{"id":22610,"date":"2013-03-08T00:00:00","date_gmt":"2013-03-07T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/scelta-obbligata-su-finmeccanica\/"},"modified":"2017-11-03T15:27:56","modified_gmt":"2017-11-03T14:27:56","slug":"scelta-obbligata-su-finmeccanica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/03\/scelta-obbligata-su-finmeccanica\/","title":{"rendered":"Scelta obbligata su Finmeccanica"},"content":{"rendered":"<p>La vicenda che ha coinvolto Finmeccanica, in particolare il suo amministratore delegato, nonch\u00e9 l\u2019amministratore delegato della controllata Agusta Westland, \u00e8 nota, perlomeno nei suoi tratti salienti. Vale la pena di ricordare che al centro dell\u2019indagine, condotta dalla procura di Busto Arsizio, si situa la commessa di 12 elicotteri al governo indiano che sarebbe stata ottenuta grazie ad una tangente di circa 50 milioni di euro pagata da Finmeccanica a persone collegate con lo stato maggiore indiano, sulla base dell\u2019intermediazione di due cittadini svizzeri per i quali, peraltro, sono in corso le procedure di estradizione. <\/p>\n<p>Recentemente dubbi circa l\u2019operato della magistratura sono stati avanzati sia da esponenti della <a href= \" http:\/\/www.repubblica.it\/speciali\/politica\/elezioni2013\/2013\/02\/14\/news\/berlusconi_le_tangenti_esistono_no_a_moralismi-52596278\/?ref=HRER1-1\" target= \"blank\"><b><u> classe politica italiana <\/u><\/b><\/a> che da <a href= \"http:\/\/www.huffingtonpost.it\/gianfranco-polillo\/le-bustarelle-le-manette-alle-imprese-e-il-rischio-della-desertificazione-industriale_b_2684862.html?utm_hp_ref=italy\" target= \"blank\"><b><u> membri del governo in carica <\/u><\/b><\/a>.<\/p>\n<p><b>Convenzione OCSE <\/b><br \/>Tra i profili sollevati dalla vicenda spicca quello relativo al contenuto e alla portata della Convenzione Ocse sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e al suo recepimento nel diritto italiano. <\/p>\n<p>Firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, la Convenzione \u00e8 entrata in vigore il 15 febbraio 1999 grazie al deposito degli strumenti di ratifica \u201cda parte di cinque dei paesi che detengono le dieci maggiori quote di esportazione e che rappresentano tra di loro almeno il 60 % del totale delle esportazioni dei detti dieci paesi\u201d (Art. 15.1). Attualmente, essa \u00e8 stata ratificata da 40 Stati, di cui 34 membri dell\u2019Ocse e sei paesi non membri \u201cpartecipanti a pieno titolo alle attivit\u00e0 del \u2018Gruppo di lavoro [Ocse] sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali\u2019\u201d (Art. 13.1).<\/p>\n<p>La Convenzione impone agli Stati l\u2019introduzione del reato di corruzione per il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio (non solo pecuniario) ad un pubblico ufficiale straniero, affinch\u00e9 questi compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d\u2019ufficio per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell\u2019ambito del commercio internazionale (Art. 1). A tale scopo la Convenzione prevede che ciascuna parte debba adottare le misure necessarie per stabilire la responsabilit\u00e0 delle persone giuridiche (Art. 2) e, qualora la responsabilit\u00e0 penale non sia loro applicabile, essa deve assicurare che alle persone giuridiche siano imposte sanzioni di altra natura (Art. 3.2). <\/p>\n<p>Inoltre, la Convenzione presenta un\u2019importante novit\u00e0 nel panorama dei trattati in materia di corruzione internazionale: l\u2019Art. 12 istituisce, infatti, un meccanismo di monitoraggio, gestito dal \u201cGruppo di lavoro dell\u2019Ocse sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali\u201d, volto ad assicurare la piena applicazione della Convenzione da parte degli Stati membri.<\/p>\n<p>Per quel che concerne le criticit\u00e0 della Convenzione, ne va evidenziata una in particolare: tra i paesi membri figurano numerosi Stati esportatori ma non quelli importatori che necessitano, pi\u00f9 di altri, di grandi forniture industriali, come l\u2019India. Da qui l\u2019asimmetria tra gli obblighi imposti al fornitore e quelli imposti al cliente.