{"id":28770,"date":"2014-11-18T00:00:00","date_gmt":"2014-11-17T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/omosessuali-europei-quali-diritti\/"},"modified":"2017-11-03T15:22:36","modified_gmt":"2017-11-03T14:22:36","slug":"omosessuali-europei-quali-diritti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/11\/omosessuali-europei-quali-diritti\/","title":{"rendered":"Omosessuali europei, quali diritti?"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 sufficiente consultare i numerosi siti dedicati al tema dell\u2019omosessualit\u00e0 in Europa per rendersi conto della tendenza, in atto in moltissimi paesi del continente, verso un progressivo riconoscimento giuridico dei diritti (unione registrata, matrimonio, adozione, ecc.) per i cittadini LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuati).<\/p>\n<p>La Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha svolto un ruolo importante nella promozione e nella protezione dei diritti civili per la comunit\u00e0 LGBTI. Il contesto di riferimento \u00e8 rappresentato dal Consiglio d\u2019Europa (avente una <i>membership <\/i>molto pi\u00f9 nutrita ed eterogenea dell\u2019Unione europea, Ue), in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo che la Corte \u00e8 chiamata a interpretare e applicare.<\/p>\n<p><b>Diritti della famiglia omosessuale<\/b><br \/>La Corte, a partire dagli anni \u201880, ha ravvisato la violazione dell\u2019articolo 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), nella maggior parte dei casi letto congiuntamente con l\u2019articolo 14 (Divieto di discriminazione), con riferimento sia a diritti patrimoniali (ad es. <a href= \"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx?i=001-61263#{%22itemid%22:[%22001-61263%22]}\" target= \"blank\"><b><u> Karner v. Austria)<\/u><\/b><\/a> che a diritti collegati allo status di genitore (ad es. <a href= \" http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/fra\/pages\/search.aspx?i=001-116735#{%22itemid%22:[%22001-116735%22]}\" target= \"blank\"><b><u> X. V. Austria<\/u><\/b><\/a>).<\/p>\n<p>Per molti anni i giudici di Strasburgo sono pervenuti a riscontrare una tale violazione facendo perno sulla nozione di \u201cvita privata\u201d, anzich\u00e9 su quella di \u201cvita familiare\u201d. \u00c8 solamente con la sentenza <a href= \"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx?i=001-99605#{%22itemid%22:[%22001-99605%22]}\" target= \"blank\"><b><u> Schalk and Kopf<\/u><\/b><\/a> del 24 giugno 2010, infatti, che la Corte qualifica come \u201cvita familiare\u201d la relazione di coppia omosessuale, con il risultato che il nucleo dei diritti conferiti alla famiglia eterosessuale viene riconosciuto anche alla famiglia omosessuale.<\/p>\n<p>Tuttavia, con riguardo al diritto al matrimonio, salvaguardato dall\u2019articolo 12 della Convenzione, la Corte, se da un lato, per la prima volta, chiarisce che tale norma pu\u00f2 applicarsi, in principio, anche al matrimonio omosessuale, dall\u2019altro, nel sottolineare che mancava, all\u2019epoca, un \u201cEuropean consensus\u201d in merito al riconoscimento del matrimonio <i>same-sex<\/i>, nega che i ricorrenti nel caso di specie fossero titolari di un effettivo diritto al matrimonio.<\/p>\n<p>La Corte giunge alla stessa conclusione anche nella citata X. V. Austria, del 19 febbraio 2013, laddove viene ribadito che l\u2019articolo 12 non pu\u00f2 essere interpretato nel senso che esso imporrebbe, in capo agli Stati, l\u2019obbligo di riconoscere i matrimoni omosessuali.