{"id":20870,"date":"2012-07-18T00:00:00","date_gmt":"2012-07-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-chimera-del-crimine-di-aggressione\/"},"modified":"2017-11-03T15:29:47","modified_gmt":"2017-11-03T14:29:47","slug":"la-chimera-del-crimine-di-aggressione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/07\/la-chimera-del-crimine-di-aggressione\/","title":{"rendered":"La chimera del \u201ccrimine di aggressione\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Il primo luglio scorso si \u00e8 celebrato il decimo anniversario dell\u2019entrata in vigore dello Statuto della Corte Penale Internazionale (Cpi). Nella sua breve vita, lo Statuto, che fu adottato a Roma il 17 luglio 1998, \u00e8 gi\u00e0 stato oggetto di revisione.<\/p>\n<p><b>La Conferenza di Kampala<\/b><br \/>Una conferenza di revisione si \u00e8 svolta infatti a Kampala, capitale dell\u2019Uganda, dal 31 maggio all\u201911 giugno 2010. Ad essa hanno partecipato con lo status di osservatori \u2013 e dunque senza diritto di voto \u2013 anche i tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Cds) che non sono parti dello Statuto, ovvero la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti.<\/p>\n<p>Questi ultimi, abbandonato l\u2019atteggiamento di aperta ostilit\u00e0 nei confronti della Cpi che aveva contraddistinto l\u2019Amministrazione Bush, hanno preso parte attivamente ai lavori, presentando proposte e suggerendo modifiche. Oltre ad un emendamento all\u2019art. 8 che introduce tre nuove fattispecie tra i crimini di guerra su cui la Cpi ha giurisdizione, la Conferenza di Kampala ha adottato i tanto attesi emendamenti riguardanti il crimine di aggressione.<\/p>\n<p><b>Gli emendamenti <\/b><br \/>Lo Statuto, come adottato a Roma, gi\u00e0 attribuiva alla Cpi giurisdizione sul crimine di aggressione (art. 5, para. 1). Tuttavia, esso subordinava la possibilit\u00e0 per la Corte di processare individui per questo crimine all\u2019adozione, sotto forma di emendamenti, della definizione del crimine e delle condizioni per l\u2019esercizio della giurisdizione su di esso (art. 5, para. 2).<\/p>\n<p>Gli emendamenti approvati dalla Conferenza di revisione prevedono l\u2019introduzione nello Statuto dell\u2019art. 8 bis contenente la definizione del crimine e degli artt. 15 bis e 15 ter riguardanti le condizioni per l\u2019esercizio della giurisdizione da parte della Corte. Su queste ultime si sono concentrati i negoziati a Kampala e un accordo \u00e8 stato raggiunto solo all\u2019ultimo minuto. Riguardo alla definizione, la Conferenza si \u00e8 limitata ad approvare il testo che era stato elaborato dallo <i>Special Working Group <\/i>sul crimine di aggressione, istituito dall\u2019Assemblea degli Stati Parti subito dopo l\u2019entrata in vigore dello Statuto.<\/p>\n<p><b>Definizione del crimine <\/b><br \/>L\u2019art. 8 bis, par. 1, definisce il crimine di aggressione come la \u201cpianificazione, preparazione, avvio o esecuzione \u2026 di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravit\u00e0 o la sua magnitudine, costituisca una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite\u201d; e chiarisce che di esso possono rendersi responsabili gli individui che si trovino \u201cin una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l\u2019azione politica o militare di uno Stato\u201d. In pratica, per il crimine di aggressione potranno essere processati solo i vertici politici e militari di uno Stato.<\/p>\n<p>Ma in che cosa consiste un atto di aggressione? L\u2019art. 8 bis, par. 2, ne d\u00e0 una definizione estremamente ampia, che coincide con la definizione di aggressione adottata dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU) con la risoluzione 3314-XXIX del 1974. Per atto di aggressione deve intendersi \u201cl\u2019uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranit\u00e0, l\u2019integrit\u00e0 territoriale o l\u2019indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite\u201d. L\u2019art. 8 bis, par. 2, riproduce anche l\u2019elenco degli atti di aggressione contenuto nella suddetta risoluzione.<\/p>\n<p>Come risulta dall\u2019art. 8 bis, par. 1, tuttavia, i leader politici e militari di uno Stato potranno essere chiamati a rispondere del crimine di aggressione solo quando l\u2019atto di aggressione costituisca una \u201cviolazione manifesta\u201d della Carta delle NU. Spetter\u00e0 alla Cpi stabilire quando ci\u00f2 accada, tenendo conto della natura, della gravit\u00e0 e delle dimensioni dell\u2019atto. Mentre gli ultimi due criteri valgono certamente ad escludere il crimine di aggressione nel caso di incursioni di frontiera e altri incidenti simili, \u00e8 dubbio se il criterio della natura e scopo dell\u2019atto sia sufficiente ad escluderlo in ipotesi di uso della forza la cui liceit\u00e0 \u00e8 controversa, come la legittima difesa preventiva, il ricorso alla forza contro gruppi terroristici transnazionali e l\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0.