{"id":23690,"date":"2013-07-16T00:00:00","date_gmt":"2013-07-15T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-caso-snowden-e-le-regole-dello-spionaggio\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:41","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:41","slug":"il-caso-snowden-e-le-regole-dello-spionaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/07\/il-caso-snowden-e-le-regole-dello-spionaggio\/","title":{"rendered":"Il caso Snowden e le regole dello spionaggio"},"content":{"rendered":"<p><i><font size=\"1\">Per l&#8217;attualit\u00e0 delle tesi riproponiamo questo articolo di N. Ronzitti<\/font><\/i>.<br \/>L\u2019affaire Snowden solleva vari quesiti sotto il profilo del diritto e delle relazioni internazionali. Si pu\u00f2 concedere l\u2019asilo politico ad un fuggiasco implicato in un caso di spionaggio? Hanno correttamente agito gli Stati europei che hanno negato il sorvolo del loro territorio all\u2019aereo su cui era imbarcato il presidente boliviano Morales, sospettato di aver a bordo Snowden? <\/p>\n<p>A tali quesiti \u00e8 stata in parte gi\u00e0 data risposta. Per quanto riguarda l\u2019Italia, bene ha fatto il nostro governo a non concedere a Snowden l\u2019asilo, poich\u00e9 gli Stati Uniti non sono certamente un paese che non assicura le libert\u00e0 democratiche, condizione necessaria per l\u2019applicazione dell\u2019art. 10, comma 3 della nostra Costituzione per la concessione. Quanto al diniego del transito attraverso lo spazio aereo nazionale, \u00e8 da ricordare che obblighi sussistono per l\u2019aviazione civile secondo la Convenzione di Chicago del 1944, ma non per gli aerei di stato, quale quello su cui viaggiava il presidente boliviano. <\/p>\n<p><b>Spionaggio tra amici<\/b><br \/>L\u2019aspetto pi\u00f9 inquietante dell\u2019affare Snowden riguarda lo spionaggio tra alleati, che poi \u00e8 a senso unico in quanto realizzato dalle varie \u201cagenzie\u201d americane nei confronti degli alleati europei, Italia inclusa, e delle istituzioni dell\u2019Unione europea (Ue), sollevando le reazioni particolarmente indignate del Parlamento europeo, che il 4 luglio ha adottato una risoluzione di condanna e ordinato un\u2019inchiesta. Prendendo spunto dall\u2019affare Snowden  si \u00e8 chiesto se esistano regole in materia, che dovrebbero riguardare tutti gli stati, non solo i potenziali nemici, ma anche gli alleati. <\/p>\n<p>In  questo secondo caso la trasgressione di regole sarebbe aggravata dalla violazione del rapporto di fiducia, che dovrebbe vigere tra potenze amiche. N\u00e9 pu\u00f2 essere consolatorio l\u2019affermare che \u201ccos\u00ec fan tutti\u201d e che lo spionaggio, o come oggi si chiama \u201cattivit\u00e0 di <i>intelligence<\/i>\u201d per nobilitarlo, \u00e8 sempre esistito. Addirittura si invocano regole internazionali per disciplinarlo. Ma si tratta di esternazioni di chi non conosce 36bene i rapporti che regolano la comunit\u00e0 internazionale, poich\u00e9 a nessuno \u00e8 mai venuto in mente la stipulazione di una convenzione internazionale sullo spionaggio.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 talune regole esistono, ma vanno ricavate da altri settori del diritto internazionale.<\/p>\n<p><b>Spionaggio in tempo di guerra<\/b><br \/>In primo luogo occorre distinguere tra lo spionaggio in tempo di guerra e in tempo di pace.<\/p>\n<p>Lo spionaggio in tempo di guerra \u00e8 l\u2019unico oggetto di una disciplina <i>ad hoc<\/i>. Tanto il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell\u2019Aja del 1907 quanto il primo Protocollo addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 disciplinano il fenomeno, definendo \u201cla spia\u201d che, in caso di cattura, non ha diritto allo <i>status<\/i> di prigioniero di guerra ed \u00e8 soggetta alla potest\u00e0 repressiva dello stato che la cattura. Lo stato, per cui la spia agisce, non commette per\u00f2 alcun illecito internazionale. Si tratta di regole fatte proprie dalla consuetudine internazionale.<\/p>\n<p><b>Spionaggio in tempo di pace<\/b><br \/>Diversa \u00e8 invece la disciplina dello spionaggio in tempo di pace, estremamente frammentaria e non oggetto di una precisa regolamentazione.<\/p>\n<p>Talune norme possono essere ricavate dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Si prescinde qui dall\u2019ipotesi dell\u2019attivit\u00e0 di <i>intelligence <\/i>condotta dall\u2019agente diplomatico o dal personale della missione (ad es. addetto militare). Piuttosto si faccia il caso dello spionaggio ai danni della missione diplomatica straniera ad opera dello stato ospite, mediante l\u2019introduzione di congegni elettronici nei locali della missione. \u00c8 quanto avrebbero fatto i servizi americani nei confronti dell\u2019ambasciata italiana a Washington (e delle sedi diplomatiche di altri governi alleati), secondo le rivelazioni di Snowden, poi smentite dalle nostre autorit\u00e0 (almeno per ora). <\/p>\n<p>In questo caso vi sarebbe una flagrante violazione dell\u2019art. 22 della Convenzione di Vienna, secondo cui i locali della missione sono inviolabili. Ma vi \u00e8 di pi\u00f9. Probabilmente lo spionaggio ai danni della missione diplomatica realizzato senza intrusione di congegni nei locali della missione, ma con apparecchiature esterne potrebbe realizzare una violazione della \u201cpace della missione\u201d ed un\u2019offesa alla sua \u201cdignit\u00e0\u201d, anche queste vietate dallo stesso articolo della Convenzione di Vienna.