{"id":25600,"date":"2014-03-10T00:00:00","date_gmt":"2014-03-09T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/no-di-karlsruhe-alla-soglia-del-3\/"},"modified":"2017-11-03T15:25:05","modified_gmt":"2017-11-03T14:25:05","slug":"no-di-karlsruhe-alla-soglia-del-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/03\/no-di-karlsruhe-alla-soglia-del-3\/","title":{"rendered":"No di Karlsruhe alla soglia del 3%"},"content":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale tedesca, <i>Bundesverfassungsgericht<\/i> (Bvg), dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della soglia del 3% inserita nella legge tedesca per le elezioni del Parlamento europeo. Quella del 26 febbraio \u00e8 l\u2019ultima di una serie di sentenze tedesche che si inseriscono nel dibattito europeo.<\/p>\n<p>Quando abbiamo appreso l\u2019ultima decisione di Karlsruhe stavamo ancora discutendo della decisione del 7 febbraio 2014, con la quale il Bvg &#8211; pur esprimendo seri dubbi della Banca centrale europea sulla legittimit\u00e0 delle misure Omt, il programma di cosiddetto acquisto illimitato di titoli di Stato di paesi dell\u2019eurozona in difficolt\u00e0 finanziarie &#8211; si \u00e8 avvalso per la prima volta della procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.<\/p>\n<p><b>Il cammino del sistema elettorale Pe<\/b><br \/>Al momento non esiste una disciplina uniforme per le elezioni europee. Il Trattato prevede che vi si possa arrivare, peraltro attraverso una procedura assai gravosa (art. 223 Tue), che non \u00e8 stata fin qui attivata. Per ora, esistono soltanto alcuni principi comuni, stabiliti nell\u2019Atto sull\u2019elezione del Parlamento europeo (Pe) del 1976, come modificato da ultimo nel 2002. <\/p>\n<p>L\u2019Atto richiede che l\u2019elezione avvenga secondo un sistema proporzionale, rinviando per il resto alle leggi nazionali. Le norme elettorali del Pe si diversificano dunque nei vari paesi.<\/p>\n<p>Non \u00e8 la prima volta che la legge elettorale tedesca incorre nella censura del Bvg. Era avvenuto gi\u00e0 nel 2011 (decisione del 9 novembre 2011), e anche in quel caso si discuteva della clausola di sbarramento (<i>Sperrklausel<\/i>). La soglia, allora fissata al 5%, \u00e8 stata successivamente ridotta al 3%; ma questa modifica non \u00e8 stata giudicata sufficiente a rimuovere il vizio di costituzionalit\u00e0. <\/p>\n<p>Per la Corte, la parit\u00e0 del voto elettorale per cittadini e partiti costituisce un principio fondamentale della Costituzione tedesca (articoli 3 par. 1 e 21 par 1 <i>Grundgesetz<\/i>); un principio che tollera limitazioni solo in casi eccezionali, in particolare per proteggere la funzionalit\u00e0 dell\u2019organo parlamentare che si va ad eleggere. Ma questa giustificazione non si applicherebbe al Pe, che &#8211; sempre ad avviso della Corte &#8211; pu\u00f2 funzionare regolarmente anche in assenza della regola in questione. <\/p>\n<p>I rappresentanti del <i>Bundestag <\/i>e del Pe si sono sforzati, nel corso del giudizio, di dimostrare il contrario. Hanno fatto valere che il Pe si sta avviando verso una maggiore politicizzazione, come evidenziato dalla nomina da parte di ciascun gruppo politico, nella campagna elettorale in corso, di un proprio candidato alla Presidenza della Commissione. <\/p>\n<p>Ne risulter\u00e0 &#8211; si \u00e8 argomentato &#8211; un contrasto pi\u00f9 netto tra maggioranza e opposizione, con la necessit\u00e0 di maggioranze stabili a sostegno della Commissione. Di qui l\u2019esigenza di evitare un eccessivo frazionamento del Pe. La Corte non si \u00e8 lasciata tuttavia convincere da questi rilievi. Pur prendendo atto dell\u2019evoluzione in corso del Pe, \u00e8 rimasta ferma sul punto che allo stato attuale non sussistono elementi tali da giustificare una lesione del principio fondamentale della parit\u00e0 del voto.