{"id":23740,"date":"2013-07-23T00:00:00","date_gmt":"2013-07-22T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/lavori-in-corso-per-le-banche-europee\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:40","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:40","slug":"lavori-in-corso-per-le-banche-europee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/07\/lavori-in-corso-per-le-banche-europee\/","title":{"rendered":"Lavori in corso per le banche europee"},"content":{"rendered":"<p>Attorno all\u2019unione bancaria si \u00e8 potuto registrare un consenso diffuso che ha reso possibile l\u2019adozione in tempi relativamente rapidi di importanti provvedimenti. Ora per\u00f2 \u00e8 necessario passare rapidamente alla fase dell\u2019attuazione che dovr\u00e0 affrontare resistenze, in primis tedesche, riguardo al <i>Single resolution mechanism<\/i>, il meccanismo unico di risoluzione.<\/p>\n<p>La proposta della Commissione prevede infatti poteri rilevanti ad una autorit\u00e0 sovranazionale e non esclude l\u2019ipotesi di una mutualizzazione dei rischi come conseguenza della creazione di un fondo comune, anche se privato.<\/p>\n<p><b>Dal 2012 a oggi<\/b><br \/>\nL\u2019unione bancaria prende forma nel giugno 2012 come uno dei quattro pilastri attorno ai quali avrebbe dovuto articolarsi una riforma organica della <i>governance <\/i>dell\u2019Unione economica e monetaria.<\/p>\n<p>\u00c8 concepita fin dall\u2019inizio come una condizione essenziale per: assicurare la stabilit\u00e0 finanziaria dell\u2019Eurozona e pi\u00f9 in generale dell\u2019Unione europea; superare una frammentazione dei mercati finanziari lungo linee nazionali che aveva creato seri problemi di funzionamento del mercato interno; garantire regole del gioco condivise per le banche europee, il cos\u00ecdetto <i>level playing field<\/i>; interrompere il circolo vizioso tra rischi delle banche e rischio sovrano; ed infine consentire condizioni pi\u00f9 eque di accesso al credito per imprese e famiglie e quindi una prospettiva di ripresa e crescita in tutta l\u2019Unione.<\/p>\n<p>Il progetto si articola su quattro misure: un sistema centralizzato a livello europeo di vigilanza della banche; un\u2019armonizzazione dei regimi nazionali di risoluzione; un meccanismo unico di risoluzione e un regime armonizzato delle garanzie sui depositi. Del progetto fa parte integrante anche la possibilit\u00e0 per l\u2019<i>European stability mechanism<\/i>, il meccanismo di stabilit\u00e0 europeo, di intervenire direttamente con misure di sostegno e ricapitalizzazione di banche.<\/p>\n<p>Dei quattro elementi su cui avrebbe dovuto articolarsi la riforma dell\u2019Unione economica e monetaria, l\u2019unione bancaria \u00e8 l\u2019unico che ha finora fatto registrare progressi significativi e l\u2019adozione di concrete misure di attuazione. Sia l\u2019idea di un\u2019unione fiscale o di bilancio, sia quella di una effettiva unione economica hanno finora segnato il passo. N\u00e9 tantomeno si sono fatti progressi sul tema della legittimazione democratica.<\/p>\n<p><b>Il Sistema Unico di Vigilanza <\/b><br \/>\nIl Sistema unico di vigilanza \u00e8 la prima delle misure adottate nel dicembre 2102 e destinata a diventare operativa nei primi mesi del 2014. Si tratta di un sistema di vigilanza unico comprensivo di tutte le banche dei paesi aderenti, euro e non euro. La Banca centrale europea (Bce) sar\u00e0 responsabile del funzionamento del meccanismo di vigilanza ed avr\u00e0 il compito di esercitare la vigilanza diretta sulle istituzioni creditizie ritenute maggiormente significative.<\/p>\n<p>Le autorit\u00e0 nazionali continueranno ad esercitare la vigilanza per le banche considerate meno significative, nell\u2019ambito tuttavia di un sistema di guida e monitoraggio da parte della Bce. Varie misure sono state previste al fine di garantire una effettiva separazione fra gestione della politica monetaria e controllo sulle banche da parte della Bce ivi compresa l\u2019istituzione di un separato consiglio di sorveglianza, il <i>supervisory board<\/i>.