{"id":23960,"date":"2013-08-30T00:00:00","date_gmt":"2013-08-29T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/siria-le-labili-ragioni-di-un-intervento\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:33","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:33","slug":"siria-le-labili-ragioni-di-un-intervento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/08\/siria-le-labili-ragioni-di-un-intervento\/","title":{"rendered":"Siria, le labili ragioni di un intervento"},"content":{"rendered":"<p>Ormai il dado \u00e8 tratto. Il dispositivo militare americano per un intervento contro la Siria \u00e8 stato perfezionato e, nonostante i ripensamenti francesi e britannici, Obama sembra intenzionato ad attivarlo. <\/p>\n<p>L\u2019attacco \u00e8 programmato di durata limitata, ma l\u2019esperienza dimostra che nella maggior parte dei casi le \u201cguerre lampo\u201d sono una pia illusione, ben lungi dal produrre una soluzione duratura. Qui non intendiamo fare un\u2019analisi politico-strategica dell\u2019intervento, ma solo esaminarne la legalit\u00e0, tenendo conto dei precedenti.<\/p>\n<p><b>Giustificazioni dell\u2019intervento<\/b><br \/>Le giustificazioni  dell\u2019intervento secondo Cameron, Hollande e Obama andrebbero trovate nel superamento della linea rossa, costituita dall\u2019uso massiccio di armi chimiche contro gli insorti e la stessa popolazione civile da parte di Assad. <\/p>\n<p>Quantunque si attenda ancora la prova della pistola fumante, poich\u00e9 il lavoro degli ispettori Onu non \u00e8 concluso, l\u2019uso di armi indiscriminate  e l\u2019impiego della violenza bellica contro la popolazione civile giustificherebbero, secondo britannici, francesi e americani, un\u2019azione militare a titolo d\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0 per la violazione dell\u2019obbligo, da parte del regime al potere, di proteggere la popolazione e di impedire che siano commessi crimini di guerra su larga scala, crimini contro l\u2019umanit\u00e0 o il genocidio (c.d. <i>responsibility to protect<\/i>).<\/p>\n<p>Il primo punto da chiarire \u00e8 se l\u2019intervento umanitario postuli un\u2019autorizzazione del Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite oppure possa essere intrapreso anche in sua assenza.<\/p>\n<p>A parere di chi scrive, un\u2019autorizzazione \u00e8 necessaria e tale tesi \u00e8 condivisa da un numero ragguardevole di esperti di diritto internazionale. Ma vi \u00e8 anche un\u2019opinione contraria, per cui si potrebbe intervenire anche senza autorizzazione del Cds, quando vi sia stato un veto o si suppone che ci sia. <\/p>\n<p>Una posizione intermedia \u00e8 quella secondo cui l\u2019intervento umanitario \u00e8 di per s\u00e9 contrario al diritto internazionale, ma l\u2019originaria illiceit\u00e0 potrebbe essere sanata da una successiva risoluzione del Cds, come avvenne per il Kosovo.<\/p>\n<p>Altra tesi spesso enunciata \u00e8 quella che distingue tra legittimit\u00e0 e legalit\u00e0 dell\u2019intervento umanitario. L\u2019intervento, senza l\u2019autorizzazione del Cds, sarebbe moralmente giustificato e dunque legittimo, anche se illegale. Ma tale tesi \u00e8 difficilmente condivisibile ed \u00e8 stata prospettata proprio per rimediare ad un\u2019assenza di giustificazione giuridica.<\/p>\n<p><b>Precedenti<\/b><br \/>Quali precedenti possono essere invocati? Immediatamente dopo la fine della Guerra Fredda taluni interventi sono stati autorizzati dal Cds, come quello della Francia in Ruanda in attesa della costituzione di una forza delle Nazioni Unite, o i raid  della Nato per garantire l\u2019interdizione aerea nei cieli della Bosnia-Herzegovina.<\/p>\n<p>Successivamente la Nato \u00e8 intervenuta in Kosovo (1999) e una \u201ccoalizione di volenterosi\u201d (<i>coalition of the willing<\/i>),  a guida degli Stati Uniti, in Iraq (2003), senza l\u2019autorizzazione del Cds. Nel caso del Kosovo, vi fu una decisione  della Nato, un attore regionale quanto lo \u00e8 la Lega Araba. Di questa, come di altri stati della regione,  viene ora ricercato il consenso per giustificare la legalit\u00e0 dell\u2019intervento. L\u2019intervento in Libia (2011) fu autorizzato dal Cds, ma probabilmente le ostilit\u00e0 sono andate oltre l\u2019iniziale autorizzazione e questa volta Russia e Cina, memori proprio dell\u2019esperienza libica, sono molto guardinghe.