{"id":30980,"date":"2015-06-15T00:00:00","date_gmt":"2015-06-14T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/emergenza-e-respingimenti-in-alto-mare\/"},"modified":"2017-11-03T15:20:45","modified_gmt":"2017-11-03T14:20:45","slug":"emergenza-e-respingimenti-in-alto-mare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/06\/emergenza-e-respingimenti-in-alto-mare\/","title":{"rendered":"Emergenza e respingimenti in alto mare"},"content":{"rendered":"<p>In questi giorni la pressione immigratoria proveniente dalla Libia e diretta verso le nostre coste \u00e8 aumentata e si levano le voci pi\u00f9 disparate. Talune di chiaro sapore razzista, altre allarmistiche per il timore del diffondersi di epidemie. Alla confusione non sfuggono i rimedi proposti che vanno dal blocco navale all\u2019uso delle armi per attuare i respingimenti. <\/p>\n<p>Per far fronte all\u2019ondata migratoria si propone una ripartizione tra gli Stati dell\u2019Unione europea (Ue), che viene puntualmente respinta, nonostante quanto stabilito dalla Commissione europea. Si evoca allora un piano B, non meglio identificato, o si auspica il soccorso della comunit\u00e0 internazionale, ritenuta responsabile dell\u2019intervento in Libia, come se l\u2019Italia, pur di malavoglia, non fosse stata in prima fila nell\u2019impresa contro Gheddafi.<\/p>\n<p><b>Chiarimenti necessari<\/b><br \/>Cechiamo di metter ordine. Il blocco navale \u00e8 un non senso. \u00c8 una misura di guerra e costituisce aggressione, qualora non sia invocabile la legittima difesa. Il che non \u00e8. Tranne che non si voglia classificare l\u2019esodo dalla Libia come una forma di attacco armato. L\u2019unico precedente, subito sconfessato, fu la massa dei rifugiati provenienti dal Bangladesh, invocato dall\u2019India per intervenire in quel territorio allora facente parte del Pakistan (1971). <\/p>\n<p>Quanto alla solidariet\u00e0 europea, i nostri governanti farebbero bene a ricordare ai loro partner il regolamento 656\/2014, in materia di gestione delle frontiere marittime, che stabilisce testualmente che le politiche dell\u2019immigrazione e dell\u2019asilo dovrebbero essere governate dal principio di solidariet\u00e0 e dall\u2019equa ripartizione delle responsabilit\u00e0 tra gli Stati membri.<\/p>\n<p>In terzo luogo occorre chiaramente distinguere tra migranti per motivi economici e rifugiati, cio\u00e8 di persone che fuggono dal paese di residenza per timore che la loro vita o libert\u00e0 siano minacciate a causa della razza, religione, nazionalit\u00e0 o appartenenza a un certo gruppo sociale o opinioni politiche. Come si vede una condizione sufficientemente ristretta, che implica l\u2019effettivo timore di una persecuzione.<\/p>\n<p><b>Cosa fare<\/b><br \/>Sono ammissibili misure di interdizione, cio\u00e8 di respingimento dei barconi in alto mare?<\/p>\n<p>Australia e Stati Uniti, che sono vincolati come gli Stati Ue dalla Convenzione del 1951 sui rifugiati, rispondono affermativamente, poich\u00e9 a loro parere la Convenzione obbliga al non respingimento solo se il richiedente asilo si trova nel territorio dello stato e non il alto mare. La Corte Suprema australiana ha riaffermato questo principio in una recente sentenza del 28 gennaio 2015.<\/p>\n<p>Questa interpretazione presta il fianco a molte obiezioni dopo la sentenza Hirsi (2012), in cui la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha condannato l\u2019Italia per aver ricondotto in Libia un gruppo di profughi somali ed eritrei dopo averli soccorsi ed imbarcati su una nave da guerra. \u00c8 vero che si potrebbe impedire alle imbarcazioni cariche di migranti\/profughi di proseguire ed obbligarle ad invertire la rotta, senza alcun contatto con la nave da guerra. Ma questo potrebbe mettere in pericolo il barcone e comportare la perdita di vite umane.  <\/p>\n<p> L\u2019Ue \u00e8 vincolata dalle norme sull\u2019asilo sia nel Trattato sul funzionamento dell\u2019Ue sia nella Carta dei diritti fondamentali, che peraltro non specificano la loro applicabilit\u00e0 in alto mare. Anche il citato Regolamento 656\/2014 impone il rispetto di tutta una serie di obblighi internazionali tra cui la salvaguardia della vita umana in mare e dello status di rifugiato, incluso il principio di non respingimento.<\/p>\n<p>Tutti questi motivi sconsigliano la trasformazione della missione Triton da una mera missione di sorveglianza in una missione di interdizione.<\/p>\n<p><b>EunavforMed<\/b><br \/>Per il momento le speranze restano appese alla missione EunavforMed, adottata nell\u2019ambito Pesc deliberata con Decisione 2015\/778 del Consiglio dell\u2019Ue, che dovrebbe comportare una presenza (armata) sulle coste libiche. Il pensiero va alla Missione Atalanta e dei successi conseguiti nella lotta alla pirateria, ma i nodi da risolvere nel caso libico sono molto pi\u00f9 complessi, poich\u00e9 non si tratta solo di operare in mare.<\/p>\n<p>Per ora \u00e8 stata disegnata solo la fase 1 dell\u2019operazione Eunavfor, che prevede solo la pianificazione, ma non le fasi 2 e 3, le pi\u00f9 impegnative, che dovrebbero comportare il sequestro dei natanti e lo smantellamento della rete dei trafficanti. Per rendere operativa la missione si attende luce verde da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds). Occorrer\u00e0 vederne il contenuto, sempre che sia effettivamente adottata e che qualche membro permanente (vedi Russia) non ponga i bastoni tra le ruote.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 giuridicamente possibile attuare la missione Eunavfor( o altra di simile portata) senza l\u2019autorizzazione del Cds?. Si, se c\u2019\u00e8 il consenso dell\u2019avente diritto, cio\u00e8 del Governo di Tobruk, quello riconosciuto dalla comunit\u00e0 internazionale. Inoltre si potrebbe operare, solo ai fini su accennati, anche il riconoscimento del Governo di Tripoli, come entit\u00e0 insurrezionale. Dal territorio sotto il suo controllo ha origine, infatti,una buona parte dei traffici.<\/p>\n<p>Obiettivi pi\u00f9 ambiziosi sono difficilmente conseguibili. Ad esempio, per evitare di essere accusati di violare l\u2019obbligo di non respingimento, occorrerebbe istituire dei centri in Libia in cui fare lo screening dei richiedenti asilo e collocare in appositi campi profughi coloro che hanno diritto allo status di rifugiato, qualora non si voglia ospitarli nei paesi europei. Ma un tale obiettivo diventa ingestibile in una situazione di caos e guerra civile, che rischierebbe di coinvolgere di nuovo gli europei dopo il passo falso del 2011. <\/p>\n<p>.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questi giorni la pressione immigratoria proveniente dalla Libia e diretta verso le nostre coste \u00e8 aumentata e si levano le voci pi\u00f9 disparate. Talune di chiaro sapore razzista, altre allarmistiche per il timore del diffondersi di epidemie. 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