{"id":23710,"date":"2013-07-18T00:00:00","date_gmt":"2013-07-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/spina-kazaka-nella-diplomazia-italiana\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:40","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:40","slug":"spina-kazaka-nella-diplomazia-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/07\/spina-kazaka-nella-diplomazia-italiana\/","title":{"rendered":"Spina kazaka nella diplomazia italiana"},"content":{"rendered":"<p>Da pi\u00f9 parti si sostiene che il comportamento tenuto dagli organi italiani in relazione all\u2019allontanamento della cittadina kazaka Alma Shalabayeva e di sua figlia di sei anni avrebbe determinato flagranti violazioni del diritto internazionale. Alcune Organizzazioni non governative come Amnesty International si sono spinte a invocare procedimenti penali nei confronti delle persone coinvolte. Molti fatti rimangono per\u00f2 oscuri e ci\u00f2 limita le possibilit\u00e0 di delineare gli aspetti giuridici. <\/p>\n<p><b>Diritto internazionale<\/b><br \/>Secondo norme internazionali consolidate, ogni Stato gode del diritto d\u2019allontanare dal proprio territorio gli stranieri, con alcune importanti limitazioni. L\u2019allontanamento deve essere conforme alle leggi interne motivato e realizzato con modalit\u00e0 tali da non violare elementari standard umanitari. Nel caso Shalabayeva, sul piano formale i passaggi richiesti dalla legislazione vigente sembrano rispettati. Risulta quindi inappropriato qualificare l\u2019operazione una \u201cespulsione straordinaria\u201d.<\/p>\n<p>Quanto alle modalit\u00e0 del fermo e dell\u2019allontanamento, la signora Shalabayeva e suoi familiari hanno riferito alla stampa comportamenti ingiuriosi e violenti. Trattasi peraltro di affermazioni smentite dai funzionari italiani e non suffragate da prove. <\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019allontanamento deve rispettare il. principio del \u201cnon respingimento\u201d e i diritti dei richiedenti asilo. Negli stati dell\u2019Unione europea vincolanti sono gli obblighi previsti dalla direttiva \u201crimpatri\u201d (2008\/115). Particolare rilievo assume l\u2019obbligo di non respingimento secondo cui l\u2019allontanamento non pu\u00f2 essere realizzato quando vi siano ragioni serie di credere che l\u2019interessato corra un rischio reale d\u2019esser sottoposto nello Stato di destinazione a persecuzione, tortura o altri trattamenti disumani. <\/p>\n<p>Le autorit\u00e0 italiane affermano che fino all\u2019effettiva espulsione la signora Shalabayeva non ha evocato rischi particolari legati al rimpatrio, in ragione dell\u2019attivit\u00e0 politica del marito, n\u00e9 ha invocato protezione. \u00c8 riconosciuto dagli stessi avvocati della signora che questa ha inizialmente preferito nascondere la propria situazione personale, anche di fronte al giudice di pace. Tali elementi sarebbero emersi solo successivamente, portando alla revoca dell\u2019espulsione. <\/p>\n<p><b>Giurisprudenza europea<\/b><br \/>Taluni sostengono che vista la situazione generale nel Kazakistan le autorit\u00e0 italiane avrebbero comunque dovuto ritenere sussistente un serio rischio di tortura o altro trattamento disumano. In realt\u00e0, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo emergono indicazioni contradditorie. Nella sentenza contro l\u2019Italia sui respingimenti verso la Libia la Corte ha affermato che il fatto che gli interessati non invochino particolari ragioni di protezione non esime lo Stato dal procedere ad una autonoma valutazione. <\/p>\n<p>Con riguardo al Kazakistan, tuttavia, se in precedenti sentenze si era ravvisata una diffusa applicazione della tortura, in decisioni pi\u00f9 recenti la Corte rileva un miglioramento della situazione dei diritti umani e afferma che non sussistono le condizioni per una generale proibizione degli allontanamenti verso tale Stato. Non solo: in una sentenza del febbraio scorso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l\u2019estradizione di una persona di fiducia dello stesso Ablyazov non esporrebbe l\u2019interessata a rischio serio di tortura (<i>Yefimova v. Russia<\/i>). <\/p>\n<p>Altri profili di illegittimit\u00e0 invocati attengono al rispetto del diritto dell\u2019Unione europea. Si \u00e8 fatto riferimento ad un permesso di soggiorno rilasciato alla signora Shalabayeva dalla Lettonia, che peraltro non risulta sia stato esibito. Si afferma poi che le autorit\u00e0 italiane avrebbero violato la direttiva rimpatri poich\u00e9 essa prevede quale modalit\u00e0 ordinaria d\u2019allontanamento la partenza volontaria, cui si pu\u00f2 tuttavia derogare nel caso di rischio di fuga. Particolare rilievo \u00e8 stato dato al fatto che il rimpatrio sia stato effettuato mediante un aereo privato, noleggiato dal governo kazako. <\/p>\n<p>Se \u00e8 vero che generalmente i rimpatri vengono eseguiti con voli di linea e tempi molto pi\u00f9 dilatati, l\u2019uso di un aereo privato non pare <i>per se<\/i> integrare alcuna violazione di norme. Unica condizione posta dalle norme \u00e8 che il rimpatrio avvenga con un mezzo \u201cadeguato\u201d. Considerazioni analoghe valgono per la celerit\u00e0 della procedura: \u00e8 la stessa normativa a richiedere, per quanto possibile, l\u2019immediatezza dell\u2019espulsione. Va peraltro tenuto presente che l\u2019allontanamento ha coinvolto una bimba di sei anni e che la direttiva rimpatri richiede agli stati di tenere nella debita considerazione gli interessi superiori del bambino. <\/p>\n<p>Alcuni aspetti \u201cinusuali\u201d della vicenda avrebbero quindi dovuto spingere gli organi competenti a non adottare decisioni affrettate, richiedendo il coinvolgimento dei pi\u00f9 alti livelli di responsabilit\u00e0. Al contempo per\u00f2, appaiono egualmente affrettate le ricostruzioni che configurano gravi e manifeste violazioni delle norme internazionali da parte delle autorit\u00e0 italiane.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da pi\u00f9 parti si sostiene che il comportamento tenuto dagli organi italiani in relazione all\u2019allontanamento della cittadina kazaka Alma Shalabayeva e di sua figlia di sei anni avrebbe determinato flagranti violazioni del diritto internazionale. Alcune Organizzazioni non governative come Amnesty International si sono spinte a invocare procedimenti penali nei confronti delle persone coinvolte. 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