{"id":31040,"date":"2015-06-24T00:00:00","date_gmt":"2015-06-23T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-giurisdizione-militare\/"},"modified":"2017-11-03T15:20:43","modified_gmt":"2017-11-03T14:20:43","slug":"la-giurisdizione-militare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/06\/la-giurisdizione-militare\/","title":{"rendered":"La giurisdizione militare"},"content":{"rendered":"<p>Il \u201cLibro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa\u201d, di recente pubblicazione, costituisce la base per lo sviluppo delle soluzioni attuative, che dovranno essere affinate e realizzate in tempi rapidi, per rendere lo strumento militare adeguato ad affrontare le nuove realt\u00e0 che lo scenario internazionale presenta. <\/p>\n<p>Momento essenziale della revisione \u00e8 l\u2019individuazione del modello organizzativo, che consenta di affrontare con successo le sfide odierne e in una prospettiva di medio termine.<\/p>\n<p>Ma che cos\u2019\u00e8 un \u2018libro bianco\u2019? Un saggio di sociologia dell\u2019organizzazione, con annessi piani di ingegneria istituzionale? Un insieme ragionato di propositi di realizzazione? Uno strumento di programmazione?<\/p>\n<p><b>Non \u2018libro dei sogni\u2019, ma direttiva ministeriale<\/b><br \/>\u00c8 ragionevole ritenere, sinteticamente, che i profili suddetti concorrano a delineare la natura proteiforme di simili documenti. Se si guarda all\u2019esperienza italiana, in generale, non in ambito Difesa, i libri bianchi sono stati qualche volta definiti i \u201clibri dei sogni\u201d. <\/p>\n<p>I compilatori del documento pubblicato dal Ministero evidentemente sono consapevoli del pericolo e nella parte finale dell\u2019elaborato, gli attribuiscono la natura di direttiva ministeriale per tutte le articolazioni dell\u2019Amministrazione della Difesa, sicch\u00e9 gli obiettivi indicati, ove riconosciuti come raggiungibili a normativa vigente, \u201cvanno immediatamente perseguiti\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019elaborazione di dettaglio per la revisione della <i>governance<\/i>, l\u2019adeguamento del modello operativo, una nuova normativa in materia di personale, la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica saranno oggetto specifico di attivit\u00e0 di una apposita struttura e di commissioni di alto livello tecnico giuridico, secondo un cronoprogramma definito. <\/p>\n<p>In tale quadro si inserisce la revisione complessiva delle disposizioni normative e regolamentari esistenti, al fine di rinnovarle, semplificarle e adeguarle alle nuove esigenze.<\/p>\n<p><b>Giustizia militare, una sorte segnata<\/b><br \/>Le previsioni concernenti la giurisdizione penale militare sono affidate a poche righe nel capitolo \u201cCittadini e forze armate\u201d, par. 252: \u201cIl Governo intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilit\u00e0 di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicit\u00e0 della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria\u201d. <\/p>\n<p>La sorte della Giustizia militare appare segnata. Nessuna sorpresa: \u00e8 gi\u00e0 accaduto, senza traumi istituzionali, in Francia e Belgio. <\/p>\n<p>Sostenere che la Costituzione, a normativa invariata, non consenta la riforma \u00e8 una mistificazione, perch\u00e9 l\u2019esistenza di organi specializzati di giurisdizione sar\u00e0 assicurata con modalit\u00e0 ordinative differenti.<\/p>\n<p>Come sanno gli esperti di diritto pubblico, la funzione non si identifica con la sua \u201ccopertura amministrativa\u201d, anche se qualcuno cercher\u00e0 di fare credere il contrario. <\/p>\n<p><b>Le resistenze delle derive corporative<\/b><br \/>\u00c8 dal 1956 che la giurisdizione penale militare, a seguito della drastica riduzione dell\u2019area di competenza, vivacchia. Falliti i molteplici tentativi di ridarle fiato, mediante il recupero di classi di reati comuni, \u201cmilitarizzandole\u201d, il dibattito tra innovatori e conservatori si \u00e8 stancamente trascinato fino ai giorni nostri. <\/p>\n<p>\u00c8 facile prevedere derive corporative alla programmata riforma. Sono nel conto le resistenze e la vischiosit\u00e0 degli apparati, nella dialettica tra pulsioni di categoria e travestimenti verbali, nella quale buona parte della magistratura militare non si riconosce: chi vive come problema professionale l\u2019ossimoro della insostenibile leggerezza della materia riservata alla giurisdizione militare e non condivide la concezione minimalista dei cultori dello status quo.<\/p>\n<p>La realizzazione di nuovi moduli organizzativi consentir\u00e0, nell\u2019indirizzo del Governo, non solo la soluzione dei problemi della speciale giurisdizione, ma anche il reimpiego di risorse umane e di professionalit\u00e0 nell\u2019ambito della Giustizia ordinaria, in affanno per note cause. <\/p>\n<p>Sostenere che il mantenimento della conformazione attuale giovi alla speditezza o comunque propizi la ragionevole durata dei processi costituisce strumentale artificio dialettico. <\/p>\n<p><b>Potenziali effetti positivi della riforma<\/b><br \/>I dati relativi alla \u201cproduttivit\u00e0\u201d nell\u2019ambito della giurisdizione militare sono al limite dell\u2019insignificanza statistica, non per inerzia degli addetti, ma per la pochezza numerica e qualitativa del contenzioso penale. La sospensione, o se si preferisce, la fine del sistema di reclutamento obbligatorio, la leva, ha determinato la caduta verticale delle infrazioni, dovuta, sul piano qualitativo, anche ad altro fenomeno. <\/p>\n<p>Il volontariato comprende soggetti, psicologicamente motivati, che molto frequentemente aspirano al passaggio nei corpi di polizia ad ordinamento militare o civile e informano la loro condotta in servizio a standard di correttezza non paragonabili a quelli sperimentati in regime di leva obbligatoria. <\/p>\n<p>Quanto alla particolare attitudine della giurisdizione speciale a interpretare valori e principi dell\u2019ordinamento militare, si tratta di una considerazione di principio, corretta in via tendenziale ma inattuata, ove si consideri che i reati di maggior gravit\u00e0 ricadono dal 1956 nella giurisdizione ordinaria. <\/p>\n<p>La riforma, con un paradosso solo apparente, potrebbe porre le premesse per una revisione complessiva anche della parte sostantiva della normativa penale militare, facendo cadere preclusioni e riserve di fatto registratesi in materia. <br \/><i><font size=\"1\">*Articolo pubblicato dalla rivista on-line \u201cRassegna della Giustizia Militare\u201d, Ministero della Difesa<\/i><\/font>.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il \u201cLibro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa\u201d, di recente pubblicazione, costituisce la base per lo sviluppo delle soluzioni attuative, che dovranno essere affinate e realizzate in tempi rapidi, per rendere lo strumento militare adeguato ad affrontare le nuove realt\u00e0 che lo scenario internazionale presenta. 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