{"id":24390,"date":"2013-10-21T00:00:00","date_gmt":"2013-10-20T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/europa-e-parlamento-aspettano-il-governo\/"},"modified":"2017-11-03T15:26:17","modified_gmt":"2017-11-03T14:26:17","slug":"europa-e-parlamento-aspettano-il-governo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2013\/10\/europa-e-parlamento-aspettano-il-governo\/","title":{"rendered":"Europa e Parlamento aspettano il Governo"},"content":{"rendered":"<p>Come pu\u00f2 partecipare l\u2019Italia alla formazione del diritto dell\u2019Unione europea (Ue) e alla sua attuazione nel nostro ordinamento? Ci sono strumenti concreti per valorizzare il ruolo del Parlamento, aiutandolo non solo a rispettare obblighi e scadenze europee, ma ad essere anche propositivo? A fare luce su questi aspetti \u00e8 la legge 234\/2012. <\/p>\n<p> <b>Esame lampo<\/b><br \/>Anche se numerose disposizioni sono innovative, la nuova normativa riprende anche parte dei contenuti della legge 11\/2005, ora abrogata. Le novit\u00e0 sono volte sia a recepire le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, sia a rimediare alle ormai croniche criticit\u00e0 che il \u201csistema Italia\u201d presenta nell\u2019attuare con puntualit\u00e0 e correttezza i diversi obblighi derivanti dall\u2019appartenenza all\u2019Ue.<\/p>\n<p>L\u2019attuale legge comunitaria \u00e8 stata sdoppiata in due distinte leggi: le c.d. \u201cleggi europee.\u201d Raggiungendo il risultato perseguito, entrambe le norme sono state approvate dal Parlamento in poco pi\u00f9 di due mesi effettivi.<\/p>\n<p>Si \u00e8 trattato di un esame lampo, iniziato il 28 maggio al Senato, dove le leggi sono state approvate con modifiche il 27 giugno, e terminate il 31 luglio alla Camera, dove i testi sono stati \u201cblindati\u201d e trattati come tali, senza apportare alcuna modifica. Un risultato straordinario, considerando anche la complessit\u00e0 delle leggi in questione, non fosse altro per l\u2019eterogeneit\u00e0 delle materie interessate.<\/p>\n<p><b>Ruolo parlamentare<\/b><br \/> Tuttavia un cos\u00ec rapido esame parlamentare rischia di rendere pi\u00f9 formale che sostanziale il ruolo del Parlamento, dato che tutta l\u2019attivit\u00e0 di formazione e di attuazione degli obblighi Ue \u00e8 in mano all\u2019esecutivo che partecipa alle negoziazioni in seno al Consiglio e poi elabora i disegni di legge di attuazione, in gran parte atti di delegazione allo stesso Governo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 sembra stridere con i poteri innovativi attribuiti ai parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, che li ha pienamente inseriti nel complesso sistema della <i>governance<\/i> europea. L\u2019apparentemente impossibile quadratura del cerchio tra efficienza nell\u2019attuazione ed effettiva partecipazione del Parlamento potrebbe essere conseguita proprio attuando ed applicando correttamente la legge 234\/2012 e mettendo cos\u00ec a regime il complesso ma ben congegnato sistema da essa prefigurato.<\/p>\n<p>La parte pi\u00f9 innovativa della legge concerne l\u2019individuazione di strumenti concreti per valorizzare il ruolo del Parlamento, al contempo individuando procedure ed obblighi in capo alle singole amministrazioni del Governo che dovrebbero garantire una pi\u00f9 matura ed efficace attivit\u00e0 nella fase sia ascendente sia discendente del diritto Ue.<\/p>\n<p>Anzi, i due obiettivi sono conseguiti in maniera incrociata. Per garantire infatti che il Parlamento possa esercitare in maniera efficace i propri poteri, la legge 234\/2012 contiene varie disposizioni affinch\u00e9 sia adeguatamente e sistematicamente informato, con la trasmissione ad esso di ogni atto adottato dall\u2019Ue nonch\u00e9 di varie relazioni che il Governo deve redigere.<\/p>\n<p>Questo obbliga le singole amministrazioni a prendere in carico i singoli dossier non appena la proposta di atto Ue viene pubblicata e a redigere una \u201cnota illustrativa\u201d e una \u201crelazione\u201d (art. 6) dalle quali, tra l\u2019altro, emerga una valutazione complessiva dell\u2019atto e del suo impatto sull\u2019ordinamento italiano, anche dal punto di vista finanziario, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull\u2019organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attivit\u00e0 di cittadini e delle imprese.<\/p>\n<p><b>Occasione imperdibile<\/b><br \/>L\u2019obbligo della redazione di questa relazione \u00e8 ci\u00f2 che pu\u00f2 determinare un cambiamento radicale della partecipazione dell\u2019Italia alla fase ascendente del diritto Ue: solo infatti obbligando le singole amministrazioni ad analizzare la proposta di atto sin dalla sua presentazione \u00e8 possibile avere una piena partecipazione dell\u2019Italia al negoziato Ue.<\/p>\n<p>Intervenire nel negoziato significa poter proporre modifiche che poi rendano pi\u00f9 agevole l\u2019attuazione dell\u2019atto Ue; significa anche coinvolgere, laddove necessario, gli enti locali e regionali sin dall\u2019inizio ed evitare cos\u00ec che gli obblighi dell\u2019unione siano conosciuti solo dopo la loro approvazione, senza pi\u00f9 margine per modificarli, ma con il solo obbligo di attuarli o applicarli.<\/p>\n<p>Inoltre solo cos\u00ec si possono predisporre tutti quegli adempimenti necessari per conseguire l\u2019attuazione entro i termini prestabiliti. Molte delle difficolt\u00e0 di attuazione sorgono infatti dopo l\u2019approvazione delle \u201cleggi europee\u201d, sia per la redazione dei decreti legislativi da parte del Governo sia per l\u2019adozione degli atti normativi da parte delle regioni e degli enti locali nelle materie di loro competenza.<\/p>\n<p>La legge 234\/2012 crea dunque un sistema complesso, destinato ad avere successo solo se ogni sua singola parte funziona. Tuttavia la concreta operativit\u00e0 delle procedure previste dipender\u00e0, formalmente, dall\u2019adozione di diversi decreti attuativi da parte dello stesso Governo e, sostanzialmente, da come le istituzioni coinvolte eserciteranno i loro poteri. <\/p>\n<p>Spetta <i>in primis<\/i> al Parlamento intervenire in maniera sistematica nel processo normativo Ue e pretendere dal Governo l\u2019adempimento di tutti gli obblighi informativi su di esso gravanti.<\/p>\n<p>Perdere questa occasione sarebbe molto grave perch\u00e9 l\u2019obiettivo di \u201cuna sempre pi\u00f9 stretta integrazione tra i popoli\u201d passa anche e, forse prima di tutto, dalla corretta attuazione degli obblighi e da una matura partecipazione alla formazione degli atti Ue che l\u2019Italia, a distanza di sessant\u2019anni dall\u2019inizio del processo di integrazione Ue, stenta a raggiungere.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come pu\u00f2 partecipare l\u2019Italia alla formazione del diritto dell\u2019Unione europea (Ue) e alla sua attuazione nel nostro ordinamento? 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