{"id":22350,"date":"2013-01-30T00:00:00","date_gmt":"2013-01-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/condanna-allitalia-per-le-carceri-inumane\/"},"modified":"2017-11-03T15:28:05","modified_gmt":"2017-11-03T14:28:05","slug":"condanna-allitalia-per-le-carceri-inumane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/01\/condanna-allitalia-per-le-carceri-inumane\/","title":{"rendered":"Condanna all\u2019Italia per le carceri inumane"},"content":{"rendered":"<p>A inizio gennaio la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (&#8220;la Corte&#8221;) ha condannato l\u2019Italia in seguito al ricorso proposto da sette detenuti (tre italiani e quattro stranieri) negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza (<i>Torreggiani e altri contro Italia<\/i>). La Corte ha appurato che i ricorrenti erano stati a lungo reclusi in celle di nove metri quadri occupate da tre persone.<\/p>\n<p><b>Svolta<\/b><br \/>Ciascuno di loro aveva dunque fruito di uno spazio inferiore allo standard minimo di quattro metri quadri per detenuto stabilito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (il meccanismo specializzato del Consiglio d\u2019Europa). A Piacenza la ristrettezza eccessiva della cella era stata aggravata dalla mancanza prolungata di acqua calda e da illuminazione e ventilazione insufficienti.<\/p>\n<p>Nel ricordare che gli Stati debbono \u201cassicurarsi che (\u2026) le modalit\u00e0 di esecuzione (&#8230;) non sottopongano l\u2019interessato a una sofferenza che ecceda il livello inevitabilmente connesso alla detenzione\u201d (sentenza citata, \u00a7 65), la Corte ha accertato la violazione dell\u2019articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, e ha accordato ai ricorrenti un totale di 99600 euro a titolo di risarcimento del danno morale.<\/p>\n<p>La sentenza in questione rappresenta una svolta rispetto alla precedente pronuncia del 16 luglio 2009 nel caso <i>Sulejmanovi&#263; contro Italia<\/i> (citatissima, nonostante la minore gravit\u00e0 dei fatti, proprio perch\u00e9 era stata vista come il preludio di un serio contenzioso a Strasburgo con riferimento alla situazione nelle carceri italiane). <i>Torreggiani e altri <\/i>\u00e8 infatti una \u201csentenza-pilota\u201d: la Corte accerta l\u2019esistenza di un problema strutturale, corroborato da un elevato numero di ricorsi simili, e impartisce al governo un termine entro il quale predisporre un ricorso interno efficace e adottare misure generali appropriate.<\/p>\n<p>La tecnica delle sentenze-pilota persegue un duplice obiettivo: da un lato mettere sotto pressione il governo interessato, dall\u2019altro evitare che la Corte sia oberata dalla mole di ricorsi riguardanti il medesimo problema strutturale. Gli altri ricorsi sono dunque tenuti in sospeso, nella speranza che possano essere poi trattati dalle autorit\u00e0 nazionali (una volta istituita una via di ricorso interna efficace oppure mediante composizione amichevole). Se tuttavia il termine dovesse decorrere inutilmente, la Corte sarebbe allora costretta ad occuparsene, con tutto quello che ne conseguirebbe (anche in termini di risarcimenti).<\/p>\n<p><b>In attesa di giudizio<\/b><br \/>Nel caso <i>Torreggiani e altri<\/i> l\u2019Italia dispone di un anno per introdurre innanzitutto un ricorso efficace, cio\u00e8 idoneo ad ottenere il miglioramento delle condizioni di detenzione. La via di ricorso (al magistrato di sorveglianza) al momento disponibile non ha tale caratteristica, anche perch\u00e9 le relative decisioni non vengono attualmente eseguite a causa, appunto, della natura strutturale del problema. Inoltre, \u00e8 in pratica molto difficile chiedere una riparazione per le condizioni inumane o degradanti della detenzione. <\/p>\n<p>La Corte ha anche richiamato l\u2019attenzione dell\u2019Italia sulle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa in materia, le quali promuovono il ricorso a misure alternative alla detenzione e una rielaborazione della politica penale nel senso di intendere il carcere come <i>extrema ratio <\/i>limitata ai casi in cui \u201cla gravit\u00e0 del reato \u00e8 tale da rendere qualunque altra misura o sanzione manifestamente inadeguata\u201d (Raccomandazione 99\/22 del 30 settembre 1999).<\/p>\n<p>Il trattamento dei detenuti \u00e8 in ogni caso uno dei riscontri cruciali del livello di tutela dei diritti fondamentali. Per il detenuto in attesa di giudizio la detenzione, che costituirebbe una carcerazione ingiusta qualora dovesse essere prosciolto, diventa supplizio se per di pi\u00f9 si svolge in condizioni inumane. <\/p>\n<p>La Corte, peraltro, \u00e8 stata colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane sono proprio persone in attesa di giudizio. Per il colpevole, condizioni di detenzione inumane costituiscono un inasprimento gratuito della pena, in contrasto con l\u2019articolo 27 della Costituzione e a danno della sicurezza di tutti: gran parte degli esperti sottolineano che il lavoro dei detenuti e, qualora non sussistano seri motivi ostativi, il ricorso a misure alternative minimizzano il rischio di recidiva e facilitano il reinserimento del condannato.<\/p>\n<p>Va detto che nel caso italiano la Corte ha escluso qualunque intenzione di umiliare i detenuti e ha dato atto di qualche modesto progresso in seguito ai provvedimenti urgenti adottati nel 2010. Una corretta attuazione della sentenza-pilota, tuttavia, richiede non solo interventi in ambito strettamente carcerario, ma anche un ripensamento delle politiche penali, ovvero un ridimensionamento del ricorso alla detenzione e l\u2019individuazione di sanzioni alternative. <\/p>\n<p>Ridurre il sovraffollamento delle carceri conviene certamente al Governo, che eviterebbe di dover affrontare le centinaia di cause pendenti a Strasburgo, ma anche al sistema-paese: prigioni pi\u00f9 umane dovrebbero essere infatti il riflesso di un sistema penale meno afflittivo anche perch\u00e9 ripensato in un\u2019ottica di efficacia e di prevenzione.<\/p>\n<p>La condanna della Corte di Strasburgo, peraltro, conferma la fondamentale importanza, per l\u2019Italia paese, del \u201cvincolo esterno\u201d europeo, senza il pungolo del quale certi nodi strutturali difficilmente verrebbero affrontati con decisione \u2013 o <i>tout court<\/i>. E pensare che fu un italiano, la cui opera ebbe un\u2019eco anche nel resto dell\u2019Europa, a scrivere, nel lontano 1764, che \u201cil peso della pena e la conseguenza di un delitto dev\u2019essere la pi\u00f9 efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre\u201d; \u201ctanto pi\u00f9 giuste sono le pene, quanto pi\u00f9 sacra ed inviolabile \u00e8 la sicurezza, e maggiore la libert\u00e0 che il sovrano conserva ai sudditi\u201d (Cesare Beccaria, <i>Dei delitti e delle pene<\/i>, \u00a7 XIX; \u00a7 II).<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A inizio gennaio la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (&#8220;la Corte&#8221;) ha condannato l\u2019Italia in seguito al ricorso proposto da sette detenuti (tre italiani e quattro stranieri) negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza (Torreggiani e altri contro Italia). 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