<\/p>\n<p><b>Diritto italiano<\/b><br \/>Lo strumento di ratifica della Convenzione Ocse \u00e8 stato depositato dall\u2019Italia presso il Segretariato dell\u2019Ocse il 10 dicembre 2000. La Convenzione \u00e8 in vigore, per il nostro paese, dal 13 febbraio 2001. <\/p>\n<p>Il recepimento della Convenzione \u00e8 avvenuto, in primo luogo, attraverso l\u2019inserimento, con legge n. 300 del 29 settembre 2000, dell\u2019Art. 322-bis del codice penale, che estende l\u2019applicazione dei reati di corruzione, tentativo di corruzione e istigazione alla corruzione ai pubblici ufficiali di Stati esteri, qualora il fatto sia commesso per procurare a s\u00e9 o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche transnazionali oppure, in base alla modifica introdotta con legge n. 116 del 3 agosto 2009, \u201cal fine di ottenere o di mantenere un\u2019attivit\u00e0 economica o finanziaria\u201d. <\/p>\n<p>Con la legge n. 300 l\u2019Italia ha peraltro data esecuzione anche ad una serie di convenzioni elaborate dal Consiglio Ue, ai sensi dell\u2019ex. Art. K.3.2 (c) del Trattato di Maastricht (attuale 34.2 (d) TUE), tra cui quella di Bruxelles del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari Ue \u2013 oltre che funzionari degli Stati membri.<\/p>\n<p>Inoltre, con il decreto legislativo 231 dell\u20198 giugno 2001 l\u2019Italia ha stabilito un regime di responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche per taluni reati commessi da persone fisiche, ivi compresa, appunto, la corruzione commessa all\u2019estero (Art. 4). <\/p>\n<p>La vigente normativa italiana, soprattutto se letta alla luce dell\u2019interpretazione che ne \u00e8 stata data dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione in tema di corruzione di pubblici ufficiali stranieri in casi quali \u201c<i>Oil for Food<\/i>\u201d, \u201cTangenti serbe\u201d, \u201cTangenti somale\u201d e \u201cPirelli\/Telecom\u201d, nel suo nucleo, \u00e8 in linea con quanto stabilisce la Convenzione Ocse. Un problema per\u00f2 esiste e riguarda la gestione delle \u201crelazioni pericolose\u201d tra governo e societ\u00e0 \u2013 tra cui Finmeccanica \u2013 collegate, a vario titolo, con il potere pubblico. <\/p>\n<p>Al cuore della vicenda Finmeccanica si pone cio\u00e8 il vizio originario rappresentato dall\u2019intreccio tra interessi politici ed economici alla base dell\u2019esercizio dei c.d. \u201c<i>golden power<\/i>\u201d detenuti dallo Stato italiano, azionista di riferimento della societ\u00e0, nella scelta dei componenti del consiglio di amministrazione nonch\u00e9 del suo amministratore delegato. <\/p>\n<p>Strettamente collegata \u00e8 la questione relativa all\u2019assenza di efficaci sistemi di controllo interno e <i>governance <\/i>che assicurino, in Finmeccanica, correttezza e trasparenza nei processi decisionali, anche con riferimento alla possibile promozione di azioni di responsabilit\u00e0 nei confronti delle massime cariche della societ\u00e0. La necessit\u00e0, per un verso, di regolamentare in maniera adeguata i rapporti tra societ\u00e0 strategiche e lo Stato che ne \u00e8 azionista e, per l\u2019altro, di prevedere efficaci meccanismi di <i>internal <\/i>ed <i>external audit<\/i> \u00e8 peraltro sottolineata dal citato Gruppo di lavoro Ocse nel Rapporto del 16 dicembre 2011 concernente l\u2019Italia (punti 2 e 7).<\/p>\n<p><b>Via obbligata <\/b><br \/>Al di l\u00e0 di considerazioni di carattere politico circa i rischi derivanti dalla perdita di importanti partner strategici per l\u2019Italia, \u00e8 certo che la magistratura di Busto Arsizio, in relazione al \u201ccaso Finmeccanica\u201d, abbia agito nel pieno rispetto della legalit\u00e0 e che ipotetiche alternative ispirate alla \u201cragion di Stato\u201d non esistono. L\u2019Art. 112 della Costituzione italiana, infatti, impone al pubblico ministero di esercitare l\u2019azione penale. <\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda che ha coinvolto Finmeccanica, in particolare il suo amministratore delegato, nonch\u00e9 l\u2019amministratore delegato della controllata Agusta Westland, \u00e8 nota, perlomeno nei suoi tratti salienti. 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