<\/p>\n<p><b>Interpretazione evolutiva della Corte Edu<\/b><br \/>Dall\u2019analisi della giurisprudenza della Corte, pertanto, emergono due elementi. Il primo \u00e8 che la Corte, ricomprendendo nella nozione di \u201cvita familiare\u201d e in quella di \u201cmatrimonio\u201d, ai sensi degli articoli 8 e 12 della Convenzione, anche le relazioni e i matrimoni tra persone dello stesso sesso, opta per un\u2019interpretazione evolutiva, dinamica e, in ultima istanza, inclusiva delle norme convenzionali. <\/p>\n<p>In questo senso, essa coglie le trasformazioni sociali in atto in Europa, d\u00e0 loro una veste giuridica e, nel farlo, agisce come agente di cambiamento, con l\u2019ulteriore conseguenza di rappresentare un \u201cmodello\u201d per legislatori e soprattutto corti nazionali, come dimostrano i continui riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell\u2019uomo (Edu), svolti nelle sentenze delle corti italiane chiamate a pronunciarsi sul tema del riconoscimento giuridico delle coppie same sex (ad es. <a href= \"http:\/\/www.neldiritto.it\/appgiurisprudenza.asp?id=7695#.VFfI3bl0zIU\" target= \"blank\"><b><u> Corte di Cassazione, n. 4184, del 15 marzo 2012<\/u><\/b><\/a>).<\/p>\n<p>La condanna della Grecia, a opera della Corte europea, nella sentenza <a href= \"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx?i=001-128294#{%22itemid%22:[%22001-128294%22]}\" target= \"blank\"><b><u> Vallianatos<\/u><\/b><\/a>, del 7 novembre 2013, in merito alla normativa di quel paese che consentiva la registrazione delle unioni civili solamente alle coppie eterosessuali, mette in evidenza la compressione dei margini di sovranit\u00e0 degli Stati in una materia, come quella dei diritti LGBTI, un tempo riconducibile alla giurisdizione domestica dei paesi che sono membri del Consiglio d\u2019Europa. <\/p>\n<p>Si desume dalla pronuncia che qualora uno Stato, come l\u2019Italia, decidesse di introdurre le unioni registrate e lo facesse solamente a favore delle coppie eterosessuali, violerebbe la Convenzione.<\/p>\n<p><b>Matrimonio omosessuale, civil partnership e sovranit\u00e0 degli Stati <\/b><br \/>Il secondo elemento che si desume dalla giurisprudenza della Corte Edu consiste nell\u2019ancoraggio al diritto nazionale, cio\u00e8 nel rinvio alla <i>lex patriae <\/i>del ricorrente: se lo Stato di cui ha la cittadinanza non riconosce il matrimonio<i> same-sex<\/i>, non si configura alcun diritto al matrimonio da lui\/lei invocabile dinanzi alla Corte europea. <\/p>\n<p>Non esiste, quindi, alcun diritto fondamentale, su un piano generale, al matrimonio omosessuale, a prescindere dallo Stato di origine del ricorrente. <\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 dimostrato dall\u2019approccio, particolarmente cauto, adottato dalla Corte nella sentenza <a href= \"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/eng\/pages\/search.aspx?i=001-114486#{%22itemid%22:[%22001-114486%22]}\" target= \"blank\"><b><u> H. c. Finlandia<\/u><\/b><\/a>, del 16 luglio 2014, laddove \u00e8 stata riconosciuta come legittima la normativa finlandese che impone la trasformazione del matrimonio in una <i>civil partnership <\/i>quale effetto <i>ex lege <\/i>della rettificazione anagrafica del sesso, proprio perch\u00e9 la scelta rientra nel margine di apprezzamento del singolo Paese contraente.<\/p>\n<p>In conclusione, la Corte dimostra, con la sua giurisprudenza, che un\u2019interpretazione flessibile di concetti quali \u201cfamily\u201d, \u201cspouse\u201d, \u201cmarriage\u201d, diversa da quella statica e rigida (<i>originalist<\/i>, per dirla alla Antonin Scalia) seguita per molti anni da giudici e legislatori nazionali, \u00e8 certamente possibile e perfino auspicabile. <\/p>\n<p>Tuttavia, la Corte essa \u00e8 netta nel mostrare deferenza nei confronti dei legislatori (e delle corti) nazionali: fino a quando il consenso tra gli Stati (che sono parti del Consiglio d\u2019Europa, non dell\u2019Ue) a favore del riconoscimento delle coppie <i>same-sex <\/i>non sar\u00e0 particolarmente significativo, sulla scorta di quanto affermato in Schalk and Kopf, alcun diritto fondamentale al matrimonio potr\u00e0 essere azionato da cittadini LGBTI sul piano giurisdizionale.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 sufficiente consultare i numerosi siti dedicati al tema dell\u2019omosessualit\u00e0 in Europa per rendersi conto della tendenza, in atto in moltissimi paesi del continente, verso un progressivo riconoscimento giuridico dei diritti (unione registrata, matrimonio, adozione, ecc.) per i cittadini LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuati). 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