{"id":26090,"date":"2014-04-18T00:00:00","date_gmt":"2014-04-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/ue-dal-multilinguismo-al-trilinguismo\/"},"modified":"2017-11-03T15:24:51","modified_gmt":"2017-11-03T14:24:51","slug":"ue-dal-multilinguismo-al-trilinguismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/04\/ue-dal-multilinguismo-al-trilinguismo\/","title":{"rendered":"Ue, dal multilinguismo al trilinguismo"},"content":{"rendered":"<p>Le istituzioni Ue non hanno sempre applicato il principio del multilinguismo in modo coerente. Si pensi alla prassi recente di pubblicare i bandi di concorso solamente in inglese, francese e tedesco e di imporre una lingua a scelta fra queste per le prove. <\/p>\n<p>Tale <i>modus procedendi <\/i>non godeva di alcun supporto normativo poich\u00e9 tutte le lingue elencate nel regolamento Cee n. 1 del 1958 come successivamente modificato sono parimenti lingue ufficiali e di lavoro dell\u2019Ue, e infatti i bandi in questione venivano annullati dagli organi giurisdizionali Ue su ricorso dell\u2019Italia (<i>ex pluribus <\/i>sentenza della Corte di Giustizia 27 novembre 2012, causa C-566\/10 P). <\/p>\n<p>Tuttavia curiosamente, nonostante il tenore di tali sentenze che riaffermavano il multilinguismo e a panorama normativo immutato, lo <i>European Personnel Selection Office<\/i> (Epso) aveva continuato a prevedere nei bandi di concorso che le prove fossero svolte in inglese, francese o tedesco. <\/p>\n<p>Gi\u00e0 su queste basi veniva spontaneo chiedersi come il multilinguismo avrebbe potuto reggere di fronte ai successivi tentativi delle istituzioni Ue di ridurlo surrettiziamente ad un trilinguismo in virt\u00f9 di deroghe sistematiche motivate da vaghe ragioni di celerit\u00e0 e di servizio.<\/p>\n<p><b>Il trilinguismo concorsuale<\/b><br \/>Il primo marzo 2014 l\u2019Epso ha introdotto le  nuove \u201cDisposizioni Generali Applicabili ai Concorsi Generali\u201d che fissano<i> inter alia<\/i> il regime linguistico obbligatorio per i concorsi Ue stabilendo la preminenza dell\u2019inglese, del francese e del tedesco sulle altre lingue ufficiali. Infatti \u201c<i>salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua<\/i> [in cui i candidati debbono svolgere le prove di concorso]<i> \u00e8 in genere limitata al francese, all&#8217;inglese o al tedesco<\/i>\u201d. \u00c8 fatto salvo l\u2019obbligo di motivazione che per\u00f2 con ogni probabilit\u00e0 si ridurr\u00e0 ad una mera clausola di stile. <\/p>\n<p>L\u2019Epso evidentemente ha fatto breccia su alcuni punti della sentenza indicata la quale, annullando i bandi di concorso controversi, faceva comunque intendere che una eventuale motivazione contenuta nei bandi avrebbe potuto rendere legittima la restrizione della facolt\u00e0 di scelta della lingua2. E motiva infatti tale restrizione facendo leva ad esempio sulle esigenze di servizio.<\/p>\n<p><b>Profili di criticit\u00e0 delle Disposizioni Generali<\/b><br \/>L\u2019imposizione del trilinguismo concorsuale da parte dell\u2019Epso suscita non poche perplessit\u00e0. <i>In primis<\/i>, il potere di dettare la disciplina linguistica dei concorsi Ue non \u00e8 stato conferito all\u2019Epso dalla decisione istitutiva 2002\/620\/CE n\u00e9 dalla successiva Decisione 2002\/621\/CE ed \u00e8 anzi dubbio che le stesse istituzioni Ue dispongano di tale potere perch\u00e9:<br \/>1) l\u2019art. 6 del regolamento n. 1 conferisce loro il potere di stabilire mediante regolamenti interni le modalit\u00e0 applicative dello stesso in casi specifici. Una restrizione a tre lingue nei concorsi non costituisce una modalit\u00e0 applicativa, ma una deroga al principio della parit\u00e0 delle lingue e l\u2019introduzione della stessa come regola per i concorsi non \u00e8 uno caso specifico.<br \/>2) I concorsi si proiettano verso l\u2019esterno delle istituzioni e quindi non sembrano sottoponibili al regime determinato dalle istituzioni nei loro regolamenti interni. <\/p>\n<p>Ma il punto centrale \u00e8 che i concorsi dovrebbero avere come obiettivo <i>in primis <\/i>la selezione di persone competenti per i posti che devono essere ricoperti. Poich\u00e9 il requisito professionale \u00e8 distinto da quello linguistico, il ruolo delle competenze linguistiche non dovrebbe essere espanso a danno delle competenze professionali del candidato. <\/p>\n<p>E se proprio le esigenze di servizio imponessero una restrizione delle lingue di lavoro, sarebbe al pi\u00f9 ragionevole che la competenza linguistica costituisse oggetto di una prova ad hoc, ferma la possibilit\u00e0 per i candidati di svolgere tutte le prove in qualsiasi lingua dell\u2019Ue a scelta. <\/p>\n<p>\u00c8 vero che le Disposizioni Generali richiedono un livello di conoscenza solo soddisfacente e non approfondito per la lingua2 e da qui si potrebbe dedurre che si tratta di un requisito proporzionato. <\/p>\n<p>Ma il fatto che tale lingua2 sia imposta per tutte le prove dei concorsi implica necessariamente che la conoscenza linguistica ne alteri i risultati e avvantaggi quindi i candidati anglofoni, francofoni e germanofoni che ben potranno scegliere come lingua2 la loro lingua madre poich\u00e9 le Disposizioni Generali si limitano a stabilire che la lingua2 debba essere diversa dalla lingua1. Il tutto in violazione dei principi di parit\u00e0 di trattamento e di non discriminazione.<\/p>\n<p><b>Integrazione europea<\/b><br \/>Rimane da chiedersi quali siano le ragioni reali che abbiano condotto a favorire inglese, francese e tedesco a scapito di altre lingue ufficiali e di lavoro. <\/p>\n<p>Non \u00e8 dato sapere perch\u00e9 e da chi sia stato scelto il criterio di preferire le lingue pi\u00f9 studiate come lingua straniera (Conclusioni dell\u2019Avvocato Kokott, causa C-566\/10 P).<\/p>\n<p>Infatti, anche ammesso che sia stato davvero questo il metodo di selezione, l\u2019adozione di altri criteri parimenti ragionevoli avrebbe portato a conclusioni differenti. <\/p>\n<p>In realt\u00e0 la scelta linguistica, lungi dall\u2019essere dettata da esigenze di servizio, sembra riflettere e consolidare rapporti di forza secondo modalit\u00e0 incompatibili con il principio di uguaglianza che ha contraddistinto fin dall\u2019origine il processo di integrazione europea.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le istituzioni Ue non hanno sempre applicato il principio del multilinguismo in modo coerente. 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