{"id":23720,"date":"2013-07-19T00:00:00","date_gmt":"2013-07-18T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/europa-e-italia-contro-la-violenza-sulle-donne\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:40","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:40","slug":"europa-e-italia-contro-la-violenza-sulle-donne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/07\/europa-e-italia-contro-la-violenza-sulle-donne\/","title":{"rendered":"Europa e Italia contro la violenza sulle donne"},"content":{"rendered":"<p>Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d\u2019Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e domestica, adottata a Istanbul l\u201911 maggio 2011 e gi\u00e0 nota come \u201cConvenzione di Istanbul\u201d. \u00c8 significativo che entrambi i rami del Parlamento abbiano approvato all&#8217;unanimit\u00e0 la legge di ratifica (n. 77 del 27 giugno 2013).<\/p>\n<p>Non meno degna di nota \u00e8 la rapidit\u00e0 dell&#8217;iter di ratifica, se si pensa che quello della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, ad esempio, si trascina ormai da varie legislature. Va detto che tale celerit\u00e0 si spiega certamente con l\u2019urgenza del problema, dettata dal crescente numero di donne vittima di violenza (spesso mortale) in Italia. La ratifica di un trattato del genere, tuttavia, non \u00e8 che il primo &#8211; e meno impegnativo &#8211; passo, al di l\u00e0 della sua portata simbolica.<\/p>\n<p><b>Lo strumento pi\u00f9 completo <\/b><br \/>Va detto che la Convenzione di Istanbul viene &#8211; per cos\u00ec dire &#8211; da lontano, in quanto costituisce lo sviluppo di una serie di testi precedentemente adottati a livello internazionale, in particolare nell\u2019ambito delle Nazioni Unite. <\/p>\n<p>Peraltro, l\u2019assenza di una normativa e di una prassi nazionali in grado di prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne era gi\u00e0 stata considerata una violazione dei diritti fondamentali dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, in particolare in un caso riguardante proprio la Turchia (<i>Opuz<\/i>, sentenza del 9 giugno 2009). <\/p>\n<p>In tali circostanze entra in gioco il c.d. <i>duty of due diligence<\/i>, un principio ormai fondamentale in materia di tutela dei diritti umani e che implica l\u2019obbligo, per le autorit\u00e0 statali, di adottare e far applicare le misure (normative, amministrative e pratiche) necessarie a prevenire e reprimere (anche in un\u2019ottica di deterrenza) le violazioni dei diritti umani.<\/p>\n<p>Qual \u00e8 allora il valore aggiunto della Convenzione di Istanbul? Innanzitutto si tratta non solo della prima convenzione europea in materia ma anche dello strumento pi\u00f9 completo e avanzato ad oggi esistente. \u00c8 sufficiente consultare il <a href= \"http:\/\/www.coe.int\/t\/dghl\/standardsetting\/convention-violence\/default_en.asp\" target= \"blank\"><b><u> relativo sito internet<\/u><\/b><\/a> per rendersene conto. <\/p>\n<p>La Convenzione di Istanbul comprende dunque la violenza domestica e potenzialmente tutte le sue vittime (compresi i minori, spesso vittime e testimoni delle violenze). \u00c8 possibile estendere la protezione alle straniere residenti. Inoltre il grande pregio, tipico dei trattati specializzati sui diritti umani, \u00e8 quello di prevedere specifici obblighi positivi \u201cdi fare\u201d a carico degli Stati, che non necessariamente \u00e8 possibile ricavare in modo cos\u00ec preciso da norme di carattere pi\u00f9 generale. <\/p>\n<p>Tra l\u2019altro, gli Stati parti della Convenzione di Istanbul saranno tenuti a: sanzionare penalmente i responsabili di violenze (\u00e8 peraltro espressamente previsto il divieto di imporre alle vittime metodi alternativi di risoluzione dei conflitti) e prevedere anche la procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio (sebbene nel caso del reato di <i>stalking<\/i> gli Stati ne abbiano solo la facolt\u00e0); predisporre centri di assistenza alle vittime e un numero telefonico unico su scala nazionale (in Italia \u00e8 gi\u00e0 attivo); formare gli operatori, forze