{"id":22160,"date":"2013-01-03T00:00:00","date_gmt":"2013-01-02T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/luci-e-ombre-tra-italia-e-corte-penale-internazionale\/"},"modified":"2017-11-03T15:28:11","modified_gmt":"2017-11-03T14:28:11","slug":"luci-e-ombre-tra-italia-e-corte-penale-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/01\/luci-e-ombre-tra-italia-e-corte-penale-internazionale\/","title":{"rendered":"Luci e ombre tra Italia e Corte penale internazionale"},"content":{"rendered":"<p>A tredici anni dalla ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Cpi), l\u2019Italia ha adottato, con ingiustificato ritardo, le norme per consentire un\u2019effettiva cooperazione con gli organi della Corte. Almeno nelle intenzioni. In realt\u00e0, infatti, il testo approvato in via definitiva il 4 dicembre, tralascia in modo sorprendente la parte relativa all\u2019introduzione nell\u2019ordinamento italiano delle fattispecie penali previste nello Statuto. Considerando i tempi lunghissimi per l\u2019approvazione delle nome interne sulla cooperazione giudiziaria, l\u2019esito avrebbe dovuto essere diverso.<\/p>\n<p>Il rispetto degli obblighi internazionali, invece, \u00e8 realizzato a met\u00e0 proprio a causa del mancato inserimento di alcuni reati contemplati nello Statuto ma non nell\u2019ordinamento penale italiano, nel quale manca, solo per fare un esempio, il reato di tortura. Nessun dubbio che sarebbe stato non solo preferibile, ma anche necessario per il pieno rispetto degli obblighi internazionali, agire come ha fatto la Francia, che ha modificato il codice penale per inserire o modificare alcuni crimini, inclusi quelli contro l\u2019umanit\u00e0, o il Regno Unito.<\/p>\n<p><b>Modalit\u00e0 di cooperazione <\/b><br \/>Il meccanismo di cooperazione della nuova legge si basa su una ripartizione di competenze tra autorit\u00e0 politica e giudiziaria. Al ministro della giustizia \u00e8 affidato il compito di autorit\u00e0 centrale per la cooperazione, con una funzione amministrativa e politica, mentre alla Corte di appello di Roma sono attribuite le competenze di carattere giudiziario.<\/p>\n<p>La cooperazione \u00e8 articolata in tre fasi: la prima riguarda l\u2019assistenza al procuratore della Cpi per lo svolgimento di attivit\u00e0 istruttorie sul territorio italiano; la seconda la fase della consegna e la terza l\u2019esecuzione dei provvedimenti della Cpi, nei quali sono inclusi quelli che dispongono pene detentive, pecuniarie, misure patrimoniali e ordini di riparazione alle vittime.<\/p>\n<p>L\u2019esecuzione della cooperazione con riguardo alla prima fase si basa sulla trasmissione delle richieste formulate dalla Cpi al ministro della giustizia che, a sua volta, le trasmette al procuratore generale della Corte di appello di Roma. Nel caso di attivit\u00e0 di indagine o di acquisizione delle prove, sar\u00e0 cura del procuratore generale della Corte di appello procedere all\u2019esecuzione. <\/p>\n<p>\u00c8 previsto che i giudici e il procuratore della Cpi assistano all\u2019esecuzione degli atti con la possibilit\u00e0 di \u00abproporre domande e suggerire modalit\u00e0 esecutive\u00bb (art. 4, par. 4), secondo un modello gi\u00e0 tracciato per l\u2019adeguamento dell\u2019ordinamento italiano allo Statuto del Tribunale per l\u2019ex Jugoslavia.<\/p>\n<p>Tuttavia, mentre in detta legge era consentita la possibilit\u00e0 che gli atti richiesti fossero attuati osservando le forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale <i>ad hoc<\/i>, detta deroga non \u00e8 contemplata in rapporto agli atti richiesti dalla Cpi. Una scelta che appare giustificata dal fatto che il modello dei rapporti tra Stati e Cpi \u00e8 basato sulla complementarit\u00e0 e non sulla primazia che invece caratterizza i tribunali <i>ad hoc<\/i> istituiti dal Consiglio di sicurezza dell\u2019Onu.<\/p>\n<p><b>Indagati, imputati e condannati<\/b><br \/>La cooperazione sull\u2019 iter per la consegna di indagati, imputati e condannati riguarda sia la fase relativa all\u2019esecuzione di un mandato di arresto ai fini della custodia cautelare, sia per l\u2019esecuzione della pena. <\/p>\n<p>Entrambe le fattispecie presentano problemi di coordinamento con disposizioni dell\u2019ordinamento italiano. In particolare, con l\u2019art. 13 del codice penale in base al quale l\u2019estradizione non pu\u00f2 essere concessa se il fatto che \u00e8 oggetto di estradizione non \u00e8 previsto dalla legge italiana e da quella straniera come reato (principio della doppia incriminazione). <\/p>\n<p>Il mancato inserimento delle fattispecie criminali nel nostro ordinamento potrebbe ostacolare, cos\u00ec, la consegna anche perch\u00e9 non \u00e8 indicata alcuna specifica deroga al principio che \u00e8 da ascrivere tra quelli fondamentali del nostro ordinamento.