{"id":29170,"date":"2014-12-29T00:00:00","date_gmt":"2014-12-28T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/addomesticamento-della-secessione\/"},"modified":"2017-11-03T15:22:25","modified_gmt":"2017-11-03T14:22:25","slug":"addomesticamento-della-secessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/12\/addomesticamento-della-secessione\/","title":{"rendered":"Addomesticamento della secessione"},"content":{"rendered":"<p>Al di l\u00e0 degli esiti delle consultazioni sulla <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/archivio_articoli.asp?TagID=120\" target=\"blank\"><b><u> secessione<\/u><\/b><\/a> di Scozia e Catalogna, questi eventi impongono una riflessione che faccia luce sugli evidenti cambiamenti all\u2019interno dell\u2019istituto della secessione.<\/p>\n<p>Cambiamenti che si arricchiscono di senso se letti alla luce del contesto europeo in cui l\u2019esperienza scozzese e catalana sono inserite, ma che pi\u00f9 in generale possono essere ricondotti a ragioni geo-politiche che esulano dall\u2019ambito dell\u2019Unione.<\/p>\n<p><b>Dibattito attorno all\u2019indipendentismo scozzese e catalano <\/b><br \/>\nIl dibattito dottrinale, ma anche politico, che \u00e8 andato alimentandosi attorno alle iniziative indipendentiste nel Regno Unito e in Spagna \u00e8 infatti la plastica rappresentazione di un modo nuovo di intendere la secessione, ben delineato nel 1998 dalla Corte Suprema canadese, invitata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale di un\u2019eventuale secessione del Quebec dalla federazione.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle indicazioni minute, ci\u00f2 che \u00e8 rilevante ai fini delle nostre brevi note \u00e8 l\u2019intenzione del Giudice canadese di formalizzare un percorso, che ha trovato successivamente avallo anche in ambito internazionale, in grado di condurre alla separazione di una porzione di territorio nazionale attraverso un percorso istituzionale predefinito <i>a priori<\/i>, anche quando il diritto alla secessione non sia espressamente previsto in Costituzione.<\/p>\n<p>A partire dalla pronuncia canadese (<i>Reference re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217<\/i>) si \u00e8 assistito, cos\u00ec, al tentativo di procedere al progressivo <i>addomesticamento <\/i>di un evento <i>extra ordinem<\/i> quale la secessione.<\/p>\n<p>Per arginare la forza dirompente delle rivendicazioni di indipendenza il diritto, attraverso la giurisprudenza costituzionale, ha tentato di intervenire, quasi clandestinamente, insinuandosi in uno spazio che \u00e8 pre-giuridico, al fine di codificare un processo costituente, introducendo un\u2019inconsueta categoria di secessione, quella negoziata, che va ad affiancarsi a quella unilaterale, espressione di un atto sovrano originario.<\/p>\n<p><b>Divisione piuttosto che secessione<\/b><br \/>\nEvidenti le ricadute concettuali: la stessa terminologia cambia, sino a condizionare il ricorso a una categoria classica come quella di autodeterminazione dei popoli, al cui uso pare essere preferito, quello di \u201cdiritto a decidere\u201d, pi\u00f9 neutro e soprattutto elaborato <i>ex novo <\/i>e, dunque, non riconducibile ad altre esperienze geograficamente e storicamente connotate, come nel caso della decolonizzazione.<\/p>\n<p>Un <i>restyling <\/i>concettuale e un<i> maquillage<\/i> linguistico che puntano insomma ad attutire gli effetti della secessione, rendendola un atto giuridico costituito prima che costituente. Una rivisitazione dell\u2019istituto che si \u00e8 spinta sino a ipotizzare la progressiva sostituzione del vocabolo secessione, il cui etimo rimanda a un atto unilaterale di allontanamento e separazione, con quello, a esempio, di divisione, che parrebbe rinviare ad un processo di ripartizione secondo regole predefinite.<\/p>\n<p>Attraverso il ricorso a un concetto originale, quello di diritto a decidere, che nuovo non \u00e8 dal punto di vista sostanziale, si giunge persino a ipotizzare il consolidamento di una nuova opzione di secessione teoricamente sopportabile da parte del diritto internazionale: quella riconducibile alle aspettative di quei popoli che, non avendo vissuto un passato caratterizzato da dipendenza coloniale ritengono di aver diritto a godere di piena indipendenza costituendosi in Stato.<\/p>\n<p>\u00c8 in questa prospettiva che devono essere letti i casi scozzese e catalano, che, come quello del Quebec, si collocano in un contesto di democrazia consolidata e dunque non paiono poter essere riconducibili ai paradigmi del diritto internazionale.<\/p>\n<p><b>Euro-sciovinismo <\/b><br \/>\nMa c\u2019\u00e8 di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Il fatto che tanto i movimenti indipendentisti scozzese e catalano abbiamo manifestato un rilevante <i>euro-sciovinismo <\/i>caratterizzato dal desiderio di permanere all\u2019interno del progetto europeo (resta da capire se per sincero spirito europeista o strategicamente, al fine di arginare i rischi cui un piccolo Stato incorre confrontandosi con una dimensione globalizzata).<br \/>\nChe i moti indipendentisti abbiano preso piede soprattutto in corrispondenza di territori economicamente forti, al di l\u00e0 del <i>clich\u00e9 <\/i>del popolo oppresso che aspira all\u2019autogoverno.<br \/>\nChe evitando di emettere pareri preventivi, si sia lasciato intendere che una secessione concordata potrebbe condurre al successivo riconoscimento del nuovo Stato da parte delle istituzioni europee, aprendo la strada alla richiesta di ammissione all\u2019Unione europea.<br \/>\nTutto ci\u00f2 porta a porsi alcuni interrogativi.<\/p>\n<p>L\u2019Unione pu\u00f2 ancora dirsi indifferente all\u2019eventuale evolversi di processi di secessione in seno al suo territorio? Quali effetti possono causare tali processi di secessione, quando concordati? Possono davvero essere assorbiti dall\u2019Unione senza determinare conseguenze implosive sulla sua tenuta?<\/p>\n<p>Non si tratterebbe, infatti, di definire il rapporto fra Unione e secessione in termini di legittimit\u00e0 quanto piuttosto di valutare in pratica la compatibilit\u00e0 delle prospettive che la categoria della secessione concordata apre rispetto alla filosofia che anima il progetto di integrazione europea.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al di l\u00e0 degli esiti delle consultazioni sulla secessione di Scozia e Catalogna, questi eventi impongono una riflessione che faccia luce sugli evidenti cambiamenti all\u2019interno dell\u2019istituto della secessione. 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