{"id":24260,"date":"2013-10-03T00:00:00","date_gmt":"2013-10-02T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/caso-telecom-oltre-una-colpevole-inerzia\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:23","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:23","slug":"caso-telecom-oltre-una-colpevole-inerzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/10\/caso-telecom-oltre-una-colpevole-inerzia\/","title":{"rendered":"Caso Telecom, oltre una colpevole inerzia"},"content":{"rendered":"<p>La vicenda Telecom ha riportato in primo piano la questione della caduta in mani straniere d\u2019imprese e beni strategici. La discussione s\u2019incentra sulla compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea, Ue, di eventuali interventi statali per limitare effetti lesivi degli interessi nazionali. Problema risolvibile solo alla luce della giurisprudenza dalla Corte di Giustizia Ue, che si \u00e8 pronunciata su normative nazionali volte ad attribuire alle autorit\u00e0 governative poteri speciali in societ\u00e0 oggetto di privatizzazione. <\/p>\n<p>\u00c8 stato largamente utilizzato lo strumento della <i>golden share<\/i> (azione d\u2019oro) consistente nell\u2019assegnazione alle autorit\u00e0 pubbliche di azioni speciali nelle societ\u00e0 privatizzate, comportanti poteri di nomina di amministratori nonch\u00e9 il diritto di condizionare l\u2019acquisizione di partecipazioni o decisioni strategiche. <\/p>\n<p><b>Rischio violazioni<\/b><br \/>Ci\u00f2 pu\u00f2 per\u00f2 determinare la violazione dei principi del diritto Ue relativi al mercato unico. I condizionamenti all\u2019acquisto di quote integrano degli ostacoli alla \u201clibera circolazione dei capitali\u201d che garantisce il diritto dei soggetti di altri Stati membri di acquisire partecipazioni per realizzare investimenti di portafoglio o per partecipare alla gestione dell\u2019impresa. L\u2019acquisizione del controllo di imprese basate in altro Stato membro \u00e8 altres\u00ec protetta dalla \u201clibert\u00e0 di stabilimento\u201d. <\/p>\n<p>Le due libert\u00e0 non sono assolute: i trattati consentono agli Stati d\u2019adottare misure derogatorie giustificate da motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza nonch\u00e9 in riferimento alla produzione e commercio di armi o materiale bellico. La Corte Ue, qualificando le deroghe come eccezionali e da interpretarsi restrittivamente, ha quasi sempre ritenuto illegittime le norme nazionali. Tuttavia la giurisprudenza lascia qualche spazio per possibili interventi che rispettino il principio di proporzionalit\u00e0. <\/p>\n<p>In Italia, diritti speciali a favore dello Stato in societ\u00e0 privatizzate vennero introdotti con un decreto legge del 1994. Gli statuti di alcune societ\u00e0 &#8211; individuate mediante decreto nei settori della difesa, trasporti, telecomunicazioni, energia &#8211; dovevano prevedere clausole volte ad attribuire al Ministro dell\u2019economia diritti speciali, tali da influire in maniera determinante su talune scelte strategiche. <\/p>\n<p>Con sentenza del 2000, la Corte di giustizia accolse un ricorso per infrazione contro l\u2019Italia, ritenendo la normativa incompatibile con le libert\u00e0 di circolazione dei capitali e di stabilimento. Secondo la Corte, i criteri per l&#8217;esercizio dei diritti speciali sarebbero risultati vaghi e eccessivamente discrezionali. <\/p>\n<p><b>Poteri d\u2019oro<\/b><br \/>Il governo Monti ha introdotto una nuova disciplina fondata sull\u2019identificazione di settori e beni di rilevanza strategica, convertita nella legge 56\/2012, per i quali vengono attribuiti poteri speciali d\u2019intervento al governo, indipendentemente dal fatto che detenga partecipazioni nelle imprese interessate (\u201cpoteri d\u2019oro\u201d anzich\u00e9 &#8220;azioni d&#8217;oro&#8221;).