{"id":24370,"date":"2013-10-17T00:00:00","date_gmt":"2013-10-16T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/da-srebrenica-lezione-di-diritto-internazionale\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:19","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:19","slug":"da-srebrenica-lezione-di-diritto-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/10\/da-srebrenica-lezione-di-diritto-internazionale\/","title":{"rendered":"Da Srebrenica lezione di diritto internazionale"},"content":{"rendered":"<p>La vicenda sulla responsabilit\u00e0 civile dello stato olandese per i tragici eventi svoltisi intorno alla citt\u00e0 bosniaca di Srebrenica nel luglio del \u201895 \u00e8 arrivata al suo epilogo. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha infatti affermato alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilit\u00e0 degli stati per la condotta dei propri contingenti militari impegnati in missioni di <i>peacekeeping<\/i> sotto l\u2019egida delle Nazioni Unite. <\/p>\n<p><b>Dutchbat <\/b><br \/>La Bosnia-Erzegovina era allora teatro di una sanguinosa guerra civile che vedeva contrapposti i tre principali gruppi etnici che l\u2019abitavano: musulmano, serbo e croato. La caduta di Srebrenica segn\u00f2 l\u2019inizio di una serie di esecuzioni di massa per mano delle milizie serbo-bosniache che costarono la vita a pi\u00f9 di 8000 civili musulmani.<\/p>\n<p>Nell\u2019aprile del \u201893 il Consiglio di sicurezza Onu aveva dichiarato Srebrenica e il territorio circostante zona protetta. Nel marzo del \u201994 il compito di salvaguardare l\u2019incolumit\u00e0 della popolazione civile venne affidato al <i>Dutchbat<\/i>, un contingente di caschi blu olandesi che operava nell\u2019ambito della missione di <i>peacekeeping <\/i>denominata Unprofor.<\/p>\n<p>Quando nell\u2019estate del \u201895 la citt\u00e0 fu attaccata, i militari olandesi non soltanto non fermarono il massacro, ma espulsero dalla propria base migliaia di civili musulmani che vi si erano rifugiati, condannando di fatto molti di loro a morte certa. I parenti di quattro delle vittime decisero di intentare una causa contro lo stato olandese.<\/p>\n<p><b>Nodo giuridico<\/b><br \/>I ricorrenti chiesero ai tribunali olandesi di affermare la responsabilit\u00e0 dei Paesi Bassi per la condotta del <i>Dutchbat<\/i> che non aveva fatto quanto in suo potere per salvare le vite dei loro congiunti. Dinnanzi alla Corte distrettuale dell\u2019Aia lo stato neg\u00f2 ogni responsabilit\u00e0, sostenendo che i propri militari non avevano agito per conto dei Paesi Bassi, ma erano parte integrante di Unprofor e operavano sotto la catena di comando Onu. La loro condotta non era dunque imputabile allo stato, ma andava attribuita alle Nazioni Unite. <\/p>\n<p>La Corte distrettuale accolse le motivazioni dello stato, ma la decisione venne successivamente ribaltata dalla Corte d\u2019appello. Lo stato olandese present\u00f2 a sua volta ricorso, investendo del caso la Corte suprema. <\/p>\n<p>Nel rilevare la fondatezza delle argomentazioni addotte dalla Corte d\u2019appello, la Corte suprema ha ricostruito i parametri giuridici in base ai quali va determinata l\u2019imputabilit\u00e0 della condotta dei contingenti nazionali impegnati in operazioni di <i>peacekeeping<\/i>. A tal fine, ha ripercorso i lavori della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite che ha affrontato in maniera sistematica il tema della responsabilit\u00e0 internazionale degli stati e delle organizzazioni internazionali. <\/p>\n<p>Il punto nodale affrontato dai giudici concerne lo status dei contingenti nazionali messi a disposizione delle Nazioni Unite per svolgere missioni di <i>peacekeeping<\/i>. Se, come le stesse Nazioni Unite sostengono, la missione va considerata un organo sussidiario dell\u2019Organizzazione, le condotte poste in essere dai militari nell\u2019esercizio delle proprie funzioni sono sempre attribuibili all\u2019Onu e la responsabilit\u00e0 dello stato di invio non viene in rilievo. <\/p>\n<p>Se, invece, si considerano i contingenti \u201cprestati\u201d come organi dello stato inviante, diventa decisivo determinare quale entit\u00e0 abbia effettivamente esercitato il proprio controllo sulla condotta supposta illecita. La Commissione del diritto internazionale ha ritenuto pi\u00f9 convincente la seconda soluzione, che sia la Corte d\u2019appello che la Corte suprema hanno poi adottato.<\/p>\n<p>La questione dirimente era dunque chi esercitasse il controllo effettivo sul <i>Dutchbat <\/i>nelle ore in cui si svolgevano i fatti. Pur non escludendo che anche le Nazioni Unite potessero influenzare l\u2019azione dei militari, con le due decisioni prese il 6 settembre scorso, i giudici hanno infine ritenuto che lo stato olandese esercitasse un controllo effettivo sul proprio contingente. Tale convinzione si basa prevalentemente su due circostanze. <\/p>\n<p>Da un lato, lo stato d\u2019invio mantiene comunque alcuni poteri sulle proprie truppe (ad esempio in materia disciplinare), che non sono dunque mai completamente sottratte a qualche forma di controllo statale. Dall\u2019altro, l\u2019incapacit\u00e0 di Unprofor di assolvere al proprio mandato e la decisione di evacuare i caschi blu avevano determinato, nella fase decisiva, un intervento diretto del governo dell\u2019Aia, i cui ordini affiancavano (e a volte contraddicevano) quelli provenienti dalla catena di comando Onu. <\/p>\n<p>La condotta del <i>Dutchbat<\/i> andava dunque imputata ai Paesi Bassi, cui corre pertanto l\u2019obbligo di risarcire i parenti delle vittime. <\/p>\n<p><b>Lezione <\/b><br \/>Se la giurisprudenza delle corti olandesi facesse scuola, potrebbero prodursi importanti conseguenze per le attivit\u00e0 di <i>peacekeeping<\/i> delle Nazioni Unite. L\u2019attribuzione di responsabilit\u00e0 allo stato d\u2019invio potrebbe indurre i governi a ridurre l\u2019impiego di proprie truppe, per il timore di essere chiamati a rispondere della loro condotta di fronte ai propri tribunali.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, dal punto di vista delle vittime di violazioni commesse dai caschi blu, gli sviluppi fin qui descritti sono senz\u2019altro positivi, prospettandosi ora una possibilit\u00e0 concreta di ottenere un risarcimento per i danni eventualmente subiti.<\/p>\n<p>Se la Corte avesse invece sposato la tesi che vuole le Nazioni Unite responsabili per qualsiasi condotta posta in essere dai <i>peacekeepers<\/i>, le speranze di successo di un\u2019azione risarcitoria sarebbero rimaste assai scarse, godendo l\u2019Organizzazione di immunit\u00e0 assoluta dalla giurisdizione degli Stati membri, come da ultimo confermato dalla stessa Corte suprema olandese e dalla Corte europea dei diritti umani.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda sulla responsabilit\u00e0 civile dello stato olandese per i tragici eventi svoltisi intorno alla citt\u00e0 bosniaca di Srebrenica nel luglio del \u201895 \u00e8 arrivata al suo epilogo. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha infatti affermato alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilit\u00e0 degli stati per la condotta dei propri contingenti militari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[75,116,103],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24370"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24370"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24370\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61760,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24370\/revisions\/61760"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}