{"id":22560,"date":"2013-03-02T00:00:00","date_gmt":"2013-03-01T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/gli-omicidi-mirati-secondo-gli-usa\/"},"modified":"2017-11-03T15:27:57","modified_gmt":"2017-11-03T14:27:57","slug":"gli-omicidi-mirati-secondo-gli-usa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/03\/gli-omicidi-mirati-secondo-gli-usa\/","title":{"rendered":"Gli omicidi mirati secondo gli Usa"},"content":{"rendered":"<p>Il documento del Dipartimento di giustizia statunitense, reso pubblico dalla televisione Nbc lo scorso 4 febbraio, noto come <i>white paper<\/i>, affronta il tema della liceit\u00e0 di un\u2019operazione letale nei confronti di un cittadino statunitense che sia un leader operativo importante di <i>Al-Qaida<\/i>. Si tratta di una fonte importante perch\u00e9 contiene le principali argomentazioni giuridiche a sostegno della politica dell\u2019amministrazione Obama dei c.d.<i> targeted killings<\/i>, ossia gli omicidi mirati di sospetti terroristi presenti in territorio straniero.<\/p>\n<p>Sono notoriamente numerose le operazioni effettuate dagli Stati Uniti mediante l\u2019utilizzo di droni in Somalia, Yemen, Afghanistan e Pakistan. Sebbene il <i>white paper <\/i>non contenga particolari elementi di novit\u00e0 rispetto a quanto gi\u00e0 noto, ha nondimeno innescato un vivace dibattito che ha coinvolto il congresso, anche per la concomitante audizione di John Brennan, in vista della conferma alla nomina di direttore della Cia.<\/p>\n<p>La discussione ha riguardato soprattutto il tema della trasparenza e delle garanzie dovute a sospetti terroristi di nazionalit\u00e0 statunitense, in base al IV e al V emendamento (che si riferisce al <i>due process of law<\/i>) alla Costituzione degli Stati Uniti. Da pi\u00f9 parti \u00e8 stata avanzata la proposta di istituire una <a href= \"http:\/\/www.nytimes.com\/2013\/02\/14\/opinion\/a-special-court-is-needed-to-review-targeted-killings.html?_r=2&#038;\" target= \"blank\"><b><u> Corte speciale per gli omicidi mirati<\/u><\/b><\/a>, sul modello di quella gi\u00e0 operante con il compito di autorizzare intercettazioni con finalit\u00e0 di <i>intelligence<\/i>, istituita nel 1978. Resta da capire come un tale meccanismo possa rispettare i parametri del giusto processo.<\/p>\n<p><b>Liceit\u00e0 delle operazioni<\/b><br \/>Secondo il documento in esame, gli Stati Uniti possono lecitamente impiegare la forza contro propri cittadini all\u2019estero, anche al di fuori del teatro delle ostilit\u00e0, se si verificano tre condizioni: il governo deve stabilire anzitutto che un individuo pone una minaccia imminente di attacco violento contro gli Stati Uniti; che non sia praticabile (<i>infeasible<\/i>) la sua cattura; infine che l\u2019operazione sia condotta nel rispetto dei principi applicabili del diritto di guerra. In questo quadro troverebbe giustificazione l\u2019uccisione nel settembre 2011 in Yemen di Anwar al Aulaqi, cittadino statunitense appartenente ad <i>Al-Qaida<\/i>.<\/p>\n<p>L\u2019ultimo criterio, affermando l\u2019applicazione del diritto dei conflitti armati, ne presuppone l\u2019esistenza. In effetti il documento sembra oramai dare per assodato un punto che continua ad essere in verit\u00e0 molto controverso: ossia l\u2019esistenza di un conflitto armato non-internazionale globale con <i>Al-Qaida<\/i>, sottoposto agli standard minimi individuati nell\u2019art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 possibile ricondurre l\u2019espressione \u2018guerra al terrore\u2019 all\u2019esistenza di un unico conflitto armato secondo il diritto internazionale umanitario: la posizione prevalente \u00e8 nel senso di verificare in ogni contesto geografico il superamento della soglia individuata, per i conflitti armati internazionali, dall\u2019art. 