{"id":21460,"date":"2012-10-09T00:00:00","date_gmt":"2012-10-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-condanna-dellitalia-agli-agenti-della-cia\/"},"modified":"2017-11-03T15:28:33","modified_gmt":"2017-11-03T14:28:33","slug":"la-condanna-dellitalia-agli-agenti-della-cia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/10\/la-condanna-dellitalia-agli-agenti-della-cia\/","title":{"rendered":"La condanna dell&#8217;Italia agli agenti della Cia"},"content":{"rendered":"<p>Sono definitive le condanne a 7 e 9 anni per i 23 imputati di nazionalit\u00e0 statunitense, contumaci e latitanti, tra i quali agenti della Cia, funzionari consolari e un ufficiale dell\u2019aeronautica, coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel febbraio 2003. Si terr\u00e0 invece un nuovo processo dinanzi alla Corte d\u2019appello di Milano per i cinque componenti del Sismi, tra i quali l\u2019ex direttore Pollari. In attesa delle motivazioni, sono questi i punti essenziali della decisione che la Corte di Cassazione ha pronunciato lo scorso 19 settembre. <\/p>\n<p>Come noto si tratta del primo caso relativo alla prassi delle  \u2018<i>extraordinary renditions<\/i>\u2019 ad esser giunto alla fase di merito. La ricostruzione del sequestro di Abu Omar &#8211; prelevato a Milano mentre era indagato per terrorismo, trasferito all\u2019aeroporto di Aviano, quindi condotto con un volo segreto dapprima alla base di Ramstein in Germania, senza il beneficio delle garanzie e delle procedure giuridiche dovute nei casi di espulsione o estradizione, e successivamente in Egitto, dove sarebbe stato torturato &#8211; evidenzia plasticamente i caratteri qualificanti il fenomeno. <\/p>\n<p>Pi\u00f9 volte, anche  nel quadro del Consiglio dei diritti umani dell\u2019Onu, si \u00e8 denunciata la violazione grave di numerosi diritti umani internazionalmente tutelati. In Europa, dal Parlamento europeo e in seno al Consiglio d\u2019Europa, sono stati ribaditi i limiti quanto alla privazione della libert\u00e0 e al trasferimento di sospetti terroristi derivanti dagli obblighi internazionali cui sono sottoposti gli Stati, compreso l\u2019obbligo di <i>non-refoulement<\/i>. <\/p>\n<p>Non \u00e8 possibile approfondire in questa sede la questione della responsabilit\u00e0 internazionale dell\u2019Italia rispetto al rapimento di Abu Omar: resta il fatto che il nuovo processo nei confronti degli ex vertici del Sismi potrebbe offrire ulteriori elementi intorno alla complicit\u00e0 italiana. Va anche ricordato che \u00e8 pendente un ricorso presentato dallo stesso Abu Omar contro l\u2019Italia alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo.<\/p>\n<p><b>Il segreto di Stato pu\u00f2 essere causa di impunit\u00e0?<\/b><br \/>Il vero colpo di scena \u00e8 certamente costituito dall\u2019accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale  da parte della Suprema Corte, che ha cos\u00ec disposto un nuovo processo nei confronti degli ex funzionari del Sismi. La sentenza di primo grado del 4 novembre 2009 aveva dichiarato l\u2019improcedibilit\u00e0 nei confronti dei cinque imputati italiani in ragione del \u201csegreto di Stato opposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009\u201d: per il giudice monocratico era stato tirato \u201cuna sorta di \u2018sipario nero\u2019 su tutte le attivit\u00e0 operate dagli agenti Sismi [\u2026] impedendone in via assoluta la valutazione\u201d. <\/p>\n<p>Tale posizione era stata confermata nel dicembre 2010 dalla Corte d\u2019appello,  che non aveva condiviso la tesi avanzata dal Procuratore Armando Spataro in merito a una interpretazione \u2018costituzionalmente orientata\u2019 della pronuncia della Consulta sul conflitto di attribuzioni del giudice monocratico contro la Presidenza del Consiglio. <\/p>\n<p>La Cassazione pare invece aver aderito all\u2019impostazione per cui l\u2019area delimitata dal \u2018segreto di stato\u2019 \u2013 ossia i rapporti fra i servizi segreti italiani e quelli stranieri e gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi \u2013 non possa in realt\u00e0 coprire in maniera indistinta e assoluta anche elementi di prova che potrebbero condurre alla condanna dei funzionari italiani.