{"id":29360,"date":"2015-01-18T00:00:00","date_gmt":"2015-01-17T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/schengen-e-la-difesa-dalle-minacce-del-terrorismo\/"},"modified":"2017-11-03T15:22:20","modified_gmt":"2017-11-03T14:22:20","slug":"schengen-e-la-difesa-dalle-minacce-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/01\/schengen-e-la-difesa-dalle-minacce-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Schengen e la difesa dalle minacce del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>Le preoccupazioni scaturite dagli attentati di Parigi hanno suscitato diverse reazioni riguardo alle misure da adottare per difendersi dalle minacce di possibili azioni terroristiche. <\/p>\n<p>Il \u201cdibattito\u201d (ancora una volta) si sta concentrando prevalentemente sull\u2019opportunit\u00e0 di modificare l\u2019attuale regime concernente la gestione e il controllo dello spazio Schengen nonch\u00e9 di attivare il \u201cmeccanismo\u201d che consente di ripristinare (secondo alcuni stati opportunamente) il controllo di frontiera alla frontiera interna.<\/p>\n<p><b>Controllare le frontiere interne<\/b><br \/>La possibilit\u00e0 di ripristinare immediatamente detto \u201cmeccanismo\u201d appare una misura concretamente praticabile: occorre opportunamente evidenziare che recentemente il <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32013R1051&#038;rid=1\" target= \"blank\"><b><u>Regolamento (Ue) n. 1051\/2013<\/u><\/b><\/a> ha apportato modifiche <i>rectius <\/i>perfezionando ulteriormente le condizioni e le procedure per ripristinare i controlli alle frontiere interne in circostanze ritenute eccezionali (v., particolarmente, l\u2019art. 25 del citato regolamento).<\/p>\n<p>Queste procedure erano gi\u00e0 state regolate (sempre all\u2019art. 25) dal <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32006R0562&#038;rid=10\" target= \"blank\"><b><u>Regolamento (CE) n. 562\/2006<\/u><\/b><\/a> istitutivo del codice frontiere Schengen, ossia un testo teso appunto \u201ca stabilire un effettivo \u2018Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone\u2019\u201d.<\/p>\n<p>Il testo del suddetto Regolamento consta di due parti: una dedicata al controllo delle frontiere esterne (v. titolo II) e l\u2019altra sulle frontiere interne (v. titolo III) (cfr. la corposa <i>proposta<\/i> doc. <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52004PC0391&#038;rid=1\" target= \"blank\"><b><u>COM(2004) 391 definitivo, del 26 maggio 2004<\/u><\/b><\/a>, p. 4 ss.).<\/p>\n<p>Questo <i>codice <\/i>infatti aveva (anche) abrogato &#8211; ossia sostituito con le pertinenti disposizioni ivi contemplate &#8211; la procedura (all\u2019epoca) stabilita ai sensi dell\u2019art. 2, par. 2 della Convenzione di applicazione dell\u2019accordo di Schengen dal documento <i>SCH\/I (95) 40, 6\u00b0 rev<\/i>. approvato dalla decisione <i>SCH\/Com-ex (95) 20, 2\u00b0 rev<\/i>. (cfr. Guce n. L 239 del 22 settembre 2000, rispettivamente, p. 134 e p. 133) del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995.<\/p>\n<p>Ripristinare i controlli lungo le frontiere interne potrebbe per\u00f2 vanificare il <i>significato <\/i>stesso di un principio espressione di un certo senso di <i>affidamento<\/i>, il principio di solidariet\u00e0, che <i>incide<\/i> nell\u2019ambito della corretta gestione integrata delle frontiere.<\/p>\n<p>Il <i>catalogo Schengen<\/i> (Ue), concernente anche i <i>controlli alle frontiere esterne<\/i>, che contiene raccomandazioni e migliori pratiche (del 19 marzo 2009) \u201crammenta\u201d proprio nell\u2019<i>incipit <\/i>della prima parte dedicata ai controlli alle frontiere esterne, segnatamente nel contesto della disamina del concetto di <i>Gestione integrata delle frontiere<\/i> (Gif), concetto fondamentale nel processo di integrazione europea in questo delicato e complesso settore, che \u201cnell\u2019attuazione della gestione delle frontiere, occorrerebbe tener presente che gli Stati membri effettuano controlli alle loro frontiere esterne per se stessi, ma anche, allo stesso tempo, per gli altri Stati membri Schengen\u201d (cfr. p. 8).<\/p>\n<p><b>Collaborare contro la criminalit\u00e0 transfrontaliera<\/b><br \/>Occorrerebbe, invece, privilegiare in questo momento di particolare allarme l\u2019attivit\u00e0 di \u201cindividuazione e investigazione della criminalit\u00e0 transfrontaliera\u201d (intesa in senso piuttosto ampio) nonch\u00e9 di \u201ccooperazione tra servizi preposti alla gestione delle frontiere\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in particolare, occorrerebbe quindi avviare, nell\u2019ambito delle suddette attivit\u00e0 che rientrano appunto nel quadro di determinati \u201celementi\u201d considerati \u201celementi chiave della corretta applicazione della gestione integrata delle frontiere\u201d sempre dal succitato catalogo Schengen (Ue) (ivi, p. 8 ss.), l\u2019istituzione di peculiari forme di cooperazione mirate, al fine di garantire proprio la \u201csicurezza interna degli Stati membri\u201d, mediante lo scambio di informazioni (\u201copportunit\u00e0\u201d espressamente esplicitata all\u2019art. 16, par. 1 del codice; il testo <a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:02006R0562-20131126&#038;qid=1421222302158&#038;from=IT\" target= \"blank\"><b><u>qui<\/u><\/b><\/a>).<\/p>\n<p>Questo potrebbe costituire non solo una valida fase iniziale di \u201corientamento\u201d della cooperazione tra gli Stati membri, ma anche lanciare un chiaro segnale di coesione.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le preoccupazioni scaturite dagli attentati di Parigi hanno suscitato diverse reazioni riguardo alle misure da adottare per difendersi dalle minacce di possibili azioni terroristiche. 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