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, nello svolgimento di operazioni militari tra due o pi\u00f9 Stati, e, per i conflitti interni, nell\u2019esistenza di scontri di una certa intensit\u00e0 tra le forze armate di uno Stato e gli insorti, oppure tra gruppi organizzati all\u2019interno di uno Stato. <\/p>\n<p>\u00c8 quest\u2019ultima, ad esempio, la qualificazione del conflitto ancora in corso in Afghanistan. Ma \u00e8 possibile che l\u2019uccisione (o la cattura) di un presunto terrorista affiliato ad <i>Al-Qaida <\/i>ovunque nel mondo sia regolato dal diritto dei conflitti armati? <\/p>\n<p><b>Imminenza della minaccia <\/b><br \/>L\u2019eventuale applicazione del diritto dei conflitti armati ad attacchi contro individui e gruppi presenti all\u2019estero, compreso il caso meno controverso del territorio confinante uno Stato in cui esiste un conflitto armato interno (ad esempio, il Pakistan in relazione all\u2019Afghanistan) non risolve affatto il tema del rispetto del principio del divieto dell\u2019uso della forza nelle relazioni internazionali, secondo l\u2019art. 2 (4) della Carta Onu.<\/p>\n<p>In base allo <i>jus ad bellum<\/i>, non vi sar\u00e0 un uso illecito in caso di consenso dello Stato territoriale, oppure se si verificano le condizioni per l\u2019esercizio della legittima difesa in base all\u2019art. 51 della stessa Carta.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 da rilevare che quest\u2019ultima \u00e8 la giustificazione sempre addotta dall\u2019amministrazione statunitense. Sul piano del diritto interno, la legittima difesa costituisce il fondamento dell\u2019autorit\u00e0 del Presidente a usare la forza contro <i>Al-Qaida<\/i>, ottenuta dal Congresso ancora nel 2001 per reagire agi attentati dell\u201911 settembre.<\/p>\n<p>Ma il <i>white paper<\/i> ricorre alla legittima difesa per fondare pure il criterio della \u2018imminenza della minaccia\u2019 da parte di un individuo come presupposto per l\u2019esecuzione di un omicidio mirato, in deroga ai diritti di <i>due process<\/i>. In ci\u00f2 pare esservi una sovrapposizione confusa di questioni diverse: la nozione di \u2018imminenza di un attacco armato\u2019, largamente accettata dalla dottrina, giustifica eventualmente l\u2019impiego della forza armata contro la sovranit\u00e0 di uno Stato, ma non pu\u00f2 affatto riferirsi alla sfera della vita dell\u2019individuo attaccato, e all\u2019eventuale contrazione della protezione di cui gode in base alle norme sulla condotta delle ostilit\u00e0 e a tutela dei diritti umani.<\/p>\n<p><b>Terrorista straniero e cittadino statunitense<\/b><br \/>A tale proposito, pu\u00f2 sorprendere che in un documento che affronta il tema delle garanzie costituzionali, non vi sia alcun riferimento agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, posto che le convenzioni in materia ratificate dagli Stati Uniti si applicano certamente nel contesto di un conflitto armato. Il parametro dei diritti umani non gioca ad esempio alcun ruolo nella definizione del criterio della praticabilit\u00e0 della cattura. Non pare che l\u2019assenza trovi spiegazione unicamente nel dibattito circa la controversa applicazione extraterritoriale delle norme sui diritti umani.<\/p>\n<p>Per il <i>white paper<\/i>, sono allora i principi fondamentali del diritto internazionale dei conflitti armati a costituire il quadro giuridico per determinare la liceit\u00e0 dell\u2019operazione contro un cittadino statunitense che sia un leader operativo importante di <i>Al-Qaida<\/i>, considerato quale obiettivo  militare: necessit\u00e0, distinzione, proporzionalit\u00e0 e umanit\u00e0.<\/p>\n<p>Come precisato, il documento si limita a operazioni contro leader di <i>Al-Qaida <\/i>di nazionalit\u00e0 statunitense. Taluni hanno avuto la sensazione, anche alla luce del dibattito successivo in merito all\u2019istituzione di una Corte speciale, di una diversa valutazione da parte delle autorit\u00e0 statunitensi del trattamento da riservare ai propri cittadini rispetto ai sospetti terroristi di nazionalit\u00e0 straniera: quasi che questi ultimi possano essere uccisi pi\u00f9 agevolmente. Una distinzione che non trova in realt\u00e0 alcuna corrispondenza nel diritto internazionale.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il documento del Dipartimento di giustizia statunitense, reso pubblico dalla televisione Nbc lo scorso 4 febbraio, noto come white paper, affronta il tema della liceit\u00e0 di un\u2019operazione letale nei confronti di un cittadino statunitense che sia un leader operativo importante di Al-Qaida. 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