<\/p>\n<p>La legge si caratterizza per la previsione di poteri articolati su un doppio binario, rispettivamente per le attivit\u00e0 di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionali (art. 1) e per i beni di rilevanza strategica nei settori dell&#8217;energia, trasporti e comunicazioni (art. 2). <\/p>\n<p>Riguardo alla difesa e sicurezza, la legge prevede poteri comunque incisivi,  esercitabili anche nei confronti d\u2018investitori provenienti da Stati Ue, compresa l\u2019opposizione all\u2019acquisto di partecipazioni qualora possa \u201ccompromettere gli interessi della sicurezza e della difesa nazionale\u201d.<\/p>\n<p>La normativa sembra recepire gli elementi emergenti dalla giurisprudenza europea, in quanto i presupposti per l\u2019attivazione dei poteri speciali (generalmente riconducibili a una minaccia grave di grave pregiudizio a interessi essenziali) sono individuati in maniera puntuale dalla legge, mediante criteri obiettivi, limitando la discrezionalit\u00e0 amministrativa. Quanto al secondo binario (energia, trasporti e comunicazioni) i poteri speciali sono ridotti e esercitabili solo nei riguardi di investitori extra-Ue.<\/p>\n<p><b>Ritardi e imprecisioni<\/b><br \/>Nonostante le buone intenzioni e i primi commenti positivi, la legge 56\/2012 non ha prodotto i risultati attesi. La sua applicazione presuppone regolamenti attuativi, volti a determinare le attivit\u00e0 per cui si possono esercitare le azioni sui due binari. Il regolamento per l\u2019individuazione delle attivit\u00e0 strategiche per difesa e sicurezza \u00e8 stato adottato il 30 novembre 2012 (Dpcm  253\/2012) mentre quello per i settori dell\u2019energia, trasporti e telecomunicazioni \u00e8 tuttora mancante. <\/p>\n<p>Sulla scia dell\u2019affare Telecom, il governo avrebbe dovuto approvare il secondo regolamento la scorsa settimana. Nonostante quanto talora riportato, il regolamento, attuativo dell\u2019art. 2 della legge 56\/2012, risulterebbe comunque inutile per condizionare l\u2019acquisto del controllo di Telecom da parte di Telefonica, giacch\u00e9 i poteri speciali possono scattare solo verso investitori  extra-Ue. <\/p>\n<p>Quanto al regolamento sui poteri speciali in materia di difesa e sicurezza, esso si rivolge essenzialmente alle imprese nei settori degli armamenti, aeronautico e spaziale. L\u2019affare Telecom ha evidenziato come la rete delle telecomunicazioni, utilizzata dalle forze dell\u2019ordine e per la difesa dello Stato, rivesta un interesse strategico anche dal punto di vista della difesa e sicurezza nazionale. <\/p>\n<p>Oltrech\u00e9 una colpevole inerzia, dalla vicenda emergono scelte discutibili sul piano normativo. La legge del 2012 oscilla, quanto alla definizione dei due binari d\u2019intervento, tra il riferimento a \u201csettori\u201d e  a \u201cinteressi\u201d.<\/p>\n<p>A questo punto, una reazione alla vicenda Telecom mediante l\u2019impiego dei poteri d\u2019oro presupporrebbe una modifica al primo regolamento d\u2019attuazione, cos\u00ec da includere le reti nell\u2019ambito dei beni strategici per difesa e sicurezza nazionale. Ma \u00e8 inevitabile chiedersi se tale modifica ad hoc del quadro normativo, in riferimento ad un caso specifico, passerebbe le rigide maglie dei controlli Ue.   <\/p>\n<p>  .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda Telecom ha riportato in primo piano la questione della caduta in mani straniere d\u2019imprese e beni strategici. La discussione s\u2019incentra sulla compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea, Ue, di eventuali interventi statali per limitare effetti lesivi degli interessi nazionali. 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