di polizia comprese; assicurare una riparazione a favore delle vittime e prevedere strumenti di tutela preventiva a fronte di minacce. <\/p>\n<p>Va aggiunto che la Convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio, imperniato innanzitutto sul lavoro di un gruppo di esperti indipendenti (denominato GREVIO), e completato sia dalla classica valutazione conclusiva di carattere politico da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa, sia da un\u2019originale partecipazione dei parlamenti nazionali. La Convenzione \u00e8 applicabile tanto in tempo di pace quanto nell\u2019ambito dei conflitti armati.<\/p>\n<p><b>Violenza e cultura <\/b><br \/>La Convenzione di Istanbul entrer\u00e0 in vigore quando avr\u00e0 raggiunto il numero minimo di <a href= \" http:\/\/conventions.coe.int\/Treaty\/Commun\/QueVoulezVous.asp?NT=210&#038;CL=ENG\" target= \"blank\"><b><u> 10 ratifiche<\/u><\/b><\/a>.<\/p>\n<p>Naturalmente non ci si pu\u00f2 accontentare della sola ratifica, memori anche del fatto che la storia dei trattati sui diritti umani ratificati dall\u2019Italia \u00e8 costellata di serie inadempienze (basti pensare che manca tuttora, nel Codice penale, il reato di tortura richiesto dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, che l\u2019Italia ratific\u00f2 nel 1989). <\/p>\n<p>Nonostante la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul contenga un classico \u201cordine di esecuzione\u201d, la sua effettiva applicazione richieder\u00e0 ulteriori aggiustamenti normativi interni, che lo stesso meccanismo di monitoraggio potrebbe sollecitare una volta che sar\u00e0 entrato in funzione. Basti pensare che salvo alcune eccezioni, i reati di violenza sessuale sono ancora punibili a querela di parte. <\/p>\n<p>Nulla, peraltro, impedirebbe alle autorit\u00e0 italiane di procedere ad altre importanti modifiche normative, ancorch\u00e9 non imposte dalla Convenzione, come il passaggio alla procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio anche per il reato di <i>stalking<\/i>. Inoltre, tutta una serie di disposizioni della Convenzione esigono incisivi interventi a livello amministrativo, formativo e operativo. <\/p>\n<p>L\u2019articolo 3 della Legge 77\/2013, che contiene una clausola di \u201cneutralit\u00e0 finanziaria\u201d laddove l\u2019articolo 8 della Convenzione obbliga gli Stati a stanziare risorse finanziarie e umane appropriate, lascia dunque perplessi.<\/p>\n<p>La Convenzione prevede difatti l\u2019obbligo degli Stati di adottare le misure necessarie a promuovere un\u2019evoluzione dei \u201ccomportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull&#8217;idea dell&#8217;inferiorit\u00e0 della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini\u201d (art. 12 c. 1). <\/p>\n<p>Si tratta di una delle disposizioni pi\u00f9 impegnative, dato che richiede investimenti di lungo termine in materia di politiche educative e di comunicazione. \u00c8 una disposizione che coglie per\u00f2 nel segno: specialmente la violenza nei confronti delle donne germina dalla mancata educazione di molti uomini (e non solo) al rispetto, nonch\u00e9 da tutta una serie di comportamenti di prevaricazione e di scherno tollerati, se non addirittura assecondati, da atteggiamenti \u201cculturali\u201d diffusi e molto presenti anche nel linguaggio pubblico.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d\u2019Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e domestica, adottata a Istanbul l\u201911 maggio 2011 e gi\u00e0 nota come \u201cConvenzione di Istanbul\u201d. \u00c8 significativo che entrambi i rami del Parlamento abbiano approvato all&#8217;unanimit\u00e0 la legge di ratifica (n. 77 del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[83,96],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23720"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23720"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23720\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63558,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23720\/revisions\/63558"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}