<\/p>\n<p><b>Posizione italiana<\/b><br \/>La posizione italiana espressa dal Ministro degli esteri nelle commissioni affari esteri congiunte di Camera e Senato il 27 scorso \u00e8 stata netta e recisa: l\u2019Italia non prender\u00e0 attivamente parte all\u2019intervento senza un\u2019autorizzazione del Cds. <\/p>\n<p>In questo senso il ministro Emma Bonino, a parte ogni considerazione politico-strategica, ha preso partito per la legalit\u00e0 onusiana. Ribadita poi in una serie di interviste, con l\u2019aggiunta che qualsiasi azione, anche se autorizzata dal Cds, dovrebbe essere preceduta da un approfondito dibattito parlamentare. Una posizione completamente opposta a quella tenuta dal nostro paese nel 1999 quando partecipammo attivamente al conflitto del Kosovo. <\/p>\n<p>Ostano anche ragioni costituzionali, rappresentate non tanto dall\u2019art. 11, che condanna la guerra di aggressione, poich\u00e9 nel caso concreto l\u2019intervento per le sue modalit\u00e0 e contenuti non sarebbe n\u00e9 guerra n\u00e9 aggressione, quanto dalla perfetta aderenza alla norma costituzionale (art. 10), che ci impone comportamenti conformi alla normativa internazionale e quindi di non usare la forza in contrasto con i divieti stabiliti dalla comunit\u00e0 internazionale. Per intanto \u00e8 stato deciso di non aiutare gli insorti con l\u2019invio di armi.<\/p>\n<p><b>Criminalit\u00e0 della guerra chimica<\/b><br \/>A parte ogni altra considerazione, l\u2019uso dell\u2019arma chimica costituisce ormai un crimine internazionale, anche da parte dei cittadini di quegli stati che non hanno ratificato la Convenzione sul disarmo chimico del 1993. La Siria \u00e8 tra questi, mentre ha ratificato il Protocollo del 1925 sul divieto di uso in guerra di armi chimiche e batteriologiche. <\/p>\n<p>La tesi secondo cui il Protocollo vieterebbe l\u2019uso dell\u2019arma solo in caso di guerra internazionale e non in caso di guerra civile \u00e8 del tutto superata.  Il divieto riguarda non solo il regime di Assad, ma anche i ribelli: pure essi sono passibili di essere condannati come criminali di guerra qualora usino le armi chimiche o commettano altre gravi violazioni del diritto umanitario. Per questo sarebbe opportuno che  alla Corte penale internazionale (Cpi) fosse deferita la \u201csituazione\u201d siriana &#8211; e non il solo capo dello stato e il suo entourage. <\/p>\n<p>Si dovrebbe ripetere l\u2019esperienza libica. Prima di autorizzare l\u2019uso della forza, il Cds defer\u00ec la situazione libica alla Cpi. Tale deferimento sarebbe necessario anche per la Siria, poich\u00e9 questa, come lo era allora la Libia, non \u00e8 parte dello statuto della Cpi e quindi la Corte non potrebbe esercitare la sua giurisdizione senza un atto ad hoc del Consiglio.<\/p>\n<p>Resta da vedere se la Russia, che si oppone ad una risoluzione del Cds autorizzante l\u2019uso della forza, si opporrebbe anche al deferimento della situazione siriana. L\u2019intervento armato non favorirebbe certamente una soluzione in tal senso, che sarebbe tra l\u2019altro di garanzia per coloro che dovessero essere giudicati dalla Cpi, poich\u00e9, come dimostrano le rivoluzioni e controrivoluzioni arabe, il principio del giusto processo non \u00e8 un punto forte dei tribunali della regione.<\/p>\n<p><b>Occasioni perse<\/b><br \/>La comunit\u00e0 internazionale ha perso tempo prezioso e ha fatto incancrenire il conflitto che non sar\u00e0 verosimilmente risolto dall\u2019intervento occidentale. <\/p>\n<p>Una delle prime cose da fare sarebbe stata la messa in sicurezza dell\u2019arsenale chimico siriano, in modo che n\u00e9 il governo al potere n\u00e9 i ribelli (per non parlare dei gruppi terroristici) potessero disporne. <\/p>\n<p>L\u2019Organizzazione per il disarmo chimico, con sede all\u2019Aja, si era dichiarata disposta a occuparsene, ma in mancanza di una richiesta del Cds e del consenso delle parti in causa non poteva operare poich\u00e9 la Siria non ne \u00e8 membro. <\/p>\n<p>In attesa di una risoluzione politica non si \u00e8 neppure potuto creare delle aree protette all\u2019interno della Siria, e non solo ai suoi confini, immuni da combattimenti, dove la popolazione civile avrebbe potuto godere di una effettiva protezione. Ci\u00f2  avrebbe postulato un\u2019adeguata e presenza militare Onu, poich\u00e9 le zone protette \u201cdisarmate\u201d sono facili preda dei contendenti. <\/p>\n<p>Ora la parola \u00e8 alle armi, ma difficilmente si potr\u00e0 ripetere un\u2019esperienza tipo Kosovo, con il ritiro di Milosevic. In questo caso il conflitto coinvolge infatti l\u2019intero stato e non solo una porzione del suo territorio.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ormai il dado \u00e8 tratto. Il dispositivo militare americano per un intervento contro la Siria \u00e8 stato perfezionato e, nonostante i ripensamenti francesi e britannici, Obama sembra intenzionato ad attivarlo. L\u2019attacco \u00e8 programmato di durata limitata, ma l\u2019esperienza dimostra che nella maggior parte dei casi le \u201cguerre lampo\u201d sono una pia illusione, ben lungi dal [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[99,141,135,114],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23960"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23960"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23960\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63284,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23960\/revisions\/63284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}