<\/p>\n<p>A quest\u2019ultimo proposito, a Kampala gli Stati Uniti proposero di adottare un <i>understanding <\/i>che chiarisse che l\u2019uso della forza allo scopo di impedire la commissione di un genocidio, crimini contro l\u2019umanit\u00e0 o crimini di guerra non costituisce una \u201cviolazione manifesta\u201d della Carta delle NU. La proposta tuttavia non fu accolta e negli <i>understanding <\/i>adottati dalla Conferenza non vi \u00e8 alcun riferimento all\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0. Ciononostante, a parte quanto si dir\u00e0 oltre, appare estremamente remota l\u2019ipotesi di un processo davanti alla Cpi per il crimine di aggressione nei confronti dei vertici politici e militari di uno Stato che ricorra alla forza armata, senza l\u2019autorizzazione del Consiglio di sicurezza (Cds), per impedire che un altro Stato continui a massacrare i propri cittadini, come la Siria oggi.<\/p>\n<p><b>La giurisdizione sul crimine <\/b><br \/>Passando alle condizioni per l\u2019esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione, l\u2019accordo raggiunto a Kampala \u00e8 molto deludente. Innanzitutto, gli artt. 15 bis e 15 ter stabiliscono che la Cpi potr\u00e0 esercitare la sua giurisdizione solo rispetto ai crimini che siano commessi dopo (1) l\u2019adozione di una decisione in questo senso da parte degli Stati parti in una data successiva al 1\u00ba gennaio 2017, e (2) il decorso di un anno dalla ratifica degli emendamenti da parte di 30 Stati parti. Le due condizioni sono cumulative. Vale la pena ricordare che solo uno Stato, il Liechtenstein, ha finora ratificato gli emendamenti riguardanti il crimine di aggressione e che per la decisione di attivazione della giurisdizione della Corte \u00e8 necessaria la stessa maggioranza richiesta per l\u2019adozione degli emendamenti, ovvero i due terzi degli Stati parti, che attualmente sono 121.<\/p>\n<p>Inoltre, la giurisdizione della Cpi, se e quando sar\u00e0 attivata, incontrer\u00e0 numerosi limiti. Nel caso in cui il Procuratore agisca <i>proprio motu <\/i>o una situazione gli sia deferita da uno Stato parte, la Cpi potr\u00e0 esercitare la sua giurisdizione solo se lo Stato responsabile dell\u2019atto di aggressione all\u2019origine del crimine sia parte dello Statuto, abbia ratificato gli emendamenti e non abbia precedentemente depositato una dichiarazione di non accettazione della giurisdizione della Corte sul crimine (art. 15 bis, par. 4).<\/p>\n<p>Solo in caso di deferimento da parte del Cds, la Cpi potr\u00e0 processare un individuo per il crimine di aggressione, quale che sia lo Stato responsabile dell\u2019atto di aggressione all\u2019origine di esso. Tuttavia, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, sempre che nel frattempo non siano divenuti parti dello Statuto, potranno impedire il deferimento di una situazione che li riguardi o tocchi i loro interessi esercitando o anche solo minacciando il veto alla relativa risoluzione.<\/p>\n<p><b>Stella polare <\/b><br \/>Ma non \u00e8 finita qui. Qualora agisca <i>proprio motu <\/i>o previo deferimento da parte di uno Stato parte, il Procuratore potr\u00e0 aprire un\u2019indagine nei confronti dei vertici politici e militari di uno Stato per il crimine di aggressione solo se il Cds abbia gi\u00e0 constatato il compimento di un atto di aggressione da parte di quello Stato oppure se esso sia rimasto inerte nei sei mesi successivi alla notifica della situazione al Segretario Generale delle NU e la Sezione preliminare della Corte abbia autorizzato l\u2019apertura dell\u2019indagine (art. 15 bis, par. 6-8).<\/p>\n<p>L\u2019adozione degli emendamenti riguardanti il crimine di aggressione \u00e8 stata salutata da molti come un grande successo. Certamente la Conferenza di Kampala ha completato \u201cun lavoro lasciato a met\u00e0\u201d dalla Conferenza di Roma. Tuttavia, le condizioni stabilite per l\u2019esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione sono tante e tali da far dubitare che in un futuro anche lontano qualcuno possa effettivamente essere processato dalla Cpi per questo crimine.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il primo luglio scorso si \u00e8 celebrato il decimo anniversario dell\u2019entrata in vigore dello Statuto della Corte Penale Internazionale (Cpi). Nella sua breve vita, lo Statuto, che fu adottato a Roma il 17 luglio 1998, \u00e8 gi\u00e0 stato oggetto di revisione. 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