{"id":27760,"date":"2014-08-18T00:00:00","date_gmt":"2014-08-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/giappone-nuova-interpretazione-costituzionale-sulla-rinuncia-alla-guerra\/"},"modified":"2017-11-03T15:23:09","modified_gmt":"2017-11-03T14:23:09","slug":"giappone-nuova-interpretazione-costituzionale-sulla-rinuncia-alla-guerra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/08\/giappone-nuova-interpretazione-costituzionale-sulla-rinuncia-alla-guerra\/","title":{"rendered":"Giappone, nuova interpretazione costituzionale sulla rinuncia alla guerra"},"content":{"rendered":"<p>Una \u201cCabinet Decision\u201d, con cui s\u2019intende reinterpretare l\u2019art. 9 della Costituzione giapponese: quello conclusosi il 1\u00b0 luglio \u00e8 stato un processo di \u201creinterpretazione\u201d e non \u201cemendamento\u201d, poich\u00e9 questa seconda via sarebbe politicamente impraticabile, dato lo spirito profondamente pacifista che permea la societ\u00e0 giapponese.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 di reinterpretare la Costituzione e la possibilit\u00e0 di introdurre nuove opzioni per l\u2019uso della forza armata \u00e8 stata oggetto di numerose manifestazioni contrarie, che hanno raggiunto l\u2019apice con un suicidio: o <i>tempora<\/i>, (anzi <i>o loca<\/i>), <i>o mores<\/i>, verrebbe da esclamare pensando ai tentativi di riforma domestici!<\/p>\n<p>La Costituzione giapponese, entrata in vigore nel 1947, \u00e8 figlia dei suoi tempi e dello stato di occupazione in cui si trovava lo stato asiatico alla fine della II Guerra Mondiale. La Carta fu sostanzialmente imposta, essendo stata scritta dai collaboratori del Generale Mac Arthur, Capo delle Forze di occupazione, e tradotta in giapponese. <\/p>\n<p>Non vi fu quindi un dibattito, quale quello che si ebbe in Italia in seno all\u2019Assemblea Costituente, in occasione della scrittura dell\u2019art. 11, altra disposizione \u201cpacifista\u201d di uno stato sconfitto. Pur imposta, la Costituzione giapponese si \u00e8 insinuata profondamente nello spirito e nelle coscienze della societ\u00e0.<\/p>\n<p><b>L\u2019art. 9 della costituzione giapponese<\/b><br \/>Ma che cosa dice l\u2019art. 9? La disposizione consta di due commi: nel primo sono consacrati due obblighi: <br \/>a) la rinuncia alla guerra;<br \/>b) la rinuncia alla minaccia e all\u2019uso della forza per risolvere le controversie internazionali.<\/p>\n<p>Nel secondo vengono stabiliti due obblighi strumentali rispetto ai doveri enunciati nel primo, cio\u00e8:<br \/>a) l\u2019obbligo di non mantenere forze di mare, terra ed aria, nonch\u00e9 altro potenziale di guerra;<br \/>b) l\u2019obbligo di non riconoscere il diritto di belligeranza dello Stato.<\/p>\n<p>La disposizione va letta congiuntamente al Preambolo, secondo cui tutti i popoli del mondo hanno diritto a vivere in pace, e all\u2019art. 13, secondo cui essi hanno diritto alla vita, alla libert\u00e0 e al perseguimento della felicit\u00e0. <\/p>\n<p><b>Prima reinterpretazione<\/b><br \/>La guerra di Corea, iniziata nel 1950, fece da propulsore per una reinterpretazione dell\u2019art. 9. L\u2019obbligo di cui al par. 2 dell\u2019art. 9 \u00e8 stato inteso nel senso di consentire la legittima difesa individuale, strettamente intesa, ovvero solo in caso di attacco al territorio giapponese. <\/p>\n<p>Una forza di legittima difesa \u00e8 stata istituita nel 1954, composta di forze di terra, mare e aria (Sfd: <i>Self-Defence Forces<\/i>). Pi\u00f9 volte oggetto di contestazione, la legittimit\u00e0 delle forze di autodifesa (il cui bilancio occupa ormai il quarto posto della scala mondiale, ma ha un tetto non potendo superare 1% del prodotto nazionale lordo) non \u00e8 mai stata messa in discussione dalla Corte suprema giapponese, che funziona anche come corte costituzionale.<\/p>\n<p>Un ulteriore passo \u00e8 stata la stipulazione del Trattato di sicurezza con gli Stati Uniti del 19 gennaio 1960, che  sostituisce quello concluso nel 1951 e contiene obblighi di carattere reciproco, peraltro limitati, da parte giapponese, agli attacchi delle forze armate statunitensi stanziate in territorio giapponese. <\/p>\n<p>   Anche la partecipazione alle operazioni delle Nazioni Unite \u00e8 avvenuta tardivamente e in modo attenuato, sebbene il Giappone ne fosse divenuto membro fin dal 1956. Una prima legge, varata nel 1992, aveva autorizzato il Giappone a partecipare solo a operazioni non militari, come il soccorso alla popolazione civile, ma la legge \u00e8 stata emendata nel 2001, per consentire operazioni di supporto logistico, che non comportassero per\u00f2 l\u2019uso della forza. <\/p>\n<p>\u00c8 stato inviato anche un contingente in Iraq, dopo l\u2019occupazione anglo-americana, e in effetti il Giappone ha fatto parte della <i>Coalition provisional authority<\/i> (Cpa), l\u2019autorit\u00e0 investita dell\u2019amministrazione dell\u2019Iraq occupato.