{"id":23890,"date":"2013-08-13T00:00:00","date_gmt":"2013-08-12T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/diritto-dasilo-e-solidarieta-europea\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:35","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:35","slug":"diritto-dasilo-e-solidarieta-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/08\/diritto-dasilo-e-solidarieta-europea\/","title":{"rendered":"Diritto d&#8217;asilo e solidariet\u00e0 europea"},"content":{"rendered":"<p>La nuova ondata di sbarchi sulle coste siciliane rimette al centro del dibattito il diritto d&#8217;asilo. Si ripropone quindi la questione della normativa che lo regola a livello italiano ed europeo e degli strumenti con cui l&#8217;Unione pu\u00f2 aiutare i Paesi membri sottoposti a forti pressioni migratorie alle frontiere.<\/p>\n<p>La presenza di flussi migratori misti, con la contemporanea presenza di richiedenti asilo e di migranti per motivi economici rende spesso problematico il riconoscimento del diritto di asilo. Anche sul piano concettuale si registra una tensione tra le migrazioni cos\u00ec dette forzate e i presupposti della protezione internazionale.<\/p>\n<p>Condizioni di povert\u00e0 estreme e cambiamenti climatici possono rendere obbligata anche la scelta della migrazione economica, cos\u00ec che lo Stato di approdo diventa, di fatto, uno Stato di rifugio. Tuttavia il diritto di asilo non pu\u00f2 essere utilizzato per dare risposte a problemi di carattere strutturale, a crisi di tipo economico, sociale, ambientale.<\/p>\n<p>Deve essere ancorato ad una nozione che vede nel pericolo subito da una singola persona il presupposto essenziale, mentre le crisi strutturali devono essere affrontate con adeguati strumenti, prima di tutto con massicci investimenti di cooperazione allo sviluppo.<\/p>\n<p><b>Costituzione e Convenzione di Ginevra <\/b><br \/>In Italia l\u2019obbligo dell\u2019accoglienza dei richiedenti asilo deriva dalla stessa Costituzione, art. 10, 3\u00b0 comma, e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo <i>status <\/i>dei rifugiati. Quest\u2019ultima stabilisce una nozione pi\u00f9 ristretta rispetto a quella della Costituzione, ma \u00e8 divenuta la pietra angolare del diritto di asilo a livello planetario, grazie anche al ruolo di \u201cguardiano\u201d svolto dall\u2019Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr).<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 1 \u00e8 rifugiato chi fugge dal proprio Stato per timore di subire una persecuzione per uno dei motivi tassativamente elencati. Negli anni la nozione \u00e8 stata interpretata estensivamente in modo da tutelare, ad esempio, donne perseguitate a causa del loro sesso e persone a rischio di condanne penali a causa del proprio orientamento sessuale.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 di recente anche l\u2019Unione europea, Ue, si \u00e8 dotata di un proprio sistema di asilo, completato nel giugno 2013 e basato sulla nozione di protezione internazionale, articolata nelle tre forme dello <i>status <\/i>di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea, volte a consentire a chiunque di vedersi riconosciuto lo <i>status <\/i>appropriato alla propria situazione.<\/p>\n<p><b>L\u2019Italia e la politica dell\u2019Ue<\/b><br \/>\u00c8 stato solo grazie all\u2019obbligo di attuazione della normativa europea che l\u2019Italia si \u00e8 finalmente dotata di un vero e proprio sistema di asilo, con la previsione di procedure, organi specializzati e standard minimi di accoglienza.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, come Stato di frontiera esterna dell\u2019Ue e, spesso, primo porto di arrivo dei richiedenti asilo secondo il \u201cregolamento Dublino\u201d, l\u2019Italia \u00e8 sottoposta ad una pressione maggiore alle proprie frontiere rispetto a quanto non sarebbe se tale ingresso non coincidesse anche con l\u2019ingresso nell\u2019area Ue.<\/p>\n<p>Tuttavia il numero assoluto di richiedenti protezione internazionale in Italia nel 2012 \u00e8 stato di gran lunga inferiore a quello degli altri grandi Paesi dell\u2019Ue. Parliamo di 17.350 domande, corrispondente al 5% del totale delle richieste presentate in Europa, contro il 23% assorbito dalla Germania, il 18% dalla Francia e il 13% dalla Svezia.<\/p>\n<p>Anche quando l\u2019afflusso \u00e8 stato maggiore, in particolare con l\u2019arrivo degli sfollati in seguito alla \u201cPrimavera araba\u201d, la percentuale degli arrivi in Italia \u00e8 stata sempre inferiore rispetto a quella degli altri grandi Stati europei.<\/p>\n<p>L\u2019Unione, per parte sua, mette a disposizione degli Stati una pluralit\u00e0 di strumenti, finanziari e \u201clogistici\u201d in parte gestiti dall\u2019Ufficio europeo per il sostegno dell\u2019asilo, Easo, con sede a Malta. Questo dovrebbe poter intervenire nelle situazioni di crisi attraverso un sistema di allerta rapido previsto dal nuovo <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF\" target= \"blank\"><b><u> regolamento Dublino<\/u><\/b><\/a>.<\/p>\n<p>In aggiunta, dovrebbe predisporre gli strumenti di sostegno pi\u00f9 idonei allo Stato membro interessato, incluse squadre di supporto e strumenti finanziari. Un accordo in questo senso \u00e8 stato gi\u00e0 concluso anche con l\u2019Italia.<\/p>\n<p>L\u2019Ue ripone grande aspettativa nel ruolo che l\u2019Easo potr\u00e0 svolgere anche per scongiurare che si ripeta quanto accaduto in Italia con la gestione della \u201cemergenza Nord Africa\u201d che ha messo a dura prova il principio di solidariet\u00e0 tra Stati membri, portando alla <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:IT:PDF\" target= \"blank\"><b><u> modifica del Regolamento Schengen<\/u><\/b><\/a>.<\/p>\n<p>Tuttavia gli eventi pi\u00f9 recenti mostrano come questi strumenti non sono ancora sufficienti e che l\u2019Unione dovrebbe dotarsi di misure pi\u00f9 incisive. Da una parte, l\u2019Ue dovrebbe obbligare tutti gli Stati membri, non solo quelli di frontiera, ad applicare in maniera effettiva il principio di solidariet\u00e0. Dall\u2019altra, dovrebbe imporre a tutti gli Stati coinvolti nelle operazioni di salvataggio delle vite umane in mare il pieno rispetto delle regole di diritto internazionale, <i>in primis <\/i>dei diritti umani.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova ondata di sbarchi sulle coste siciliane rimette al centro del dibattito il diritto d&#8217;asilo. Si ripropone quindi la questione della normativa che lo regola a livello italiano ed europeo e degli strumenti con cui l&#8217;Unione pu\u00f2 aiutare i Paesi membri sottoposti a forti pressioni migratorie alle frontiere. 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