<\/p>\n<p>Lo stato in violazione del diritto internazionale dovrebbe riparare l\u2019illecito e addirittura dare \u201cgaranzie e assicurazioni di non ripetizione\u201d! Si aprirebbe addirittura la strada di un ricorso alla Corte internazionale di giustizia nei confronti di quegli stati che, come gli Stati Uniti, hanno ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.<\/p>\n<p>Quanto affermato nei confronti dello spionaggio ai danni delle missioni diplomatiche, vale in linea di principio anche per le organizzazioni internazionali, ma una sua precisa configurazione dipende dall\u2019accordo di sede stipulato con l\u2019organizzazione internazionale dallo stato ospite.<\/p>\n<p>A parte la questione delle missioni diplomatiche, lo spionaggio in tempo di pace costituisce una violazione della sovranit\u00e0 territoriale quando l\u2019agente straniero penetri in territorio altrui ed operi clandestinamente senza il consenso dello stato territoriale. In tal caso egli non pu\u00f2 invocare nessuna immunit\u00e0 dalla giustizia locale, tranne che sia un agente diplomatico. <\/p>\n<p>Nemmeno \u00e8 ammissibile l\u2019osservazione aerea tornata in auge con l\u2019uso di droni, in assenza di una disposizione permissiva stabilita nei trattati sul controllo degli armamenti. N\u00e9 costituisce un esempio il Trattato sui cieli aperti del 1992, entrato in vigore 10 anni dopo, che autorizza gli stati parte a sorvolare il territorio di un\u2019altra parte allo scopo di condurre voli di osservazione. <\/p>\n<p>L\u2019acquisizione di dati effettuata a partire da spazi non soggetti alla sovranit\u00e0 di alcuno \u00e8 libera. Cos\u00ec non costituisce violazione alcuna dell\u2019altrui sovranit\u00e0 territoriale l\u2019osservazione satellitare oppure l\u2019acquisizione di informazioni sensibili operata da navi in alto mare.<\/p>\n<p><b>Cyberspionaggio<\/b><br \/>Ma l\u2019aspetto pi\u00f9 inquietante delle rilevazioni di Snowden riguarda l\u2019acquisizione di dati che il progresso tecnologico rende possibili senza la dislocazione di agenti in territorio altrui e quindi senza violare fisicamente la sovranit\u00e0 territoriale di uno stato straniero. La cosa non \u00e8 nuova. Gi\u00e0 nel 1988 un rapporto del Parlamento europeo sottolineava la quantit\u00e0 di dati captati dagli Stati Uniti. Quindi molti anni prima di Echelon. <\/p>\n<p>La manipolazione tecnologica pu\u00f2 essere usata per scopi militari al fine di infliggere danni al nemico (ad es. l\u2019accecamento delle sue difese) e rientra nel concetto di <i>cyber war<\/i>. Ma pu\u00f2 essere usata anche per acquisire informazioni sensibili di natura militare oppure per combattere la criminalit\u00e0 o il terrorismo internazionale. <\/p>\n<p>Non \u00e8 chiaro o non \u00e8 stato ancora definitivamente acquisito quanto e come i grandi gestori delle reti collaborino con le organizzazioni di <i>intelligence<\/i>. Orbene tale attivit\u00e0 pu\u00f2 costituire una violazione del diritto statale (es. violazione della <i>privacy<\/i>), ma difficilmente del diritto internazionale generale. La questione dovrebbe quindi essere affrontata sotto il profilo dei diritti umani e il diritto alla riservatezza della corrispondenza ed alla libert\u00e0 da illegittime interferenze nella propria vita privata. <\/p>\n<p>Esempi gi\u00e0 esistono. Nel quadro del Consiglio d\u2019Europa \u00e8 stata stipulata nel 1981 una Convenzione sulla protezione dei dati personali e della <i>privacy<\/i> ed un protocollo addizionale nel 2001. <i>Guidelines<\/i> sono state adottate nell\u2019ambito dell\u2019Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). L\u2019elenco potrebbe continuare. Un discorso codificatorio andrebbe quindi affrontato a livello universale sotto il profilo della tutela della privacy come diritto dell\u2019uomo.<\/p>\n<p>In conclusione, solo lo spionaggio in tempo di guerra ha una precisa regolamentazione in diritto internazionale. Lo spionaggio in tempo di pace non \u00e8 invece oggetto di una autonoma disciplina. Vi sono tuttavia norme <i>ad hoc<\/i> che hanno per oggetto settori ben determinati e riguardano la trasgressione della sovranit\u00e0 territoriale o la violazione delle relazioni diplomatiche. <\/p>\n<p>Altre attivit\u00e0 non ricadono sotto la previsione di alcuna proibizione come quelle condotte nello spazio extra-atmosferico (i c.d. satelliti-spia) o in alto mare. Per tutte queste attivit\u00e0 non \u00e8 realistico pensare ad una disciplina unitaria. Resta invece possibile pensare ad una regolamentazione dell\u2019acquisizione illegale di dati nella rete, dimensionata sotto il profilo della tutela della <i>privacy<\/i> come diritto dell\u2019uomo. In tale contesto sono sempre possibili (realistiche) eccezioni a tutela della sicurezza e della sovranit\u00e0 degli stati.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per l&#8217;attualit\u00e0 delle tesi riproponiamo questo articolo di N. 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