<\/p>\n<p>I paesi non euro potranno aderire al meccanismo unico di vigilanza, beneficiando di condizioni di assoluta parit\u00e0 di trattamento con i paesi dell\u2019area per ci\u00f2 che concerne la <i>governance <\/i>del Sistema unico di vigilanza.<\/p>\n<p><b>Gestione crisi<\/b><br \/>\nLa direttiva sulla risoluzione delle banche, la <i>Bank recovery and resolution<\/i>, oggetto di un accordo in sede di consiglio Ecofin del giugno scorso, ha definito un sistema di armonizzazione minima a livello europeo delle regole per la gestione delle crisi di banche.<\/p>\n<p>La direttiva si caratterizza per l\u2019introduzione di strumenti comuni di risoluzione in tutti i paesi membri al fine di assicurare il contributo del settore finanziario privato al costo delle crisi, nonch\u00e9 di meccanismi di cooperazione per la gestione degli scompensi di gruppi transfrontalieri. L\u2019aspetto qualificante di questa innovativa regolamentazione \u00e8 costituito dall\u2019avere assunto, sulla base dell\u2019esperienza del salvataggio di Cipro, il cos\u00ecdetto <i>bail-in<\/i>, come lo strumento principale per intervenire a sostegno di una banca in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto quindi che le perdite gravino in primis sugli azionisti e sui creditori della banca stessa. Viene definito l\u2019ambito di applicazione di questo strumento (ovvero a quali categorie di creditori applicarlo e secondo quale ordine) e il grado di armonizzazione a livello europeo (ovvero il grado di discrezionalit\u00e0 esercitabile dalle singole autorit\u00e0 di risoluzione nazionali).<\/p>\n<p><b>Il meccanismo unico di risoluzione <\/b><br \/>\nIl 10 luglio, la Commissione ha presentato la sua proposta per la creazione di un meccanismo di risoluzione unico. Questa parte da due presupposti pienamente condivisibili. Dopo aver accentrato i poteri di vigilanza per i paesi che faranno parte del sistema unico di sorveglianza, occorre realizzare un accentramento anche dei poteri di risoluzione delle banche. In aggiunta, in un mercato integrato, un meccanismo decisionale unico di tipo sovranazionale \u00e8 lo strumento pi\u00f9 idoneo per minimizzare le perdite conseguenti a una crisi bancaria.<\/p>\n<p>Gli elementi caratterizzanti, quindi controversi, della proposta della Commissione sono la creazione di un <i>board <\/i>dove saranno rappresentate le autorit\u00e0 nazionali di risoluzione, ma anche la previsione di un ruolo centrale per la Commissione cui spetter\u00e0 di decidere se e quando avviare la risoluzione di una banca.<\/p>\n<p>Altro aspetto rilevante \u00e8 la proposta che la creazione di un fondo comune di risoluzione finanziato dalle banche e in grado di disporre di risorse tali da rendere meno probabile l\u2019intervento pubblico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Attorno all\u2019unione bancaria si \u00e8 potuto registrare un consenso diffuso che ha reso possibile l\u2019adozione in tempi relativamente rapidi di importanti provvedimenti. Ora per\u00f2 \u00e8 necessario passare rapidamente alla fase dell\u2019attuazione che dovr\u00e0 affrontare resistenze, in primis tedesche, riguardo al Single resolution mechanism, il meccanismo unico di risoluzione. La proposta della Commissione prevede infatti poteri [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[80,140],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23740"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23740"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23740\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64113,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23740\/revisions\/64113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}