{"id":21240,"date":"2012-09-13T00:00:00","date_gmt":"2012-09-12T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-si-della-corte-costituzionale-tedesca\/"},"modified":"2017-11-03T15:29:36","modified_gmt":"2017-11-03T14:29:36","slug":"il-si-della-corte-costituzionale-tedesca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/09\/il-si-della-corte-costituzionale-tedesca\/","title":{"rendered":"Il s\u00ec  della Corte costituzionale tedesca"},"content":{"rendered":"<p>I primi commenti apparsi a caldo sui siti web dei maggiori quotidiani tedeschi, non appena appresa la pronuncia dei giudici di Karlsruhe, tendono a sottolineare il carattere condizionato del s\u00ec alla ratifica del Trattato European Stability Mechanism (Esm). La <i>S\u00fcddeutsche Zeitung <\/i>parla molto significativamente di un\u2019altra \u201c<i>Ja-aber-Urteil<\/i>\u201d (una \u201csentenza-s\u00ec-per\u00f2\u201d) e simili espressioni si leggono negli altri siti.<\/p>\n<p><b>Condizioni<\/b><br \/>Indubbiamente la sentenza pone due condizioni alla ratifica: che l\u2019impegno della Germania non vada al di l\u00e0 dei 190 miliardi di capitale sottoscritto e che l\u2019obbligo di riservatezza sui lavori dell\u2019Esm  non si applichi nei confronti del Parlamento tedesco, che deve essere sempre debitamente informato. Queste due condizioni dovranno formare oggetto di apposita riserva ai sensi del diritto internazionale.<\/p>\n<p>\u00c8 da escludere tuttavia che ne conseguano difficolt\u00e0 per l\u2019entrata in vigore dei Trattati. Il testo del Trattato \u00e8 gi\u00e0 chiaro al riguardo. Non c\u2019\u00e8 dubbio che l\u2019obbligo di contribuzione degli Stati contraenti si limita al capitale sottoscritto, come pure che il dovere di riservatezza ha altri destinatari (le persone che lavorano nell\u2019Esm). Le riserve in discorso appaiono dunque pleonastiche.<\/p>\n<p>Piuttosto, almeno a giudicare dal comunicato stampa prontamente diffuso, ci sono altri punti che meritano di essere sottolineati.<\/p>\n<p>Innanzitutto, la Corte sgombra il campo dalle eccezioni di legittimit\u00e0 alla istituzione di fondi salva-Stati temporanei o permanenti. Come \u00e8 noto, le critiche sul punto si sono sempre basate su di un preteso <i>vulnus <\/i>alla clausola del<i> no bail-out <\/i>(art. 125 Tfue). Gi\u00e0 la Corte le aveva respinte nella sentenza sugli aiuti alla Grecia, ma non senza qualche esitazione. Ora lo fa in modo pi\u00f9 deciso, non sminuito dal fatto che l\u2019attuale pronuncia si inserisce in una fase cautelare del giudizio e dovr\u00e0 essere seguita dalla sentenza definitiva. <\/p>\n<p>La Corte tiene infatti a precisare che nel caso in questione , a differenza di quel che avviene di regola per le procedure cautelari, non si \u00e8 potuta limitare ad un esame sommario delle questioni. Dati gli effetti irreversibili della ratifica, ha dovuto invece approfondirle nel merito; si spiega cos\u00ec il tempo inusualmente lungo per la sua decisione. Ma \u00e8 anche da ritenere che difficilmente la sentenza finale si discoster\u00e0 da quella resa ora.<\/p>\n<p><b>Pro-Europa<\/b><br \/>Fin qui la Corte si dimostra <i>Europa-freundlich<\/i> (pro-Europa). Lo \u00e8 di meno peraltro quando respinge perentoriamente l\u2019idea di una \u201clicenza bancaria\u201d per l\u2019Esm. Vi si oppone, ad avviso della Corte, il divieto dell\u2019art. 123 n. 1 Tfue. La Corte ritiene infatti che l\u2019Esm rientri fra gli enti che, ai sensi di tale norma, non possono ricevere facilitazioni creditizie dalla Banca centrale europea (Bce). Si tratta di un\u2019interpretazione di per s\u00e9 discutibile, ma che ancor di pi\u00f9 fa temere in vista dell\u2019 annunciata estensione del presente giudizio.<\/p>\n<p>Mi riferisco alla recente delibera della Bve di acquistare sul mercato secondario, per importi illimitati, titoli del debito pubblico di Stati in difficolt\u00e0. Pochi giorni fa, uno dei ricorrenti ha fatto istanza alla Corte di bloccare interventi di salvataggio di questo tipo, chiedendole di posporre la sua attuale pronuncia in modo da estenderla anche a questa questione. La Corte non ha aderito alla richiesta, ma non l\u2019ha nemmeno accantonata, limitandosi a rinviarla alla sentenza finale.<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che la Corte si soffermer\u00e0 particolarmente sul punto degli acquisti \u201cillimitati\u201d; in effetti, si \u00e8 sempre richiamata all\u2019esigenza di soglie predefinite per oneri suscettibili di gravare sulle finanze tedesche e che originino da decisioni al di fuori del controllo del <i>Bundestag<\/i>.<\/p>\n<p>Una battuta conclusiva, puramente di diritto costituzionale tedesco. La Corte si astiene espressamente dal pronunciarsi sulla sostenibilit\u00e0 di bilancio dell\u2019impegno finanziario assunto dalla Germania nei confronti dell\u2019Esm (i 190 miliardi del capitale sottoscritto). Si legge al riguardo che una valutazione del genere rientra nella competenza esclusiva del <i>Bundestag<\/i>. La Corte di Karlsruhe si \u00e8 sempre segnalata per difendere a spada tratta le prerogative del Parlamento tedesco , imprescindibile bastione di legittimit\u00e0 democratica. In questo caso, la Corte sembra darsi carico di difenderlo anche nei confronti di s\u00e9 medesima.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I primi commenti apparsi a caldo sui siti web dei maggiori quotidiani tedeschi, non appena appresa la pronuncia dei giudici di Karlsruhe, tendono a sottolineare il carattere condizionato del s\u00ec alla ratifica del Trattato European Stability Mechanism (Esm). 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