{"id":28780,"date":"2014-11-18T00:00:00","date_gmt":"2014-11-17T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/crimini-di-guerra-e-risarcimenti\/"},"modified":"2017-11-03T15:22:36","modified_gmt":"2017-11-03T14:22:36","slug":"crimini-di-guerra-e-risarcimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/11\/crimini-di-guerra-e-risarcimenti\/","title":{"rendered":"Crimini di guerra e risarcimenti"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 passata praticamente inosservata nella stampa quotidiana la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 con cui praticamente si vanifica, per quanto riguarda l\u2019Italia, la sentenza della Corte internazionale di Giustizia (Cig) del 3 febbraio 2012, che ci ha visto soccombenti. <\/p>\n<p><b>I fatti<\/b><br \/>I fatti sono noti, almeno agli addetti ai lavori. I tribunali italiani avevano sottoposto alla nostra giurisdizione, ai fini del risarcimento del danno, la Germania per i crimini commessi durante l\u2019occupazione 1943-1945 dalle truppe tedesche. <\/p>\n<p>Di regola le attivit\u00e0 belliche di uno stato estero rientrano tra quelle su cui i tribunali interni non hanno giurisdizione, trattandosi di attivit\u00e0 sovrane. Ma le corti italiane, con una giurisprudenza innovativa, hanno affermato che la regola dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione viene meno qualora siano state commesse gravi violazioni del diritto internazionale bellico. <\/p>\n<p>La questione \u00e8 stata portata dinanzi alla Cig su iniziativa della Germania e senza l\u2019opposizione dell\u2019Italia, e questo \u00e8 il primo errore che \u00e8 stato commesso dal nostro esecutivo. La Corte, con una sentenza ultra-conservatrice, ha affermato che la regola dell\u2019esenzione dello stato estero dalla giurisdizione per attivit\u00e0 sovrane non viene meno neppure qualora siano compiuti crimini di guerra, come \u00e8 stato riconosciuto dalla stessa Germania.<\/p>\n<p>La Cig ha quindi stabilito che l\u2019Italia non avrebbe pi\u00f9 dovuto sottoporre a giurisdizione la Germania e avrebbe dovuto rimuovere gli effetti delle sentenze pronunciate in senso contrario. <\/p>\n<p>Ma la Corte non ha aderito alla richiesta della Germania di imporre all\u2019Italia misure e garanzie per la non ripetizione del comportamento censurato, affermando che queste non erano necessarie poich\u00e9 confidava che l\u2019Italia avrebbe adempiuto in \u201cbuona fede\u201d gli obblighi discendenti dalla sentenza.<\/p>\n<p>Ora la sentenza della Corte Costituzionale rimette tutto in discussione. La Consulta ha infatti statuito che la regola secondo cui lo stato estero \u00e8 immune da giurisdizione anche in caso di commissione di crimini internazionali non pu\u00f2 essere accolta nel nostro ordinamento, poich\u00e9 contrasta con i principi fondamentali della nostra Costituzione (diritti inviolabili dell\u2019uomo e accesso alla giustizia). <\/p>\n<p>Conseguentemente la Corte ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 3 della L. 5\/2013, che impediva ai tribunali italiani di dichiararsi competenti a conoscere della cause contro la Germania e nello stesso tempo ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge con cui \u00e8 stato reso esecutivo nel nostro ordinamento l\u2019art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, che obbliga gli stati ad eseguire le sentenze della Cig. <\/p>\n<p><b>La ripresa dei processi contro la Germania<\/b><br \/>\u00c8 da presumere che i processi contro la Germania riprenderanno, essendo cadute le remore giuridiche che lo impedivano. Qualora i nostri tribunali sottoponessero di nuovo la Germania a giurisdizione, l\u2019Italia violerebbe chiaramente un obbligo internazionale e non potrebbe invocare, come scriminante, che la norma internazionale, cos\u00ec come interpretata dalla Cig, \u00e8 contraria ai principi fondamentali della nostra Costituzione.