<\/p>\n<p><b> Si poteva procedere nei confronti degli imputati statunitensi?<\/b><br \/>La condanna in via definitiva dei 23 imputati statunitensi \u00e8 giunta pochi giorni prima del viaggio del Presidente del Consiglio Monti negli Stati Uniti. Non vi \u00e8 dubbio che la sentenza della Cassazione possa rappresentare un nodo politico delicato nei rapporti tra i due paesi. I principali motivi di critica, sollevati anche dalla dottrina statunitense,  hanno riguardato sia la compatibilit\u00e0 della disciplina italiana del processo in contumacia con le norme a tutela dei diritti umani, sia il mancato riconoscimento agli imputati statunitensi dell\u2019esenzione dalla giurisdizione penale. <\/p>\n<p>Rispetto a quest\u2019ultimo profilo, i giudici italiani da un lato hanno affermato la sussistenza delle immunit\u00e0 diplomatiche per il responsabile della Cia in Italia e per due segretari d\u2019ambasciata, dall\u2019altro hanno ritenuto non esenti da giurisdizione i due imputati che operavano in qualit\u00e0 di funzionari consolari a Milano al tempo del sequestro. I giudici statunitensi hanno peraltro rigettato, all\u2019inizio del 2012, il ricorso presentato da una dei due consoli contro il Dipartimento di Stato per non aver invocato l\u2019immunit\u00e0 giurisdizionale ad ella spettanti nel corso del procedimento a suo carico. <\/p>\n<p>Da parte statunitense \u00e8 soprattutto contestato l\u2019esercizio della giurisdizione nei confronti del responsabile della sicurezza presso  la Base di Aviano. La materia \u00e8 disciplinata dalla Convenzione di Londra del 1951 tra gli Stati membri della Nato, relativa allo status delle forze armate.  Anzich\u00e9 applicare il principio della giurisdizione concorrente prioritaria dello stato di invio, a seguito dell\u2019asserzione di giurisdizione da parte del Procuratore militare di Aviano, i giudici italiani hanno affermato la propria giurisdizione esclusiva in ragione del fatto che il reato a lui ascritto non sarebbe stato punibile dalle leggi statunitensi. Ci\u00f2 sulla base di una lettura in realt\u00e0 discutibile della disposizione dello <i>Uniform Code of Military Justice <\/i>che punisce i sequestri di persona.<\/p>\n<p><b>Saranno estradati in Italia?<\/b><br \/>\u00c8 questa la domanda che molti commentatori si sono posti all\u2019indomani della sentenza della Cassazione. La materia dell\u2019estradizione dall\u2019estero in Italia \u00e8 disciplinata sia dalla legge ordinaria, ossia dalle norme del Codice di procedura penale, sia dalle convenzioni internazionali a tal proposito concluse. Tra Italia e Stati Uniti esiste un obbligo di estradare in base al Trattato bilaterale concluso nel 1983, il cui contenuto \u00e8 stato recentemente integrato a seguito dell\u2019Accordo concluso dall\u2019Unione europea con Washington nel 2003.<\/p>\n<p>  Per l\u2019estradizione \u00e8 decisiva la volont\u00e0 discrezionale del ministro della giustizia, che  \u00e8 infatti competente a presentare la domanda agli Stati Uniti, su richiesta della Procura generale di Milano. Gi\u00e0 nel novembre del 2005 erano stati consegnati al Ministero i fascicoli per l\u2019 estradizione degli imputati statunitensi. Ma nell\u2019aprile del 2006 l\u2019allora ministro Castelli aveva deciso di non presentare le richieste di estradizione.<\/p>\n<p>Va infine ricordato che l\u2019emissione di un mandato d\u2019arresto europeo comporterebbe un obbligo per le autorit\u00e0 degli Stati membri dell\u2019Ue di darne esecuzione: se i 23 condannati statunitensi si venissero a trovare in uno di essi scatterebbe l\u2019arresto e la consegna alle autorit\u00e0 italiane.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono definitive le condanne a 7 e 9 anni per i 23 imputati di nazionalit\u00e0 statunitense, contumaci e latitanti, tra i quali agenti della Cia, funzionari consolari e un ufficiale dell\u2019aeronautica, coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel febbraio 2003. 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