<\/p>\n<p><b>Sperrklausel <\/b><br \/>Ci\u00f2 premesso, due aspetti della sentenza sembrano specialmente meritevoli di attenzione; il primo riguarda l\u2019atteggiamento del Bvg verso il Pe, nei confronti del quale par di leggere espressioni meno negative che in passato. <\/p>\n<p>Si pensi alle sentenze Lisbona del 2009 e a quella sulle soglie del 2011. La prima conteneva una forte contestazione della legittimit\u00e0 e rappresentativit\u00e0 democratica del Pe: le critiche si appuntavano, da un lato, sulla ripartizione nazionale degli eletti secondo un criterio di proporzionalit\u00e0 regressiva; dall\u2019altro, sull\u2019assenza di uno spazio politico europeo in senso proprio.<\/p>\n<p>A sua volta, la pronuncia del 2011 argomentava sbrigativamente che il Pe \u00e8 diverso dal <i>Bundestag<\/i>, per il fatto che non elegge un governo dell\u2019Unione e perch\u00e9 la sua funzione legislativa non richiede maggioranze stabili. Nella sentenza in esame, la Corte riconosce invece che la situazione a livello europeo \u00e8 in movimento, anche se ancora in una fase iniziale (<i>in den Anfaengen<\/i>). <\/p>\n<p>Non si esclude dunque che si possa andare verso una politicizzazione della struttura istituzionale, riconducibile in qualche modo a quella tedesca e tale da legittimare l\u2019introduzione della <i>Sperrklausel<\/i>. Sembra dunque che si ipotizzi per il futuro un principio di equivalenza \u201cparlamentare\u201d, non dissimile da quello evocato a suo tempo nelle sentenze <i>Solange<\/i> (1974 e 1986) in tema di tutela dei diritti fondamentali.<\/p>\n<p><b>Introduzione soglia<\/b><br \/>L\u2019altro punto da segnalare attiene alla posizione del Bvg nei riguardi del diritto dell\u2019Unione. La Corte sottolinea che allo stato attuale non esiste una norma comune europea in tema di sbarramento elettorale. L\u2019Atto del 1976 sopra citato, anche dopo la modifica del 2002, si limita a prevedere che gli stati possano adottare una soglia (comunque non superiore al 5%). Si tratta peraltro di una facolt\u00e0, non di un obbligo; e d\u2019altra parte, come osserva la Corte, un obbligo nemmeno si pu\u00f2 ricavare dalla Risoluzione del Pe del 22 novembre 2012.<\/p>\n<p>Questa contiene un semplice invito all\u2019introduzione di una soglia nelle leggi nazionali, non l\u2019imposizione di un obbligo giuridicamente vincolante. Come si vede, la Corte tiene a precisare che non esiste per ora un vincolo dell\u2019Unione alle scelte del legislatore tedesco. Il che induce a pensare che se viceversa una norma europea fosse adottata, la censura di incostituzionalit\u00e0 potrebbe cadere.<\/p>\n<p>La Corte non lo dice esplicitamente; ma vi si pu\u00f2 scorgere una qualche maggiore deferenza verso il diritto dell\u2019Unione, a conferma di quanto desumibile dal primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui alla decisione Omt di poche settimane fa.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale tedesca, Bundesverfassungsgericht (Bvg), dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della soglia del 3% inserita nella legge tedesca per le elezioni del Parlamento europeo. Quella del 26 febbraio \u00e8 l\u2019ultima di una serie di sentenze tedesche che si inseriscono nel dibattito europeo. 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