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che se alcuni casi di rifiuto alla consegna appaiono del tutto in linea con lo Statuto, desta qualche perplessit\u00e0 la possibilit\u00e0 che lo Stato possa rifiutare la consegna nell\u2019ipotesi in cui la richiesta contenga \u00abdisposizioni contrarie ai principi fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato\u00bb. Si tratta, infatti, di un richiamo vago, che se applicato in modo estensivo nuocerebbe ai rapporti di cooperazione tra Corte e autorit\u00e0 italiane, e ci\u00f2 anche con riferimento all\u2019indicato art. 13 c.p.<\/p>\n<p>Con riguardo alla custodia cautelare compete al procuratore generale della Corte di appello di Roma effettuare la richiesta arrivata dall\u2019Aja. Nell\u2019ipotesi in cui il destinatario del provvedimento richieda la libert\u00e0 provvisoria, le norme dello Statuto della Cpi si integrano con quelle del codice di procedura penale. Sull\u2019istanza decider\u00e0, con ordinanza, la Corte di appello di Roma, che pu\u00f2 rifiutare la consegna se sia stata gi\u00e0 pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto.Per quanto riguarda scontare la pena nei casi in cui sia indicato lo Stato italiano come luogo per la detenzione, la legge prevede una procedura di riconoscimento della sentenza della Cpi da parte del ministro della giustizia, attraverso un\u2019istanza al procuratore generale presso la Corte di appello, escludendo, quindi, l\u2019automaticit\u00e0 degli effetti della pronuncia. Non sono escluse condizioni ostative al riconoscimento.<\/p>\n<p><b>Detenzione <\/b><br \/>Se in talune disposizioni la legge italiana ha cura di richiamare i principi fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico italiano, la possibilit\u00e0 di applicare il regime penitenziario di cui all\u2019art. 41-bis della legge n. 354\/1975 previsto per lo pi\u00f9 per reati di stampo mafioso, potrebbe destare non poche preoccupazioni sotto il profilo della tutela dei diritti dei detenuti. Ed invero, una simile disposizione non trova riscontro in altri ordinamenti e, in ragione del particolare regime di isolamento, potrebbe apparire in contrasto con taluni atti internazionali a tutela dei diritti umani.<\/p>\n<p>La Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, d\u2019altra parte, in diverse occasioni, pur non equiparando il regime del 41-bis alla tortura, ha chiesto modifiche sulle modalit\u00e0 di esecuzione in ragione del severo regime di isolamento dei detenuti e dei tempi lunghi per l\u2019accertamento dei requisiti idonei a giustificare il mantenimento del carcere duro. <\/p>\n<p>\u00c8 da rilevare, inoltre, che l\u2019articolo 17 che si occupa di tale regime dispone un obbligo di informazione alla Cpi, ma nulla prevede sulla conseguenze derivanti dall\u2019eventuale opposizione della Corte.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che, in via generale, la condizione della vita dei detenuti nelle carceri italiane a causa del sovraffollamento \u00e8 stata, in pi\u00f9 occasioni, considerata contraria alla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo da parte della Corte di Strasburgo. Situazione che rende difficile per un organo come la Cpi accettare che un condannato sconti la pena in un paese in cui vi siano rischi di trattamenti disumani e degradanti. Forse per evitare in anticipo simili obiezioni, la legge dispone che le pene possano essere scontate in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare (art. 20).<\/p>\n<p>Per l\u2019esecuzione degli ordini di riparazione, la competenza \u00e8 attribuita alla Corte di appello di Roma che provvede alla confisca di profitti, beni o averi nonch\u00e9 alla confisca per equivalente di somme di denaro, beni e altre utilit\u00e0 disposta dalla Cpi.<\/p>\n<p><b>L\u2019assenza di norme di diritto penale sostanziale <\/b><br \/>Se la legge rappresenta un importante passo avanti per la cooperazione tra Italia e Cpi, non si pu\u00f2 non ribadire che manca ancora l\u2019inserimento nel codice penale italiano delle fattispecie di crimini previste nello Statuto della Corte penale, lacuna che render\u00e0 complessa la cooperazione. <\/p>\n<p>Sul fronte del diritto penale sostanziale, le uniche novit\u00e0 riguardano l\u2019inserimento di delitti contro la Cpi, con l\u2019introduzione nel codice penale dell\u2019art. 322-bis relativo alla corruzione di componenti della Corte e dell\u2019art. 343 sull\u2019oltraggio ai giudici e ai funzionari della Corte.<\/p>\n<p>Ancora troppo poco. Le lacune nel settore penale sostanziale sono indice di un parziale fallimento nel raggiungimento dell\u2019obiettivo di adeguamento alle disposizioni dello Statuto, poich\u00e9 \u00e8 stato centrato solo il risultato della cooperazione giudiziaria di minore impatto concreto, ed \u00e8 stata invece accantonata l\u2019occasione per adeguare le norme penali del nostro ordinamento con vantaggi che sarebbero potuti andare al di l\u00e0 della sola cooperazione con la Corte.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A tredici anni dalla ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Cpi), l\u2019Italia ha adottato, con ingiustificato ritardo, le norme per consentire un\u2019effettiva cooperazione con gli organi della Corte. Almeno nelle intenzioni. 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