondo di stabilit\u00e0, non a caso tenaci promotori del Fiscal Compact, avrebbero un\u2019ottima scusa per non ammettere uno Stato agli aiuti del Fondo salva Stati.<\/p>\n<p>Come si vede, il Tscg non solo pu\u00f2 aumentare, con riferimento all\u2019integrazione in materia economica e monetaria, il grado di differenziazione fra gli Stati membri dell\u2019Ue, inclusi quelli dell\u2019eurozona, ma introduce, attorno alla zona euro, una fascia \u201csatellitare\u201d di Stati che pur non condividendo, almeno per il momento, la moneta comune si impegnano a rispettare i vincoli e le procedure di stabilit\u00e0 fissati dal Tscg. <\/p>\n<p>Si noti che gli Stati non appartenenti all\u2019eurozona non possono nemmeno beneficiare del \u201cFondo salva Stati\u201d. Ci si pu\u00f2 dunque chiedere quale interesse abbiano questi Stati ad agganciarsi ai parametri rigorosi del Fiscal Compact, accettando il \u201cbastone\u201d senza nemmeno la prospettiva della \u201ccarota\u201d dell\u2019Esm. La risposta pi\u00f9 verosimile va cercata nel desiderio di tali Stati di rassicurare i mercati sulla tenuta della propria valuta nazionale, scoraggiando la speculazione internazionale.<\/p>\n<p>L\u2019instabilit\u00e0 di un\u2019integrazione cos\u00ec frammenta \u00e8 evidente. Lo stesso Tscg prevede che dopo cinque anni dalla propria entrata in vigore le Parti contraenti adottino i passi necessari per incorporarne la sostanza nel quadro giuridico dell\u2019Ue, nel rispetto delle norme di quest\u2019ultima. <\/p>\n<p>Si profila dunque per il Fiscal Compact un percorso simile a quello degli Accordi di Schengen, nati sul piano \u201cesterno\u201d, internazionale, e poi incorporati con i Trattato di Amsterdam all\u2019interno della struttura giuridica dell\u2019Unione europea. <\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 ricordare che, a differenza di quanto accadeva nel 1985 (in cui fu firmato il primo degli Accordi di Schengen), il Trattato esterno non completa una zona di competenza concorrente ancora non toccata dalle norme europee, collocandosi invece a ridosso di una competenza esclusiva dell\u2019Ue.<\/p>\n<p><b>Tenuta del sistema <\/b><br \/>Quanto alle procedure che dovrebbero applicarsi alla futura \u201cincorporazione\u201d, poich\u00e9 le modifiche necessarie riguardano la parte III del Tfue e non comportano estensioni di competenze dell\u2019Ue, per trasformare il Tscg in diritto dell\u2019Ue sar\u00e0 possibile seguire la procedura di revisione speciale di cui all\u2019art 48.6 Tue, dunque senza fare ricorso n\u00e9 ad una Convenzione n\u00e9 ad una Conferenza intergovernativa. <\/p>\n<p>Parimenti a quanto \u00e8 gi\u00e0 stato fatto per modificare l\u2019art.136 Tfue, il governo di uno Stato membro, il Pe e la Commissione potranno presentare il relativo progetto al Consiglio europeo, che deliberer\u00e0 all\u2019unanimit\u00e0 previa consultazione del Pe, della Commissione e della Banca centrale europea (Bce). La decisione potr\u00e0 entrare in vigore solo quando approvata dagli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali. <\/p>\n<p>Bench\u00e9 la procedura di revisione semplificata comporti rispetto alla procedura di revisione ordinaria un minor ricorso agli organi democratici e meccanismi decisionali pi\u00f9 rapidi, l\u2019unanimit\u00e0 richiesta in seno al Consiglio europeo potrebbe continuare a paralizzare l\u2019incorporazione del Tscg. Quanto al Trattato Esm, una sua incorporazione non sembra affatto probabile, poich\u00e9, come si \u00e8 detto, esso mira a stabilire, sulla falsariga del Fondo monetario internazionale (Fmi) un\u2019organizzazione internazionale autonoma.<\/p>\n<p>Il Tscg ed il Tesm sono il frutto di decisioni crescentemente invocate, ma a lungo rimandate, e poi prese sul filo di contingenze, anche elettorali, interne agli Stati membri e di emergenze, sempre pi\u00f9 convulse, legate ai mercati. I due trattati, diversi ma complementari, sono il frutto congiunto del compromesso, non sappiamo ancora quanto efficace, fra gli Stati che invocano il rigore e quelli che chiedono la solidariet\u00e0. <\/p>\n<p>Certamente la crisi attuale \u00e8 anche frutto della percezione da parte dei mercati di un\u2019Europa troppo debole, toppo divisa, troppo tentennante. In quest\u2019ottica l\u2019adozione del Fiscal Compact e dell\u2019Esm era necessaria. Ma nel lungo periodo la soluzione non pu\u00f2 consistere in un\u2019integrazione<i> \u00e0 la carte <\/i>e nella frammentazione di tante regole che dovrebbero agire in sinergia e invece si applicano a diverse cerchie di Stati, con una geometria variabile e volubile, che non pu\u00f2 che aumentare la sfiducia verso la tenuta del sistema europeo.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Trattato di stabilit\u00e0, coordinamento e governance (Tscg noto anche come Fiscal Compact) mira a rafforzare il Patto di stabilit\u00e0, il quale era gi\u00e0 incluso nei trattati europei sin dal Trattato di Maastricht, nonch\u00e9 le vigenti procedure per deficit eccessivo (art.5 Tscg), introdotte successivamente. 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