<\/p>\n<p>Le contingenze politiche recenti hanno fatto il resto: l\u2019aspirazione del Giappone a diventare membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che mal si concilia con una politica di quasi neutralit\u00e0; le mire della Cina sul Mar cinese meridionale, rivendicato come acque storiche, che impedirebbero una effettiva libert\u00e0 di navigazione per uno stato, la cui sopravvivenza dipende dal mare; la controversia sulle Isole Senkaku, di cui Cina e Giappone reclamano la sovranit\u00e0; la crescente minaccia missilistica (e atomica) della Corea del Nord. Per non parlare delle Kurili sotto amministrazione russa, ma rivendicate dal Giappone.<\/p>\n<p>   <b>Legittima difesa collettiva<\/b><br \/>La Decisione ministeriale del 1\u00b0 luglio non  \u00e8 una rivoluzione interpretativa dell\u2019art. 9. Una delle proposte pi\u00f9 incisive consiste nell\u2019ammettere che l\u2019art. 9 consente il ricorso alla legittima difesa collettiva, cio\u00e8 che si possa intervenire in difesa di un terzo stato, quantunque il Giappone non sia immediatamente oggetto di un attacco armato. <\/p>\n<p>La legittima difesa collettiva \u00e8 accordata sia dalla Carta delle Nazioni unite, sia dal diritto internazionale consuetudinario. La proposta ministeriale confina la legittima difesa collettiva a un ambito molto ristretto, nel senso che l\u2019intervento diverrebbe ammissibile, solo quando venga attaccato un paese legato da una stretta relazione con il Giappone e l\u2019aggressione costituisca una minaccia anche nei confronti del Sol Levante. Il tutto sempre dietro autorizzazione della Dieta nazionale, l\u2019organo legislativo giapponese, preventiva o ex post facto. <\/p>\n<p>Per altri settori, la decisione ministeriale propone una reinterpretazione che consentirebbe una serie di azioni che comportano forme minori di uso della forza armata: ad es. azioni volte a rimediare intrusioni nelle acque territoriali giapponesi o interventi per salvare cittadini giapponesi all\u2019estero in pericolo di vita o ancora per far fronte a contingenze che si verifichino in aree vicine a isole remote. <\/p>\n<p>Per quanto riguarda le operazioni di mantenimento della pace sotto l\u2019egida delle Nazioni Unite, il Giappone, secondo la decisione ministeriale, dovrebbe giocare un ruolo pi\u00f9 incisivo e proattivo. <\/p>\n<p>Si tratta di operazioni che non comportano l\u2019uso della forza armata. Invece per quelle che lo comportano, intraprese o autorizzate dalle Nazioni Unite, la decisione ministeriale non preconizza una partecipazione diretta, ma solo un supporto logistico non qualificabile come uso della forza.<\/p>\n<p><b>Scontro con l\u2019ala pacifista<\/b><br \/>La Decisione ministeriale dovr\u00e0 ora passare lo scoglio della Dieta dove lo scontro con l\u2019ala pacifista sar\u00e0 piuttosto acceso. La reinterpretazione non comporter\u00e0 nessuna modifica scritta della Costituzione, ma sar\u00e0 condensata in una o pi\u00f9 leggi ordinarie che, ovviamente, restano subordinate all\u2019art. 9 e sono soggette al vaglio della Corte suprema, qualora ricorrano i motivi per sollevare una questione di costituzionalit\u00e0. La Corte potrebbe abrogare la legge ritenuta incostituzionale.<\/p>\n<p>Tutto sommato la nuova interpretazione dell\u2019art. 9, agli occhi del giurista, \u00e8 ben poca cosa e appaiono infondati i timori dei pacifisti e dei vicini del Giappone, memori della tragedia della II Guerra Mondiale.<\/p>\n<p>Il Giappone integrato economicamente e politicamente con l\u2019Occidente abbisogna di un\u2019interpretazione della Costituzione che lo metta in grado di una partecipazione attiva anche con lo strumento militare.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una \u201cCabinet Decision\u201d, con cui s\u2019intende reinterpretare l\u2019art. 9 della Costituzione giapponese: quello conclusosi il 1\u00b0 luglio \u00e8 stato un processo di \u201creinterpretazione\u201d e non \u201cemendamento\u201d, poich\u00e9 questa seconda via sarebbe politicamente impraticabile, dato lo spirito profondamente pacifista che permea la societ\u00e0 giapponese. 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