<\/p>\n<p>In tal caso la Germania potrebbe portare l\u2019inadempimento italiano di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrebbe la facolt\u00e0, se lo ritenesse opportuno, di adottare una raccomandazione o decidere misure appropriate. <\/p>\n<p>Si tratta forse di un\u2019ipotesi remota, ma gi\u00e0 qualche collega tedesco si \u00e8 espresso in tal senso sulla <i>Frankfurter Allgemeine<\/i>. Altra opzione per la Germania, come da altri sottolineato, \u00e8 portare la questione dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa, poich\u00e9 la competenza della Cig \u00e8 stata fondata sulla Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957.<\/p>\n<p>Staremo a vedere se la Germania vorr\u00e0 seguire l\u2019una o l\u2019altra opzione, oppure nessuna delle due e limitarsi a proteste di mera natura diplomatica. Sta di fatto che l\u2019Italia verrebbe a trovarsi nella poco invidiabile posizione di uno stato che non rispetta il diritto internazionale e le sentenze dei tribunali internazionali.<\/p>\n<p><b>Inspiegabile Inerzia<\/b><br \/>La mina poteva essere disinnescata e la stessa Cig ne aveva indicata la direzione, quando ha affermato che la Germania aveva violato le norme sul trattamento delle vittime della guerra ed aveva invitato i due governi a risolvere in via diplomatica la questione. <\/p>\n<p>Ma non risulta nessun negoziato diplomatico incisivo, al di l\u00e0 dell\u2019istituzione di una Commissione storica, che ha concluso i suoi lavori nel 2012, e di una modesta somma, a nessun titolo da valere come risarcimento alle vittime, ma semplicemente come misura satisfattoria, ad es. con qualche espressione simbolica a favore di iniziative  da inquadrare nella c.d. politica della memoria.<\/p>\n<p><b>Disinnescare la mina<\/b><br \/>Il diritto alla riparazione delle vittime delle violazioni delle norme sui conflitti armati \u00e8 un diritto sacrosanto, riaffermato anche di recente in due risoluzioni adottate dall\u2019<i>International Law Association <\/i>(Ila) all\u2019Aja (2010) e a Washington, D. C. (2014). <\/p>\n<p>\u00c8 possibile disinnescare la mina ed evitare che i processi riprendano e che addirittura si arrivi all\u2019esecuzione forzata su beni appartenenti alla Germania? La risoluzione dell\u2019Ila del 2014 indica vari meccanismi che possono servire d\u2019aiuto, tra cui l\u2019istituzione di un <i>Trust Fund<\/i>, che potrebbe erogare i risarcimenti.<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 vedere come questo Trust Fund debba essere alimentato. Da escludere \u00e8 l\u2019ipotesi, da qualcuno ventilata, che l\u2019Italia si faccia carico essa stessa del risarcimento delle vittime per evitare nuovi processi.<\/p>\n<p>Di fronte al rischio di inadempienza  e di essere additata come uno stato poco rispettoso del diritto internazionale, l\u2019Italia ha per ora congelato l\u2019accettazione unilaterale della competenza della Cig, annunciata con grande gran cassa, in apertura dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite qualche tempo fa, e sollecitata da una mozione parlamentare. <\/p>\n<p>Non poteva fare altrimenti. Ma una cosa l\u2019Italia potrebbe subito fare: ritirare la dichiarazione effettuata al momento dell\u2019adesione alla Convenzione sull\u2019immunit\u00e0 giurisdizionale degli stati, in cui si afferma che la norma che consente di convenire in giudizio uno stato estero per illeciti commessi nello stato del foro non si applica alle attivit\u00e0 delle forze armate. <\/p>\n<p>Una dichiarazione che suona una beffa alla giurisprudenza innovativa espressa dai nostri tribunali!<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 passata praticamente inosservata nella stampa quotidiana la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 con cui praticamente si vanifica, per quanto riguarda l\u2019Italia, la sentenza della Corte internazionale di Giustizia (Cig) del 3 febbraio 2012, che ci ha visto soccombenti. I fattiI fatti sono noti, almeno agli addetti ai lavori. 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